CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41014/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di cui all'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475, nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1 della legge suddetta. Secondo quanto si legge in sentenza [OSCURATO:PERSONA] partecipò - col ruolo di reclutatore dì soggetti candidati al sostenimento dell'esame dì abilitazione alla guida di autoveicoli e coi ruolo di suggeritore - all'associazione promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] fu uno dei beneficiari dell'attività dell'associazione, svoltasi in un lungo arco di tempo e su tutto il territorio nazionale. In pratica, i candidati all'esame di guida furono assistiti, dall'esterno, dall'associazione in questione, per mezzo di strumentazione informatica e telematica necessaria a suggerire le risposte alle domande ad essi rivolte. 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di entrambi gli imputati, lamentando quanto segue. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 1 I. 475/1925, che si riferisce, a suo giudizio, alla diversa ipotesi del "plagio letterario" - integrato dalla fuorviante attribuzione di un elaborato scritto a soggetto diverso dal suo autore - e non già, come nella specie, alla fattispecie caratterizzata da "una eventuale conversazione telefonica tra imputato e terzi soggetti durante un esame teorico". Con altro motivo lamenta l'insufficienza della motivazione relativa alla sussistenza del fatto, sia per la genericità delle dichiarazioni rese dal teste Fronza, sia per la genericità delle intercettazioni richiamate in sentenza, laddove non c'è nemmeno certezza che siano ascrivibili all'imputato. Col terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc, pen., per la ragione che sono state utilizzate contro l'imputato intercettazioni non trascritte, il cui contenuto è stato riferito a dibattimento dal teste Fronza, e perciò inutilizzabili. Col quarto motivo ribadisce l'insufficienza probatoria per un giudizio di condanna e l'inadeguatezza della motivazione resa - nello specifico - dai giudici di merito, atteso che nemmeno dalle intercettazioni si ricava la conferma di quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA]: di aver ricevuto, cioè, tramite l'attrezzatura fornitagli dall'associazione, la risposta ai quesiti formulati dagli esaminatori. Col quinto motivo deduce, infine, un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso che non sarebbero state spiegate la ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena o della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un primo motivo, la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. per il fatto che il procedimento si è svolto a Trento, invece che a Bologna o Bolzano, in cui si sarebbe manifestata all'esterno, per la prima volta, l'associazione. Col un secondo motivo lamenta la violazione delle regole di valutazione probatoria per il fatto che sono state valorizzate, contro l'imputata, sentenze di patteggiamento emesse - in diversi procedimenti - a carico di coimputati e il contenuto di telefonate non trascritte, bensì riferito a dibattimento dal teste 2 t.A Fronza; inoltre, perché sono state trascurate le risultanze della perizia redatta sulle telefonate dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che in nessuna delle intercettazioni si fa riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non viene mai nominata. Col terzo motivo si duole del trattamento sanzionatorìo, la cui determinazione sarebbe avvenuta in dispregio delle disposizioni contenute negli artt. 132 e 133 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. Venendo all'esame del primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], rileva la Corte che l'art. 1 della legge n. 475 del 1925 punisce la presentazione - da parte del candidato al conseguimento di titoli o patenti - di "lavori che siano opera di altri". La ratio della norma va ravvisata nell'interesse alla genuinità dell'elaborato che deve essere esaminato dai componenti la commissione incaricata della valutazione del candidato, al fine di accertare il possesso, da parte dì quest'ultimo, di specifiche capacità. La norma suddetta, infatti, mira alla tutela della cosiddetta "pubblica fede personale" e, cioè, a reprimere ogni comportamento idoneo a trarre in inganno la pubblica autorità e la generalità dei consociati sulle qualità del colpevole, facendole apparire diverse da quelle reali (Cass. n. 626 del 22/2/1989, rv 181972-01. Conf. mass. n 166535; mass. n 142420). Pertanto, anche la presentazione - da parte dell'imputato - dell'elaborato necessario al superamento dell'esame teorico per il conseguimento della patente di guida costituisce "lavoro" che, ove non proveniente dal candidato, rimanda alla fattispecie delittuosa delineata in sentenza, Nella specie, non si è trattato dì semplice "conversazione telefonica tra imputato e terzi soggetti durante un esame teorico", come dedotto dal ricorrente, ma della formazione di un elaborato che [OSCURATO:PERSONA] ha confezionato attraverso una conversazione telefonica con terzi, e pertanto pienamente riconducibile alla nozione di "lavoro" delineata dalla norma incriminatrice. 2. Il secondo e il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché tesi a rivalutare gli esiti delle intercettazioni e il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, in palese violazione delle regole del giudizio di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, poiché la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta; atteso che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (cass., n. 41632 del 3/5/2019; Massime precedenti Conformi: N. 12082 del 2000 Rv. 217345 - 01, N. 43606 del 2003 Rv. 227676 - 01, N. 25806 del 2014 Rv. 259675 - 01, N. 13463 del 2013 Rv. 254910 - 01); e anche quando è stato detto che la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche è contrastante con la previsione normativa, è stato specificato che essa non è inutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen. (cass., n. 20824 del 10/1/2013). Preclusioni concretamente intervenute nella specie, dal momento che - come rilevato in sentenza - il difensore di [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza in cui venne assunta la testimonianza della P.G., non ha né dedotto né provato di aver posto la questione prima dell'assunzione della prova o immediatamente dopo. 4. Il vizio di motivazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio è anch'esso insussistente, atteso che la sospensione condizionale della pena è stata negata per il precedente specifico che grava sull'imputato e per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva, atteso che la precedente condanna a pena sospesa non ha costituito un deterrente per la commissione di altri reati. Quanto alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, trattasi di deduzione non formulata nel corso del giudizio di merito e perciò inammissibile. 5. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, essendo corretta la soluzione data alla questione dal giudice di merito. Nei reati associativi la competenza va determinata sulla base del luogo in cui si manifesta e realizza l'operatività della struttura - anche attraverso la commissione di reati fine - e, ove tale luogo non sia noto, sulla base della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.. Correttamente, pertanto, nella specie è stata ravvisata la competenza del Tribunale di Trento, atteso che qui sono stati commessi i primi reati fine e considerato che - ove non operasse, per mancanza delle condizioni, il criterio suddetto - a Trento ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.. Nessun rilievo ha il fatto che i primi reati contestati in questo procedimento siano stati commessi a Bolzano o Bologna, giacché - per come rilevato in sentenza - tali reati non coincidono affatto col luogo di manifestazione del sodalizio, che ha preso ad operare ben prima che venisse commesso il primo reato di questo procedimento e proprio a Trento, come chiaramente esposto a pag. 22 della sentenza impugnata.6. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo è stata desunta dal complesso delle telefonate intercettate, a lei riferibili, che provano, al di là di ogni dubbio, la complessa attività sinergica da lei svolta al servizio dell'associazione, attuata nel reclutamento dei candidati e attraverso l'interlocuzione con costoro nello svolgimento della prova. Correttamente è stato dato rilievo, ad adiuvandum, alle sentenze di patteggiamento che hanno riguardato altri sodali, posto che si tratta di elementi di prova legittimamente entrati a far parte del procedimento ex art. 238 cod. proc. pen., mentre destituita di fondamento, per le ragioni esposte nell'esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], è la pretesa di espungere dal novero delle prove le intercettazioni non trascritte. Parimenti, manifestamente infondata è la doglianza relativa all'attribuibilità delle conversazioni intercettate sull'utenza 3665067775, atteso che si tratta di utenza sicuramente riferibile all'imputata, per le ragioni esposte in sentenza e nemmeno prese in considerazione dalla ricorrente, con conseguente genericità del motivo. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'entità della pena inflittagli. Ed invero, la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione; nel caso specifico, la motivazione addotta, fondata sulla gravità della condotta reiterarla nel tempo, sul numero e gravità dei reati e sulla varietà dei compiti che l'imputata si è prestata a svolgere nell'interesse dell'associazione vale a giustificare la modulazione del trattamento sanzionatorio, in misura, peraltro, moderatamente superiore al minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000 per ciascuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorren