CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25602/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1990 avverso la sentenza emessa il 3 febbraio 202C) dal Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fati:a dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 febbraio 2020 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 712 cod. pen. e l'ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 512 cod. pen., per essere stato acquisito il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'opposizione del difensore dell'imputato e del Pubblico ministero, che avevano evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] poteva essere rintracciato, trovandosi a Lucerna, come dichiarato da suo padre all'atto della notific:a della citazione a comparire come teste; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere state utilizzate le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, non avrebbe potuto riferire su informazioni ottenute de relato da [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest'ultimo poteva essere escusso direttamente e in udienza si era avvalso della facoltà di non testimoniare, essendo parente dell'imputato; 3) omessa applicazione dell'art. 157 cod. pen., per essere il reato di cui all'art. 712 cod. pen. estinto per prescrizione prima della sentenza del Tribunale; 4) eccessività della pena nonché omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e diniego delle attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata, perché il reato, ascritto all'imputato, è estinto per prescrizione. Il Tribunale di L'Aquila ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen , così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione. E' sfuggito, tuttavia, al giudice di prime cure che la suindicata contravvenzione, commessa il 27 settembre 2012, si era estinta per prescrizione il 27 settembre 2017, ossia in data antecedente alla pronuncia della sentenza, avvenuta all'udienza del 3 febbraio 2020. In tale situazione deve ricordarsi che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di dichiarare, da parte del giudice di legittimità, una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955). In altri termini, gli elementi, da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale di esso o la non commissione da parte dell'imputato devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Corte di cassazione attiene più al concetto di constatazione che non a quello di apprezzamento.Nel caso di specie, mancano le condizioni per prosciogliere l'imputato dal reato addebitatogli di cui all'art. 712 cod. pen., avendo il Tribunale - con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità - spiegato quali fossero le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità. Il giudice di primo grado, infatti, ha affermato che dagli elementi acquisiti era emerso che l'imputato aveva acquisito la disponibilità del ciclomotore per imprudenza, non avendo avuto l'accortezza di verificarne la legittima provenienza in capo al suo dante causa. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula indicata in dispositivo. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 26 maggio 2