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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37144/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatosi alla requisitoria scritta già presentata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2021 (dep. il 18 novembre 2021) il Tribunale di Bologna, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di Mario ADILETTA, ha confermato il decreto in data 16 luglio 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna con il quale è stato disposto: il sequestro preventivo impeditivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità di Mario ADILETTA (pari al 26% del capitale), in relazione al reato di associazione per delinquere per cui si procede nei confronti dello stesso ADILETTA (capo A. dell'incolpazione); nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile in relazione al reati di bancarotta fraudolenta per It t. t distrazione (capo D. dell'incolpazione) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro (da eseguirsi, in mancanza di giacenze sufficienti, per equivalente), in relazione ai reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (capi F. e I.), per cui pure si procede nei suoi confronti.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha dedotto la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e, dunque, sussisterebbe la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorrente ha rappresentato che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle allegazioni avanzate con la memoria depositata dalla difesa (a sostegno della quale erano stati prodotti documenti e tre consulenze di parte) con cui si era addotta l'inesistenza della associazione per delinquere e si era negato il ruolo attribuito, in seno ad essa, all'ADILETTA; e si erano evidenziate la mancanza di motivazione sul periculum in mora con riferimento ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la «mancanza di attualità dei disposti sequestri» e soprattutto di quello impeditivo; la mancanza di fumus dei delitti in relazione ai quali è stata disposta la cautela.

Più in dettaglio, con l'ausilio delle consulenze tecniche, si era prospettata la legittimità delle operazioni infragruppo in contestazione (considerato pure che la sussistenza di un gruppo può ravvisarsi anche di fatto e le imprese de quibus sono partecipate da familiari) e si era rimarcata la carenza della prospettazione accusatoria, atteso che: non è stata ipotizzata alcuna condotta punita dall'art. 8 d.lgs. 274/2000, non si è tenuto conto della responsabilità solidale per il debito verso l'Erario gravante sulle imprese con cui la fallita ([OSCURATO:PERSONA].

COOP.) ha intrattenuto rapporti, della sproporzione tra il fatturato complessivo delle imprese coinvolte e il presunto vantaggio conseguito con l'agire ritenuto illecito (non considerando anzi la società fallita avrebbe ricevuto dal Gruppo ADILETTA più denaro di quanto ne ha corrisposto); ancora, si era negato il ruolo di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggetto di apposita consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]), sconfessando con i documenti offerti la tesi della inesistenza dei rapporti e dei contratti di locazione stipulati; si era contestato il ruolo di promotore e capo attribuito a Mario ADILETTA (alla luce del compendio in atti).

Inoltre, ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato le censure relative al periculum ed avrebbe affrontato in maniera approssimativa la questione relativa all'orologio ROLEX oggetto di sequestro per equivalente, nonostante sia di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della quale il sequestro diretto delle giacenze bancarie era stato integralmente eseguito, assumendo che l'orologio non sia un bene strumentale della società e rilevando che esso ero detenuto presso l'abitazione dei coniugi ADILETTA/BALZANO, quantunque la BALZANO sia titolare del 50% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e delegata ad operare sul conto corrente di essa.Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare su tali allegazioni, finendo con l'esprimersi in maniera contraddittoria in ordine all'attuale agire criminale dell'associazione per il tramite della VIENNA s.r.I.; limitandosi a richiamare genericamente, a proposito delle operazioni inesistenti, «molteplici risultanze» investigative; avrebbe reso una motivazione apparente sulla rimarcata continuità gestionale delle imprese in costanza di amministrazione giudiziaria; si sarebbe espresso in maniera contraddittoria allorché ha ammesso che le fatture, i trasporti e i contratti de quibus (come dimostrato dalla documentazione offerta dalla difesa) sarebbero esistenti, salvo poi affermare che sono tutti simulati; avrebbe erroneamente rilevato un contrasto tra gli elaborati difensivi e quanto esposto dalla Guardia di Finanza (la cui nota avrebbe preferito) quantunque l'unico contrasto atterrebbe soltanto a debiti tributari non menzionati dalla stessa Guardia di Finanza; avrebbe confuso - come rilevato dal consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] - il concetto di gruppo con l'associazione per delinquere.

