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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17097/2026

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na del Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] E2026 [OSCURATO:PERSONA], (già ASSESSORATO REGIONALE2062 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Assessore pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 296/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 792/2017;Numero registro generale 16900/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026del 23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 31/05/20261.

La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede che aveva rigettato ledomande proposte dall’attuale ricorrente, componente delComitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.), il quale avevadomandato la condanna della Regione Sicilia edell’Assessorato regionale al pagamento della somma di euro252.200,88 a titolo di equo indennizzo per arricchimentosenza causa in relazione all’attività di controllo dellalegittimità degli atti assunti dagli enti locali svolta nel periodogennaio 2000/Febbraio 2002, successivamente all’ultimaproroga dell’attività fissata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la l.r.

Siciliaregionale n. 17/1999.2.

La Corte territoriale ha, in premessa, riassunto la vicendaprocessuale, rilevando che l’attuale ricorrente avevainizialmente agito chiedendo il pagamento dell’indennità dicarica, come prevista dall’art. 4 della l.r. 44/1991 e la suadomanda, dapprima accolta dal Tribunale, era stata rigettatadalla Corte di appello di Messina con sentenza n. 322/2007,che veniva confermata in sede di legittimità.

Aveva, quindi,agito con una nuova azione per indebito arricchimento ai sensidell’art. 2041 c.c. successivamente al rigetto dell'azionecausale, ma anche questa domanda era stata rigettata dalTribunale.3.

La Corte d'appello, dopo avere richiamato il giudicatoanzidetto, ha rilevato che gli atti di controllo adottati eranostati sostanzialmente superflui, nel senso che, ove nonfossero intervenuti, gli atti controllati sarebbero staticomunque efficaci, quantomeno una volta decorso il termineNumero registro generale 16900/2022previsto dall'articolo 18, comma 6, legge regionale n.

Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/202644/1991.

Tale giudizio, ad avviso della Corte, trova la sua Data pubblicazione 31/05/2026giustificazione sulla scorta del giudicato che ha sancito il venirmeno dell'organo e non una o più funzioni di esso.

In altritermini, secondo il giudice d’appello, una volta riconosciuta lanullità dell'attività di controllo e accertato che gli atticontrollati avrebbero, comunque, acquistato efficacia, è daescludere che si possa configurare un arricchimento connessoin via immediata e diretta all'attività dell’odierno ricorrente enemmeno può dirsi che attraverso tale attività questi abbiaprotetto gli atti controllati dal contenzioso giurisdizionale.La Corte in altri termini ha dato per assodata la carenza dipotere dell'organo e ne ha tratto la conseguenza chel'annullamento da parte dello stesso in sede di controllosarebbe stato a sua volta illegittimo ed avrebbe dato lapossibilità all'ente locale autore di quell'atto di difendersi ingiudizio facendo valere proprio la carenza di potere delCO.RE.CO.4.

La cassazione della sentenza è domandata dal Cannavò conricorso articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, cuiresistono con controricorso la Regione Siciliana el’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e dellaRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata econtraddittoria applicazione dell’art. 2041, c.c., violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il ricorrente sostiene che, pur avendo la Corte territorialecorrettamente disatteso le argomentazioni sulla base dellequali il tribunale era pervenuto al rigetto della domanda, ha,Numero registro generale 16900/2022poi, ritenuto non raggiunta la prova dell’arricchimento, pur a Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026fronte di fatti assolutamente incontestati e pur avendo Data pubblicazione 31/05/2026accertato che l'attività non solo non era stata rifiutata, maanzi era stata sollecitata dall’amministrazione, sicché nonpoteva essere negata l'utilizzazione della stessa.In particolare, si rileva come non possa negarsi che, a frontedella prova del fatto oggettivo dell'arricchimento da parte delricorrente, l'ente non abbia mai contestato il suoriconoscimento.La sentenza impugnata, ad avviso del Cannavò, è, pertanto,contraddittoria, nella misura in cui, in assenza di specificacontestazione, adduce persino una carenza di prova in ordineall'utilità conseguita valutando, invece, quella fornita dalricorrente come superflua, mentre, in ragione dei principigiurisprudenziali richiamati in ordine all'onere della prova edato per accertato in assenza di contestazioni il fatto oggettivodell'arricchimento, sarebbe stato onere dell'amministrazionedimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare leprestazioni della sezione del CORECO.In buona sostanza, la censura sottopone a critical’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine allaesistenza dell’utilitas, quale necessario presupposto stabilitodall’art. 2041 c.c. ai fini del riconoscimento dell’indennizzorichiesto, evidenziando che l’amministrazione non avrebbeofferto la necessaria dimostrazione di aver rifiutato o di nonaver potuto rifiutare, l’opera conseguente all’apportoprofessionale.2.

