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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20469/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35031_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., si deduce cumulativamente il vizio di violazione di legge, di mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione, motivo da ritenersi manifestamente infondato, in quanto, dopo aver operato un'ampia ricognizione della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità della c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., si limita ad affermazioni puramente contestative e del tutto generiche (ossia che il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie dello spaccio "al minuto", essendo pressoché inverosimile che da un quantitativo di 87,64 gr. di hashish il cui principio attivo corrisponde a 14,94 gr., possano ricavarsi 597 dosi e da gr. 5 di marijuana il cui principio attivo è di 0,83 gr., si possano ricavare 33 dosi); ritenuto, in particolare, con riferimento al diniego della riqualificazione giuridica nell'ipotesi lieve, che la Corte d'appello ha fornito adeguata spiegazione, attribuendo valenza determinante all'elevato valore ponderale accertato, ritenendo negativamente assorbente rispetto agli altri indici indicati dalla norma di cui al co. 5 dell'art. 73 citato (Sez.

U, sentenza n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, PG in proc.

Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che il medesimo è parimenti manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, al pari di quanto già avvenuto per il primo motivo, dopo aver operato una ricognizione giurisprudenziale sui criteri di valutazione previsti dall'art. 133, c.p., si limita ancora una volta assiomaticamente a ritenere che i giudici non avrebbero tenuto in considerazione il comportamento del reo durante la fase prettamente processuale; ritenuto, a tal proposito, che i giudici di appello motivano puntualmente e con argomentazioni non manifestamente illogiche indicando le ragioni del diniego di un più mite trattamento sanzionatorio, confutando sia l'argomento basato sull'asserito comportamento processuale positivo del reo (limitandosi ad ammettere i fatti per i quali era stato colto in flagranza sostenendo inverosimilmente che lo stupefacente fosse detenuto per il consumo personale), sia l'argomento della asserita non eccessiva gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato linannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il consi liere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35031_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., si deduce cumulativamente il vizio di violazione di legge, di mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione, motivo da ritenersi manifestamente infondato, in quanto, dopo aver operato un'ampia ricognizione della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità della c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., si limita ad affermazioni puramente contestative e del tutto generiche (ossia che il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie dello spaccio "al minuto", essendo pressoché inverosimile che da un quantitativo di 87,64 gr. di hashish il cui principio attivo corrisponde a 14,94 gr., possano ricavarsi 597 dosi e da gr. 5 di marijuana il cui principio attivo è di 0,83 gr., si possano ricavare 33 dosi); ritenuto, in particolare, con riferimento al diniego della riqualificazione giuridica nell'ipotesi lieve, che la Corte d'appello ha fornito adeguata spiegazione, attribuendo valenza determinante all'elevato valore ponderale accertato, ritenendo negativamente assorbente rispetto agli altri indici indicati dalla norma di cui al co. 5 dell'art. 73 citato (Sez. U, sentenza n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, PG in proc. Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che il medesimo è parimenti manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, al pari di quanto già avvenuto per il primo motivo, dopo aver operato una ricognizione giurisprudenziale sui criteri di valutazione previsti dall'art. 133, c.p., si limita ancora una volta assiomaticamente a ritenere che i giudici non avrebbero tenuto in considerazione il comportamento del reo durante la fase prettamente processuale; ritenuto, a tal proposito, che i giudici di appello motivano puntualmente e con argomentazioni non manifestamente illogiche indicando le ragioni del diniego di un più mite trattamento sanzionatorio, confutando sia l'argomento basato sull'asserito comportamento processuale positivo del reo (limitandosi ad ammettere i fatti per i quali era stato colto in flagranza sostenendo inverosimilmente che lo stupefacente fosse detenuto per il consumo personale), sia l'argomento della asserita non eccessiva gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato linannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il consi liere estens
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