CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9433/2023 del ruolo generale, proposto DA S O . GE . R . T . S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] –NA – [OSCURATO:PERSONA] n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77R62 F 839 G). - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], 2 – 25040 – Esine – BS – rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Crotone (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48T21 G508 Q). - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] C APO R IZZUTO -KR-([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] e Borsellino, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 3160/1/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 20 ottobre 2023, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2014, emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi nell’interesse del Comune di Isola di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 42.185,00 €, ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in relazione al possesso da parte di tale società di taluni immobili ubicati nel predetto Comune, adibiti a stazioni per servizi di trasporti terrestri, marittimi ed aerei; 2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, «[…] limitatamente alla sola porzione oggi in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4 (già foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3) […]», ritenendo –per quanto ora occupa in relazione al motivo di impugnazione –che: - «Parte appellante ha prodotto un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia del territorio di Crotone n. KR0033657/2018, notificatogli il 15/11/2018, quindi emesso prima dell’avviso di accertamento per cui è oggi causa (avviso di accertamento IMU 2014 n.1101013190036647 del 25/11/2019), nel quale si accoglie la DOCFA di frazionamento e riaccatastamento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., del quoziente immobiliare in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4, derivante da precedente accorpamento del 22/9/2017 dei quozienti in catasto al foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3»; -«Con tale avviso di accertamento l’Agenzia del territorio ha ascritto il quoziente immobiliare in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4, alla categoria E/1, esentandolo quindi dal pagamento dell’imposta de quo»; - «I suddetti quozienti immobiliari, sulla base della precedente classificazione -e cioè come foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3 - sono tra le superfici assoggettate ad imposta dall’avviso di accertamento IMU 2014 n.1101013190036647 del 25/11/2019, insieme, però, ad una serie di altre particelle in ordine alle quali l’odierna appellante non risulta avere mai presentato DOCFA ai fini della loro diversa classificazione ed inserimento nella categoria E/1»; - «Essendo la nuova assegnazione di classe catastale operante con efficacia immediata, per come ribadito dall’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA], nella circolare 7/E del 17/3/2022, ne consegue che alla data di formazione dell’avviso di accertamento del concessionario della riscossione, ai suddetti immobili andavano applicate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, che prevedono la detassazione degli immobili accatastati in E/1» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 18 aprile 2023, sulla base di un unico, articolato, motivo, depositando in data 6 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione depositavano in data 29 maggio 2023 controdeduzioni, con cui chiedeva il rigetto del ricorso; 5. il Comune di Isola di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il motivo di impugnazione, la società concessionaria ha eccepito l’«Error in iudicando: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 - nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1), n. 4) e 5) c.p.c. per motivazione meramente appartenente, non avendo la Corte territoriale esplicitato la ratiosottesa al decisum, per violazione del comma 4 dell’art. 360 c.p.c. per non aver la [OSCURATO:PERSONA] interpretato correttamente la norma sulla irretroattività -violazione dell’articolo 5, co. 