La seconda censura denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 dello statuto della Regione Sicilianain relazione all’art. 130 della Costituzione; violazione e falsaapplicazione della legge regionale n. 44/1991.Il motivo censura il passaggio motivazionale inerente alla Nnuomner o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026necessità dell’attività di controllo, asseritamente eNrurmaetroo d i raccolta generale 17097/2026perché la Corte territoriale non aveva tenuto conto degli atti Data pubblicazione 31/05/2026adottati dall'Assessorato regionale che, da un lato, avevadeliberato la sospensione, non la cessazione, delle funzioni dicontrollo, dall'altro aveva ribadito la vigenza della leggeregionale n. 44 del 1991.

Il ricorrente assume che l'attività dicontrollo doveva essere considerata necessaria e doverosaanche dopo la data del 31 dicembre 1999 e per questo erastata utilizzata consapevolmente e ritenuta corrispondentealle esigenze della pubblica amministrazione, che in sostanzane aveva riconosciuto l'utilità.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.Si assume che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenerenon provata l'utilità, giacché solo un atto era stato dichiaratonullo, mentre tutti gli altri avevano raggiunto pienamente loscopo.

Anche con tale censura, si addebita alla Corteterritoriale di non avere valorizzato la condotta di noncontestazione delle amministrazioni convenute che, nei giudizidavanti al Tar, avevano al contrario dedotto la piena validitàdegli atti adottati.

La critica, poi, si incentra su aspetti nonaffrontati dalla sentenza impugnata, ossia sull'ammontaredell'indennizzo da parametrare al compenso spettante aicomponenti in carica.4.

Infine il quarto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e addebita alla Corteterritoriale di avere omesso l'esame questione di legittimitàcostituzionale della legge regionale n. 17 del 1999,prospettata anche in grado di appello.Numero registro generale 16900/20225.

Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026ragione della loro connessione logica e giuridica, sono Data pubblicazione 31/05/2026inammissibili innanzitutto perché non si confrontano con laratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui,alla pagina 10, ha richiamato e condiviso le pronunce diquesta Corte che avevano negato «in modo tranciante che siapossibile configurare un’effettiva utilità a vantaggio dell’entepubblico atteso che si tratta di attività posta in essere daorgano non più giuridicamente esistente in quanto ….legislativamente soppresso con conseguente non utilizzabilitàe giuridica irrilevanza (inesistenza) degli atti da essopromanante».I motivi svolgono argomentazioni che si riferiscono al percorsomotivazionale svolto in altra decisione della stessa Corteterritoriale e, in quanto tali, difettano del requisito dispecificità imposto dall’art. 366 c.p.c.Va richiamato al riguardo l’orientamento consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudiziodi cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere icaratteri della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata, sicché la proposizione di censure privedi specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass.n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007).5.1.

Si deve, poi, aggiungere che, in ogni caso, le censuresono tutte surrettiziamente finalizzate a richiedere a questaCorte un diverso giudizio degli elementi probatori ai fini dellasussistenza della utilitas che, ad avviso del ricorrente,sarebbe provata in quanto non contestNaumtaer o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026dall’amministrazione che si era avvalsa dell’attivitàN umderao ld i raccolta generale 17097/2026gennaio 2000 al febbraio 2002 con un evidente arricchimento, Data pubblicazione 31/05/2026e non aveva fornito la prova di un rifiuto esplicito o di nonaver potuto rifiutare la prestazione.Tale profilo si scontra con l’accertamento di merito compiutodalla Corte di appello che ha valutato la carenza di utilitasdell’attività amministrativa posta in essere dai componenti delCO.RE.CO., nella misura in cui ha escluso in radice che unarricchimento possa essere derivato in via diretta edimmediata dall’attività del ricorrente sia nel caso in cui l’attooggetto di controllo fosse stato legittimo che illegittimo.In altri termini, la Corte di merito conferma quanto accertatodal giudice di primo grado in tema di carenza di utilitas, attesala nullità in radice dell’attività di controllo compiuta percarenza assoluta di potere.6.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo perché lacensura tende, in sostanza, a rimettere in discussione ilgiudicato formatosi con la pronuncia di questa Corte n.16638/2012 resa nel giudizio, fra le stesse parti, avente adoggetto l’indennità di carica, relativamente alla carenza dipotere dell’organismo successivamente al 31/12/1999,laddove ha affermato che il Comitato regionale di controllo hacessato giuridicamente di esistere alla data del 31 dicembre1999, con conseguente mancanza di qualsiasi valore giuridicodella determinazione assunta dai membri dello stessocomitato con la delibera del 3/1/2000 di continuare l'attivitàdi controllo.Si afferma, infatti, nella motivazione della pronuncia sopracitata che il nuovo disegno costituzionale delineato dalcombinato disposto Legge Costituzionale n. 3 del 2001, artt.9 e 10, ha reso immediatamente inoperante anche in SicNiluimae,r o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026fino alla futura revisione statutaria in adeguamento al nNuumoevroo d i raccolta generale 17097/2026titolo 5^ della Costituzione della Repubblica, la funzione di Data pubblicazione 31/05/2026controllo generale di legittimità sugli atti degli enti locali, giàprevista dall'abrogato art. 130 Cost.7.