3. Il difensore del ricorrente ha inviato una nota: - con la quale ha rappresentato che questa Corte con sentenza del 22 febbraio 2022 (che ha compiegato), provvedendo sul ricorso presentato da Mario ADILETTA, ha annullato con rinvio l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato allo stesso ADILETTA una misura cautelare personale, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna contestualmente al decreto di sequestro preventivo sopra indicato e in relazione ai medesimi fatti; - e cui ha compiegato pure le sentenze di annullamento, relative alla cautela personale applicata a Luisa BALZANO e alla cautela reale disposta su res intestate al terzo Teresa CORBISIERO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, nei termini di seguito esposti.

1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n, 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.

1.1. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - non può dirsi apparente, tanto che a ben vedere lo stesso ricorso ne ha denunciato la mancanza e l'illogicità.

Difatti, per quel che qui rileva in relazione alle doglianze prospettate, in ordine al fumus dei reati per cui è stata disposta la cautela, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto rassegnato dal curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA], all'esito delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (compresi i sopralluoghi presso sedi sociali risultate inesistenti, le indagini bancarie, le sommarie informazione assunte e le risultanze dell'attività di intercettazione), traendo da esso la sussistenza di un compendio indiziario dimostrativo del ruolo dell'imputato che, per il tramite dei congiunti e di prestanome, ha gestito una galassia di società mediante le quali - mediante l'emissione di fatture infragruppo prive di causa giustificativa - sono stati creati crediti I.V.A. da compensare con crediti tributari effettivi (sul punto l'ordinanza ha descritto le modalità impiegate, in particolare facendo riferimento ai contratti di locazione di mezzi di trasporto, per giustificare l'emissione delle fatture); inoltre, il Collegio del riesame ha dato conto delle condotte di distrazione in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] (chiarendo pure gli elementi sui quali ha fondato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente) evidenziando come le somme sottratte siano state destinata a impieghi estranei alle finalità sociali (tra cui l'acquisto di un immobile intestato al ricorrente e alla moglie e confluito in un fondo patrimoniale).

Sulla scorta di tali dati ha disatteso le allegazioni difensive volte a negare l'esistenza di società cartiere ed ha qualificato le condotte nei termini di cui all'incolpazione.

Ancora, l'ordinanza impugnata ha esplicitato le ragioni poste a sostegno del sequestro dell'orologio ROLEX (sopra menzionato), chiarendo le ragioni per cui lo ha ritenuto nella disponibilità anche del ricorrente nonostante la formale intestazione di esso alla [OSCURATO:SOCIETA]. (segnatamente, alla luce del fatto che si trattasse di un bene non strumentale, custodito nell'abitazione dell'ADILETTA e della moglie, e delle modalità del suo acquisto).

Con riguardo alle censure relative al periculum, anzitutto, in relazione al sequestro finalizzato alla confisca, il provvedimento impugnato ha dato conto degli elementi rilevanti da cui ha tratto i presupposti per disporre la cautela a salvaguardia della confisca diretta dell'immobile quale profitto della bancarotta fraudolenta distrattiva e della confisca anche per equivalente in relazione ai reati tributari, richiamando le specifiche modalità esecutive dei reati contestati (rimarcando che l'attività cui inerisce il compendio indiziario deve considerarsi posta in essere in forma associata e volta a sottrare beni all'Erario, anche spogliando società prossime al fallimento) e traendo da esse la necessità di sottoporre a vincolo i beni in discorso.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive, richiamando quanto rassegnato dalla Guardia di Finanza (e chiarendo di aver fondato la decisione su tali dati poiché bastati sull'ultimo bilancio presentato dalla società) e dall'amministratore giudiziario ed affermando che gli elementi in parola deporrebbero nel senso dell'impiego di essa per operazioni con altre società del gruppo analoghe a quelle già poste in essere - alla luce del compendio indiziario - tramite la [OSCURATO:PERSONA]; ed ha evidenziato la situazione di incapienza dell'ente che ha giustificato il sequestro dei beni nella disponibilità anche dell'indagato.

Per quel che attiene al sequestro impeditivo (del 26% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità del ricorrente), l'ordinanza ha indicato gli elementi (segnatamente la relazione dell'amministratore giudiziario) da cui ha tratto che l'ente in discorso operi secondo lo schema illecito già impiegato nell'ambito del gruppo imprenditoriale (menzionando le operazioni cui ha attribuito rilevanza), su cui ha fondato la necessità della disposta cautela.

