Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10914/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1278/2021 pubblicata in data 28 aprile 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci dUb 49/2022 RG 18770-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il -c- ‘ 2022.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola ( ( DEPOSITATO N CANCELLERZ Roma, 0 5 APRI 2022 -tftiano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1278/2021 pubblicata in data 28 aprile 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci dUb 49/2022 RG 18770-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il -c- ‘ 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola ( ( DEPOSITATO N CANCELLERZ Roma, 0 5 APRI 2022 -tftiano
Decreto Cassazione n. 10914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris