CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] FRROKU KU3TIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3, 625 nn. 2 e 5 e 648 cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione degli imputati dai reati a loro contestati per carenza di elementi probatori comprovanti al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli stessi, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la non concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 7 e 8); considerato che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C