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 -abnormità del provvedimento –difetto di motivazione» (così alle pagine n. 3 e 12 del ricorso); 2. l’istante ha dichiarato di impugnare la sentenza nella sola parte […] che accoglie il ricorso in appello ritenendo errato l'accertamento IMU 2014 […] per il fabbricato identificato al foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3 da cui ha poi avuto origine il sub. 4 particella 372, poiché avuto […] una variazione catastale da D/7 alla categoria E/1 […] (così a pagina n. 12 del ricorso), assumendo che: - «[…] la CTR erroneamente ha attribuito efficacia retroattiva alla variazione catastale avvenuta su richiesta di parte mediante presentazione DOCFA […]», in quanto «[…] solo a partire dal 22.09.2017 si potrà applicare l’esenzione così come richiesto dal ricorrente, con efficacia immediata ma si ribadisce non retroattiva» (pagina n. 13 del ricorso); - «Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di giustizia tributaria di II Grado la modificazione della rendita catastale, non sono derivate da errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stato attribuita la rendita (e solo in tal caso si potrebbe dare alla rendita efficacia retroattiva), ma piuttosto deriva da una variazione determinata dalla soppressione e fusione della particella 372 sub 1 (snc) – 2 (cat. D/7) -3 (cat. D/7) dalla cui fusione proposta per l'appunto della società mediante presentazione DOCFA in data 22.09.2017 prot. KROO3473 ha avuto origine la part. 375 SUB 4» (così a pagina n. 14 del ricorso); - «Quanto ut supra indicato é provato per tabulas sia dalla visura storica della particella allegata dalla resistente in primo grado- non affatto considerato dalla CTR -sia dalla documentazione allegata da parte della ricorrente nel II grado ed altresì richiamato in sentenza […]» (così a pagina n. 14 del ricorso); - «E’ evidente ictu oculi l'erroneità ed illegittimità della sentenza […] nella parte in cui ha considerato illegittimamente la retroattività del nuovo accatastamento […]», avendo la Corte di Cassazione chiarito che la variazione della rendita catastale proposta attraverso la procedura docfa produce effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti del catasto; 2.1. sotto altro profilo, la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, reputandola lacunosa ed apparente, non avendo reso percepibile il fondamento della decisione ed il ragionamento svolto tramite l’indicazione degli elementi considerati; 3. il ricorso va accolto per le seguenti ragioni, non senza aver prima superato l’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla difesa della società in ragione della mescolanza dei motivi svolti nell’unica ragione di impugnazione, giacchè la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per la sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ. può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. tra le tante, Cass. Sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39169 e le altre ivi richiamate, ai cui più ampi contenuti si rinvia), appena aggiungendo che non attiene al profilo dell’ammissibilità del ricorso, ma al merito della controversia, il tema della fondatezza dei motivi; 4. con il riepilogato motivo di ricorso, l’istante ha, in realtà, proposto tre ordini di censura: a. la nullità della sentenza per motivazione apparente, riconducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla visura storica della particella allegata dalla resistente in primo grado, che dava conto della «[…] variazione determinata dalla soppressione e fusione della particella 372 sub 1 (snc) –2 (cat. D/7) – 3 (cat. D/7), dalla cui fusione proposta per l'appunto della società mediante presentazione DOCFA in data 22.09.2017 prot. KROO3473 ha avuto origine la part. 375 SUB 4» (così a pagina n. 14 del ricorso); c. la violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per non aver la Commissione «[…] interpretato correttamente la norma sulla irretroattività» (così alle pagine n. 3 e 12 del ricorso) della rendita catastale, che va chiaramente ricondotta, anche se non espressamente indicato nel motivo, nel parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 5. i primi due motivi di impugnazione non hanno fondamento; 5.1. la motivazione della sentenza non è apparente, avendo reso noto, in termini chiari, le ragioni della decisione, basate sullo scrutinato accertamento catastale n. KR0033657/2018, notificato il 15 novembre 2018, prima dell’avviso di accertamento oggetto di causa (avviso IMU 2014 n.1101013190036647 del 25 novembre 2019), con il quale venne accolta la proposta docfa di frazionamento e riaccatastamento presentata dalla contribuente, iscrivendo «il quoziente immobiliare in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4, alla categoria E/1, esentandolo quindi dal pagamento dell’imposta de quo», considerando «[…] la nuova assegnazione di classe catastale operante con efficacia immediata […] e ritenendo, per tale motivo, che «[…] alla data di formazione dell’avviso di accertamento del concessionario della riscossione, ai suddetti immobili andavano applicate le disposizioni di cui all’art.1, comma 759, della