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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1987

Cassazione n. 09650/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0597PPL) nato il 27/02/1987 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni sintetiche e al contempo esaustive, nonché prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, giacché il giudice di merito ha adeguatamente evidenziato il legame di pertinenza tra la condotta predatoria del ricorrente nel fatto di cui a giudizio e i precedenti penali del ricorrente in materia di stupefacenti, atto a far emergere l'indice di persistente e spiccata pericolosità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove si rileva, peraltro, come la suddetta condotta predatoria si dovesse ritenere sintomatica del perdurante ricorso al crimine quale unica fonte di sostentamento del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0597PPL) nato il 27/02/1987 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni sintetiche e al contempo esaustive, nonché prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, giacché il giudice di merito ha adeguatamente evidenziato il legame di pertinenza tra la condotta predatoria del ricorrente nel fatto di cui a giudizio e i precedenti penali del ricorrente in materia di stupefacenti, atto a far emergere l'indice di persistente e spiccata pericolosità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove si rileva, peraltro, come la suddetta condotta predatoria si dovesse ritenere sintomatica del perdurante ricorso al crimine quale unica fonte di sostentamento del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202
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