Ciò posto, nel resto le censure difensive hanno denunciato un vizio di motivazione che non può essere ritualmente prospettato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatosi alla requisitoria scritta già presentata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2021 (dep. il 18 novembre 2021) il Tribunale di Bologna, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di Mario ADILETTA, ha confermato il decreto in data 16 luglio 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna con il quale è stato disposto: il sequestro preventivo impeditivo delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità di Mario ADILETTA (pari al 26% del capitale), in relazione al reato di associazione per delinquere per cui si procede nei confronti dello stesso ADILETTA (capo A. dell'incolpazione); nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile in relazione al reati di bancarotta fraudolenta per It t. t distrazione (capo D. dell'incolpazione) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro (da eseguirsi, in mancanza di giacenze sufficienti, per equivalente), in relazione ai reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (capi F. e I.), per cui pure si procede nei suoi confronti. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha dedotto la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. ed ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e, dunque, sussisterebbe la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente ha rappresentato che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle allegazioni avanzate con la memoria depositata dalla difesa (a sostegno della quale erano stati prodotti documenti e tre consulenze di parte) con cui si era addotta l'inesistenza della associazione per delinquere e si era negato il ruolo attribuito, in seno ad essa, all'ADILETTA; e si erano evidenziate la mancanza di motivazione sul periculum in mora con riferimento ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la «mancanza di attualità dei disposti sequestri» e soprattutto di quello impeditivo; la mancanza di fumus dei delitti in relazione ai quali è stata disposta la cautela. Più in dettaglio, con l'ausilio delle consulenze tecniche, si era prospettata la legittimità delle operazioni infragruppo in contestazione (considerato pure che la sussistenza di un gruppo può ravvisarsi anche di fatto e le imprese de quibus sono partecipate da familiari) e si era rimarcata la carenza della prospettazione accusatoria, atteso che: non è stata ipotizzata alcuna condotta punita dall'art. 8 d.lgs. 274/2000, non si è tenuto conto della responsabilità solidale per il debito verso l'Erario gravante sulle imprese con cui la fallita ([OSCURATO:PERSONA]. COOP.) ha intrattenuto rapporti, della sproporzione tra il fatturato complessivo delle imprese coinvolte e il presunto vantaggio conseguito con l'agire ritenuto illecito (non considerando anzi la società fallita avrebbe ricevuto dal Gruppo ADILETTA più denaro di quanto ne ha corrisposto); ancora, si era negato il ruolo di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggetto di apposita consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]), sconfessando con i documenti offerti la tesi della inesistenza dei rapporti e dei contratti di locazione stipulati; si era contestato il ruolo di promotore e capo attribuito a Mario ADILETTA (alla luce del compendio in atti). Inoltre, ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata non avrebbe esaminato le censure relative al periculum ed avrebbe affrontato in maniera approssimativa la questione relativa all'orologio ROLEX oggetto di sequestro per equivalente, nonostante sia di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della quale il sequestro diretto delle giacenze bancarie era stato integralmente eseguito, assumendo che l'orologio non sia un bene strumentale della società e rilevando che esso ero detenuto presso l'abitazione dei coniugi ADILETTA/BALZANO, quantunque la BALZANO sia titolare del 50% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e delegata ad operare sul conto corrente di essa.Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare su tali allegazioni, finendo con l'esprimersi in maniera contraddittoria in ordine all'attuale agire criminale dell'associazione per il tramite della VIENNA s.r.I.; limitandosi a richiamare genericamente, a proposito delle operazioni inesistenti, «molteplici risultanze» investigative; avrebbe reso una motivazione apparente sulla rimarcata continuità gestionale delle imprese in costanza di amministrazione giudiziaria; si sarebbe espresso in maniera contraddittoria allorché ha ammesso che le fatture, i trasporti e i contratti de quibus (come dimostrato dalla documentazione offerta dalla difesa) sarebbero esistenti, salvo poi affermare che sono tutti simulati; avrebbe erroneamente rilevato un contrasto tra gli elaborati difensivi e quanto esposto dalla Guardia di Finanza (la cui nota avrebbe preferito) quantunque l'unico contrasto atterrebbe soltanto a debiti tributari non menzionati dalla stessa Guardia di Finanza; avrebbe confuso - come rilevato dal consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] - il concetto di gruppo con l'associazione per delinquere. 