legge n.160/2019, che prevedono la detassazione degli immobili accatastati in E/1» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 5.2. nemmeno risulta il dedotto omesso esame del menzionato fatto decisivo per il giudizio, avendo la Commissione esaminato il «[…] precedente accorpamento del 22/9/2017 dei quozienti in catasto al foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3 (v. pagina n. 3 della sentenza) e ritenendo che tale nuova assegnazione avesse efficacia operativa immediata; 6. è, invece, fondata la censura con cui la concessionaria ha denunciato la violazione del (tendenziale) principio di irretroattività della rendita catastale; 6.1. sul piano dei principi va, infatti, ricordato che l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di ICI (ma in termini esportabili anche all’analoga imposta IMU), è nel senso che: -«la rendita catastale (divenuta definitiva per mancata impugnazione) ha efficacia a decorrere dalla sua notificazione o meglio ancora, tenuto conto della regola generale dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dall’anno d’imposta successivo alla sua messa in atti e notifica, valendo, in tal caso, anche per le annualità – come suol dirsi - sospese perchè ancora suscettive di accertamento (anche in sede contenziosa)»; -«in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo o modificativo della rendita (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6360)»; - «la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata» (così Cass., Sez. T., 24 marzo 2023, n. 8548)»; - «Fanno eccezione a tale regola le ipotesi in cui “le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento”, con decorrenza però “dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità "sub iudice" (v. Cass. 16679 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 26347 del 9/09/2021; 10126 del 2019; 11472 del 2018)”, nel senso che “la decorrenza retroattiva, ai fini dell'adeguamento dell'imposta ICI, opera, dunque, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA, per i periodi successivi alla denuncia di variazione o di attribuzione della rendita, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione (sul punto, v. anche Cass. n. 16701/2007; n. 2017, n. 27024, in motiv; Cass.7434/2014; SS. UU. 3160/2011; n. 9595/2016; n. 4613/2018; n.22653/2019, in motiv.; Cass. n. 29898/2020, in motiv.; n. 16679/2021, in motiv.)» (così Cass. Sez. T, 15 marzo 2022, n. 8358 cit. e, nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21115 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 15 giugno 2023, n. 17244)» (cfr. Cass. Sez. T., 17 agosto 2023, n. 24699); 6.2. con accertamento fattuale non sindacabile nella sede che occupa la Commissione regionale ha stabilito che prima dell’avviso di accertamento oggetto di controversia del 25 novembre 2019 l’Agenzia del Territorio, accogliendo la proposta docfa di frazionamento e riaccatastamento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., «[…] del quoziente immobiliare in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4, derivante da precedente accorpamento del 22/09/20017 dei quozienti in catasto al foglio 1, particella 372, subalterni 1, 2 e 3», […] ha ascritto il quoziente immobiliare in catasto al foglio 1, particella 372, subalterno 4, alla categoria E/1, esentandolo quindi dal pagamento dell’imposta de quo» (così nella sentenza impugnata); 6.3. questo è il dato rilevante emergente dalla sentenza su cui fondare la presente decisione, mentre l’assunto della controricorrente secondo cui la variazione di cui alla docfa dell’anno 2017 si era resa necessaria per correggere un errore commesso dallo stesso Ufficio coinvolge ora la Corte in un inammissibile apprezzamento di fatto, fermo restando il suo accertamento in sede di rinvio; 6.4. alla luce dei principi sopra riepilogati, la categoria catastale E/1, per come considerata nella sentenza ai fini del frazionamento e del riaccatastamento, non poteva essere computata, ai fini IMU, per l’anno 2014, sebbene costituente annualità ancora sospesa, vale a dire oggetto di accertamento, essendo stata la relativa dichiarazione docfa, poi accolta, presentata nell’anno 2017; 6.5. erroneamente, quindi, la Commissione ha ritenuto «[…] la nuova assegnazione di classe catastale operante con efficacia immediata […] (così a pagina n. 3 della sentenza), il che giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria –in diversa composizione – per un rinnovato esame in relazione alle altre questioni non esaminate (tra cui le ragioni della variazione presentata con la docfa, vale a dire se derivata o meno da un errore dell’ufficio e la dedotta errata classificazione catastale in categoria D),