Quanto, poi, al quarto motivo va detto che sulla questionedi legittimità costituzionale la Corte territoriale non si èespressamente pronunciata ma non è ravvisabile l’error inprocedendo denunciato perché, come già evidenziato daquesta Corte, «la questione di legittimità costituzionale di unanorma, in quanto strumentale rispetto alla domanda cheimplichi l'applicazione della norma medesima, non puòcostituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale,in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessapronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti leargomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio dimotivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione,giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile neisuccessivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini delladecisione.» ( Cass. 10 aprile 2018 n. 8777).7.1.

Nella specie, l’intervenuto giudicato sull’azione causaleche ha ritenuto inesistenti gli atti di controllo perché adottatiin carenza di potere, comporta la irrilevanza nel giudizio exart. 2041 c.c. della dedotta questione di costituzionalità dellanormativa che ha soppresso l’organo di controllo.8.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano comeda dispositivo.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza Ndumeeir o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026presupposti processuali per il versamento, da parteN umdereo ld i raccolta generale 17097/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Data pubblicazione 31/05/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026Data pubblicazione 31/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] E2026 [OSCURATO:PERSONA], (già ASSESSORATO REGIONALE2062 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Assessore pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 296/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 792/2017;Numero registro generale 16900/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026del 23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 31/05/20261. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenzadel Tribunale della stessa sede che aveva rigettato ledomande proposte dall’attuale ricorrente, componente delComitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.), il quale avevadomandato la condanna della Regione Sicilia edell’Assessorato regionale al pagamento della somma di euro252.200,88 a titolo di equo indennizzo per arricchimentosenza causa in relazione all’attività di controllo dellalegittimità degli atti assunti dagli enti locali svolta nel periodogennaio 2000/Febbraio 2002, successivamente all’ultimaproroga dell’attività fissata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la l.r. Siciliaregionale n. 17/1999.2. La Corte territoriale ha, in premessa, riassunto la vicendaprocessuale, rilevando che l’attuale ricorrente avevainizialmente agito chiedendo il pagamento dell’indennità dicarica, come prevista dall’art. 4 della l.r. 44/1991 e la suadomanda, dapprima accolta dal Tribunale, era stata rigettatadalla Corte di appello di Messina con sentenza n. 322/2007,che veniva confermata in sede di legittimità. Aveva, quindi,agito con una nuova azione per indebito arricchimento ai sensidell’art. 2041 c.c. successivamente al rigetto dell'azionecausale, ma anche questa domanda era stata rigettata dalTribunale.3. La Corte d'appello, dopo avere richiamato il giudicatoanzidetto, ha rilevato che gli atti di controllo adottati eranostati sostanzialmente superflui, nel senso che, ove nonfossero intervenuti, gli atti controllati sarebbero staticomunque efficaci, quantomeno una volta decorso il termineNumero registro generale 16900/2022previsto dall'articolo 18, comma 6, legge regionale n. Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/202644/1991. Tale giudizio, ad avviso della Corte, trova la sua Data pubblicazione 31/05/2026giustificazione sulla scorta del giudicato che ha sancito il venirmeno dell'organo e non una o più funzioni di esso. In altritermini, secondo il giudice d’appello, una volta riconosciuta lanullità dell'attività di controllo e accertato che gli atticontrollati avrebbero, comunque, acquistato efficacia, è daescludere che si possa configurare un arricchimento connessoin via immediata e diretta all'attività dell’odierno ricorrente enemmeno può dirsi che attraverso tale attività questi abbiaprotetto gli atti controllati dal contenzioso giurisdizionale.La Corte in altri termini ha dato per assodata la carenza dipotere dell'organo e ne ha tratto la conseguenza chel'annullamento da parte dello stesso in sede di controllosarebbe stato a sua volta illegittimo ed avrebbe dato lapossibilità all'ente locale autore di quell'atto di difendersi ingiudizio facendo valere proprio la carenza di potere delCO.RE.CO.4. La cassazione della sentenza è domandata dal Cannavò conricorso articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, cuiresistono con controricorso la Regione Siciliana el’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e dellaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata econtraddittoria applicazione dell’art. 2041, c.c., violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il ricorrente sostiene che, pur avendo la Corte territorialecorrettamente disatteso le argomentazioni sulla base dellequali il tribunale era pervenuto al rigetto della domanda, ha,Numero registro generale 16900/2022poi, ritenuto non raggiunta la prova dell’arricchimento, pur a Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026fronte di fatti assolutamente incontestati e pur avendo Data pubblicazione 31/05/2026accertato che l'attività non solo non era stata rifiutata, maanzi era stata sollecitata dall’amministrazione, sicché nonpoteva essere negata l'utilizzazione della stessa.In particolare, si rileva come non possa negarsi che, a frontedella prova del fatto oggettivo dell'arricchimento da parte delricorrente, l'ente non abbia mai contestato il suoriconoscimento.La sentenza impugnata, ad avviso del Cannavò, è, pertanto,contraddittoria, nella misura in cui, in assenza di specificacontestazione, adduce persino una carenza di prova in ordineall'utilità conseguita valutando, invece, quella fornita dalricorrente come superflua, mentre, in ragione dei principigiurisprudenziali richiamati in ordine all'onere della prova edato per accertato in assenza di contestazioni il fatto oggettivodell'arricchimento, sarebbe stato onere dell'amministrazionedimostrare di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare leprestazioni della sezione del CORECO.In buona sostanza, la censura sottopone a critical’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine allaesistenza dell’utilitas, quale necessario presupposto stabilitodall’art. 2041 c.c. ai fini del riconoscimento dell’indennizzorichiesto, evidenziando che l’amministrazione non avrebbeofferto la necessaria dimostrazione di aver rifiutato o di nonaver potuto rifiutare, l’opera conseguente all’apportoprofessionale.2. La seconda censura denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 dello statuto della Regione Sicilianain relazione all’art. 130 della Costituzione; violazione e falsaapplicazione della legge regionale n. 44/1991.Il motivo censura il passaggio motivazionale inerente alla Nnuomner o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026necessità dell’attività di controllo, asseritamente eNrurmaetroo d i raccolta generale 17097/2026perché la Corte territoriale non aveva tenuto conto degli atti Data pubblicazione 31/05/2026adottati dall'Assessorato regionale che, da un lato, avevadeliberato la sospensione, non la cessazione, delle funzioni dicontrollo, dall'altro aveva ribadito la vigenza della leggeregionale n. 44 del 1991. Il ricorrente assume che l'attività dicontrollo doveva essere considerata necessaria e doverosaanche dopo la data del 31 dicembre 1999 e per questo erastata utilizzata consapevolmente e ritenuta corrispondentealle esigenze della pubblica amministrazione, che in sostanzane aveva riconosciuto l'utilità.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.Si assume che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenerenon provata l'utilità, giacché solo un atto era stato dichiaratonullo, mentre tutti gli altri avevano raggiunto pienamente loscopo. Anche con tale censura, si addebita alla Corteterritoriale di non avere valorizzato la condotta di noncontestazione delle amministrazioni convenute che, nei giudizidavanti al Tar, avevano al contrario dedotto la piena validitàdegli atti adottati. La critica, poi, si incentra su aspetti nonaffrontati dalla sentenza impugnata, ossia sull'ammontaredell'indennizzo da parametrare al compenso spettante aicomponenti in carica.4. Infine il quarto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e addebita alla Corteterritoriale di avere omesso l'esame questione di legittimitàcostituzionale della legge regionale n. 17 del 1999,prospettata anche in grado di appello.Numero registro generale 16900/20225. Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026ragione della loro connessione logica e giuridica, sono Data pubblicazione 31/05/2026inammissibili innanzitutto perché non si confrontano con laratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui,alla pagina 10, ha richiamato e condiviso le pronunce diquesta Corte che avevano negato «in modo tranciante che siapossibile configurare un’effettiva utilità a vantaggio dell’entepubblico atteso che si tratta di attività posta in essere daorgano non più giuridicamente esistente in quanto ….legislativamente soppresso con conseguente non utilizzabilitàe giuridica irrilevanza (inesistenza) degli atti da essopromanante».I motivi svolgono argomentazioni che si riferiscono al percorsomotivazionale svolto in altra decisione della stessa Corteterritoriale e, in quanto tali, difettano del requisito dispecificità imposto dall’art. 366 c.p.c.Va richiamato al riguardo l’orientamento consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudiziodi cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere icaratteri della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata, sicché la proposizione di censure privedi specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n.9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass.n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).5.1. Si deve, poi, aggiungere che, in ogni caso, le censuresono tutte surrettiziamente finalizzate a richiedere a questaCorte un diverso giudizio degli elementi probatori ai fini dellasussistenza della utilitas che, ad avviso del ricorrente,sarebbe provata in quanto non contestNaumtaer o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026dall’amministrazione che si era avvalsa dell’attivitàN umderao ld i raccolta generale 17097/2026gennaio 2000 al febbraio 2002 con un evidente arricchimento, Data pubblicazione 31/05/2026e non aveva fornito la prova di un rifiuto esplicito o di nonaver potuto rifiutare la prestazione.Tale profilo si scontra con l’accertamento di merito compiutodalla Corte di appello che ha valutato la carenza di utilitasdell’attività amministrativa posta in essere dai componenti delCO.RE.CO., nella misura in cui ha escluso in radice che unarricchimento possa essere derivato in via diretta edimmediata dall’attività del ricorrente sia nel caso in cui l’attooggetto di controllo fosse stato legittimo che illegittimo.In altri termini, la Corte di merito conferma quanto accertatodal giudice di primo grado in tema di carenza di utilitas, attesala nullità in radice dell’attività di controllo compiuta percarenza assoluta di potere.6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo perché lacensura tende, in sostanza, a rimettere in discussione ilgiudicato formatosi con la pronuncia di questa Corte n.16638/2012 resa nel giudizio, fra le stesse parti, avente adoggetto l’indennità di carica, relativamente alla carenza dipotere dell’organismo successivamente al 31/12/1999,laddove ha affermato che il Comitato regionale di controllo hacessato giuridicamente di esistere alla data del 31 dicembre1999, con conseguente mancanza di qualsiasi valore giuridicodella determinazione assunta dai membri dello stessocomitato con la delibera del 3/1/2000 di continuare l'attivitàdi controllo.Si afferma, infatti, nella motivazione della pronuncia sopracitata che il nuovo disegno costituzionale delineato dalcombinato disposto Legge Costituzionale n. 3 del 2001, artt.9 e 10, ha reso immediatamente inoperante anche in SicNiluimae,r o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026fino alla futura revisione statutaria in adeguamento al nNuumoevroo d i raccolta generale 17097/2026titolo 5^ della Costituzione della Repubblica, la funzione di Data pubblicazione 31/05/2026controllo generale di legittimità sugli atti degli enti locali, giàprevista dall'abrogato art. 130 Cost.7. Quanto, poi, al quarto motivo va detto che sulla questionedi legittimità costituzionale la Corte territoriale non si èespressamente pronunciata ma non è ravvisabile l’error inprocedendo denunciato perché, come già evidenziato daquesta Corte, «la questione di legittimità costituzionale di unanorma, in quanto strumentale rispetto alla domanda cheimplichi l'applicazione della norma medesima, non puòcostituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale,in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessapronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti leargomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio dimotivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione,giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile neisuccessivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini delladecisione.» ( Cass. 10 aprile 2018 n. 8777).7.1. Nella specie, l’intervenuto giudicato sull’azione causaleche ha ritenuto inesistenti gli atti di controllo perché adottatiin carenza di potere, comporta la irrilevanza nel giudizio exart. 2041 c.c. della dedotta questione di costituzionalità dellanormativa che ha soppresso l’organo di controllo.8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano comeda dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza Ndumeeir o registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026presupposti processuali per il versamento, da parteN umdereo ld i raccolta generale 17097/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Data pubblicazione 31/05/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16900/2022Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 17097/2026Data pubblicazione 31/05/2026