CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 36358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. m [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 16 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a due gruppi di sentenze. Il primo gruppo, comprendente le sentenze pronunciate, in data 31 gennaio 1991, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari e, in data 22 dicembre 1992 e 30 novembre 1993, dalla Corte di appello di Bari, riguardava reati di ricettazione e violazione della legge sulle armi commessi tra il giugno 1989 e il novembre 1990. Il secondo gruppo, comprendente le sentenze pronunciate, in data 16 luglio 1996 e 20 gennaio 1998, dalla Corte di assise di appello di Bari e, in data 28 marzo 2017, 13 giugno 2018 e 23 settembre 2019, dalla Corte di appello di Bari, riguardava reati associativi, di estorsione e di violazione della disciplina sugli stupefacenti commessi tra il maggio 1992 e il maggio 2015. 2. Con ordinanza depositata in data 20 settembre 2021 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 23 settembre 2019 e 13 giugno 2018, dalla Corte di appello di Bari, rigettando la richiesta nel resto. Quanto ai reati del primo gruppo, l'ordinanza ha rilevato che tra i reati commessi nell'anno 1990 era già stata riconosciuta la continuazione, mentre i reati giudicati dalla sentenza in data 22 dicembre 1993 erano stati commessi nel giugno 1989 ed avevano differenti modalità esecutive. Quanto ai reati del secondo gruppo, le condotte associative avevano riguardato diverse associazioni e diversi periodi storici; i reati di violazione della legge sugli stupefacenti commessi nel 1995 erano ben antecedenti alla adesione al clan [OSCURATO:PERSONA], accertata dall'anno 2005. Infine, i reati di estorsione non erano uniti al reato associativo mafioso in quanto non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, i concorrenti nell'estorsione non erano sodali, l'estorsione era stata frutto di deliberazione estemporanea per riscuotere un credito di un concorrente. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen., per aver il Giudice dell'esecuzione escluso la continuazione fra i reati di cui alle condanne pronunciate, in data 16 luglio 1996 e 20 gennaio 1998, dalla Corte di assise di appello di Bari e, in data 28 marzo 2017, dalla Corte di appello di Bari.La sussistenza di un comune disegno criminoso era stata esclusa in ragione del livello di partecipazione associativa, ritenuta estranea a ruoli organizzativi, criterio manifestamente illogico, a fronte della omogeneità dei reati e della contiguità cronologica. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della continuazione tra i reati di cui alle condanne pronunciate in data 28 marzo 2017, 13 giugno 2018 e 23 settembre 2019 dalla Corte di appello di Bari. I reati commessi erano connessi alla condotta associativa e quindi deliberati sin dal momento dell'affiliazione, scelta che comporta l'impegno a tutelare, in futuro, gli interessi del clan. Anche le sentenze di condanna avevano evidenziato la connessione tra i reati e la partecipazione associativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi generici e con contenuto di merito. 1. Innanzitutto, va rilevato che non vengono proposti motivi di impugnazione relativamente al diniego della continuazione fra i reati compresi nel primo gruppo di sentenze, di cui all'originaria richiesta. Il primo motivo, che formula una critica nei confronti della decisione assunta, contiene riferimenti specifici a tre condanne comprese nel secondo gruppo, e dunque in relazione al diniego della continuazione tra i reati del primo gruppo di sentenze il primo motivo è certamente generico. 2. I motivi primo e secondo articolano censura motivazionale in relazione al diniego della continuazione tra i reati di cui al secondo gruppo di sentenze. Le censure riguardano, rispettivamente, i reati giudicati da distinte sentenze, formanti una sorta di "sottogruppi" aventi in comune i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 28 marzo 2017 dalla Corte di appello di Bari. I motivi sono generici e con contenuto di merito. Quanto ai reati giudicati dalle due sentenze pronunciate dalla Corte di assise di appello di Bari e dalla sentenza in data 28 marzo 2017, l'ordinanza ha evidenziato che si trattava di reati commessi in epoche diverse, dato che la condanna per reati associativi era stata pronunciata con riguardo al periodo sino al giugno 1993, mentre le altre condanne riguardavano reati commessi successivamente nell'anno 1995 e nel 2014. Il giudizio risulta dunque fondato sull'inequivoco dato temporale, rispetto al quale il primo motivo nulla ha dedotto, se non nei termini di una "contiguità" che il primo giudice con motivazione ineccepibile ha escluso. Quanto ai reati giudicati dalle tre condanne pronunciate dalla Corte di appello di Bari, l'ordinanza impugnata ha già riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i reati in materia di stupefacenti, escludendo che anche l'ulteriore reato di estorsione fosse stato deliberato contestualmente agli altri, in quanto i correi nelle estorsioni erano soggetti estranei al sodalizio mafioso cui apparteneva il ricorrente e risultando i reati connessi alla riscossione di un credito personale, e dunque per motivi diversi dall'agevolazione del clan. Il secondo motivo, prescindendo dalla specifica motivazione data dal provvedimento impugnato, ha valorizzato il dato costituito dalla contestualità dei reati di estorsione con la partecipazione associativa e dall'essere l'attività estorsiva rientrante nel programma criminoso del sodalizio. Si tratta, in realtà, di argomenti che, da una parte, propongono una censura diretta al merito della decisione e non, come solo è consentito nel giudizio di legittimità, alla struttura della motivazione e, dall'altra, presuppongono l'assunto secondo il quale la continuazione va identificata nella generale disponibilità dell'associato alla commissione di delitti, e non nella contestualità di specifiche deliberazioni criminose. Il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica. E' significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria. Nello stesso senso, la giurisprudenza è costante nel ricondurre la nozione in esame ad una rappresentazione, almeno sommaria o nelle linee essenziali, del fatto-reato oggetto di deliberazione (Cass. Sez. Un., 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838), e non semplicemente di una astratta tipologia di reati.3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,00. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de