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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 20644/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4088/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C . , rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TRIESTE n. 427/2020 depositata il 30/11/2020.

LOCAZIONE.

RINVIO A [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4088/2021 Cron.

Rep.

C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: con ricorso proposto ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Pordenone, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA]) convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi Iglu), chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’atto di recesso esercitato da quest’ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale concluso tra le parti con decorrenza dal 1° agosto 2012; l’attrice espose, a sostegno della domanda, che il motivo di recesso era da ritenere non idoneo e che la conduttrice era perciò tenuta al pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto, stabilita per il 31 luglio 2024; si costituì in giudizio la società conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale con la quale sollecitò la declaratoria di nullità del precedente contratto di locazione del 14 marzo 2008 intercorso tra le parti, con richiesta di restituzione di tutti i canoni dalla stessa pagati in relazione a tale contratto; a seguito di tale domanda riconvenzionale, la società [OSCURATO:SOCIETA] propose, a sua volta, una domanda riconvenzionale con la quale chiese che fosse dichiarata la piena validità dei due contratti stipulati dalle parti; aggiunse che, per la denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale della società Iglu, la stessa avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della relativa indennità, in quanto occupante senza titolo dell’immobile; il Tribunale accolse la domanda principale, accertò l’illegittimità del recesso comunicato dalla società Iglu in relazione al contratto del 1° agosto 2012, condannò la convenuta al pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza naturale del contratto, rigettò ogni altra domanda e condannò la società Iglu al pagamento delle spese di lite; la pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società Iglu e in via incidentale dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2020, ha rigettato entrambe le impugnazioni e ha condannato l’appellante principale alla rifusione di tre quarti delle ulteriori spese del grado, compensate quanto al quarto residuo; contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste ricorr e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a sette motivi; resiste con controricorso la Ellegis.a.s. con atto che contiene un motivo di ricorso incidentale e un motivo di ricorso incidentale condizionato; le parti hanno depositato memorie; consideratoche: il terzo e il quarto motivo del ricorso principale pongono questioni giuridiche rilevanti e nuove, in relazione alle quali non risultano precedenti specifici di questa Corte; appare necessaria, pertanto, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone che i ricorsi siano trattati alla pubblica udienza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4088/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C . , rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TRIESTE n. 427/2020 depositata il 30/11/2020. LOCAZIONE. RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4088/2021 Cron. Rep. C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: con ricorso proposto ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Pordenone, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA]) convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi Iglu), chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’atto di recesso esercitato da quest’ultima in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale concluso tra le parti con decorrenza dal 1° agosto 2012; l’attrice espose, a sostegno della domanda, che il motivo di recesso era da ritenere non idoneo e che la conduttrice era perciò tenuta al pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto, stabilita per il 31 luglio 2024; si costituì in giudizio la società conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale con la quale sollecitò la declaratoria di nullità del precedente contratto di locazione del 14 marzo 2008 intercorso tra le parti, con richiesta di restituzione di tutti i canoni dalla stessa pagati in relazione a tale contratto; a seguito di tale domanda riconvenzionale, la società [OSCURATO:SOCIETA] propose, a sua volta, una domanda riconvenzionale con la quale chiese che fosse dichiarata la piena validità dei due contratti stipulati dalle parti; aggiunse che, per la denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale della società Iglu, la stessa avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della relativa indennità, in quanto occupante senza titolo dell’immobile; il Tribunale accolse la domanda principale, accertò l’illegittimità del recesso comunicato dalla società Iglu in relazione al contratto del 1° agosto 2012, condannò la convenuta al pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza naturale del contratto, rigettò ogni altra domanda e condannò la società Iglu al pagamento delle spese di lite; la pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società Iglu e in via incidentale dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2020, ha rigettato entrambe le impugnazioni e ha condannato l’appellante principale alla rifusione di tre quarti delle ulteriori spese del grado, compensate quanto al quarto residuo; contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste ricorr e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a sette motivi; resiste con controricorso la Ellegis.a.s. con atto che contiene un motivo di ricorso incidentale e un motivo di ricorso incidentale condizionato; le parti hanno depositato memorie; consideratoche: il terzo e il quarto motivo del ricorso principale pongono questioni giuridiche rilevanti e nuove, in relazione alle quali non risultano precedenti specifici di questa Corte; appare necessaria, pertanto, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone che i ricorsi siano trattati alla pubblica udienza. Così
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