3. Il difensore del ricorrente ha inviato una nota: - con la quale ha rappresentato che questa Corte con sentenza del 22 febbraio 2022 (che ha compiegato), provvedendo sul ricorso presentato da Mario ADILETTA, ha annullato con rinvio l'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato allo stesso ADILETTA una misura cautelare personale, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna contestualmente al decreto di sequestro preventivo sopra indicato e in relazione ai medesimi fatti; - e cui ha compiegato pure le sentenze di annullamento, relative alla cautela personale applicata a Luisa BALZANO e alla cautela reale disposta su res intestate al terzo Teresa CORBISIERO. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, nei termini di seguito esposti. 1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n, 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 1.1. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - non può dirsi apparente, tanto che a ben vedere lo stesso ricorso ne ha denunciato la mancanza e l'illogicità. Difatti, per quel che qui rileva in relazione alle doglianze prospettate, in ordine al fumus dei reati per cui è stata disposta la cautela, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto rassegnato dal curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA], all'esito delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (compresi i sopralluoghi presso sedi sociali risultate inesistenti, le indagini bancarie, le sommarie informazione assunte e le risultanze dell'attività di intercettazione), traendo da esso la sussistenza di un compendio indiziario dimostrativo del ruolo dell'imputato che, per il tramite dei congiunti e di prestanome, ha gestito una galassia di società mediante le quali - mediante l'emissione di fatture infragruppo prive di causa giustificativa - sono stati creati crediti I.V.A. da compensare con crediti tributari effettivi (sul punto l'ordinanza ha descritto le modalità impiegate, in particolare facendo riferimento ai contratti di locazione di mezzi di trasporto, per giustificare l'emissione delle fatture); inoltre, il Collegio del riesame ha dato conto delle condotte di distrazione in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] (chiarendo pure gli elementi sui quali ha fondato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente) evidenziando come le somme sottratte siano state destinata a impieghi estranei alle finalità sociali (tra cui l'acquisto di un immobile intestato al ricorrente e alla moglie e confluito in un fondo patrimoniale). Sulla scorta di tali dati ha disatteso le allegazioni difensive volte a negare l'esistenza di società cartiere ed ha qualificato le condotte nei termini di cui all'incolpazione. Ancora, l'ordinanza impugnata ha esplicitato le ragioni poste a sostegno del sequestro dell'orologio ROLEX (sopra menzionato), chiarendo le ragioni per cui lo ha ritenuto nella disponibilità anche del ricorrente nonostante la formale intestazione di esso alla [OSCURATO:SOCIETA]. (segnatamente, alla luce del fatto che si trattasse di un bene non strumentale, custodito nell'abitazione dell'ADILETTA e della moglie, e delle modalità del suo acquisto). Con riguardo alle censure relative al periculum, anzitutto, in relazione al sequestro finalizzato alla confisca, il provvedimento impugnato ha dato conto degli elementi rilevanti da cui ha tratto i presupposti per disporre la cautela a salvaguardia della confisca diretta dell'immobile quale profitto della bancarotta fraudolenta distrattiva e della confisca anche per equivalente in relazione ai reati tributari, richiamando le specifiche modalità esecutive dei reati contestati (rimarcando che l'attività cui inerisce il compendio indiziario deve considerarsi posta in essere in forma associata e volta a sottrare beni all'Erario, anche spogliando società prossime al fallimento) e traendo da esse la necessità di sottoporre a vincolo i beni in discorso. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive, richiamando quanto rassegnato dalla Guardia di Finanza (e chiarendo di aver fondato la decisione su tali dati poiché bastati sull'ultimo bilancio presentato dalla società) e dall'amministratore giudiziario ed affermando che gli elementi in parola deporrebbero nel senso dell'impiego di essa per operazioni con altre società del gruppo analoghe a quelle già poste in essere - alla luce del compendio indiziario - tramite la [OSCURATO:PERSONA]; ed ha evidenziato la situazione di incapienza dell'ente che ha giustificato il sequestro dei beni nella disponibilità anche dell'indagato. Per quel che attiene al sequestro impeditivo (del 26% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. nella titolarità del ricorrente), l'ordinanza ha indicato gli elementi (segnatamente la relazione dell'amministratore giudiziario) da cui ha tratto che l'ente in discorso operi secondo lo schema illecito già impiegato nell'ambito del gruppo imprenditoriale (menzionando le operazioni cui ha attribuito rilevanza), su cui ha fondato la necessità della disposta cautela. Ciò posto, nel resto le censure difensive hanno denunciato un vizio di motivazione che non può essere ritualmente prospettato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre