Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994J0098 - IT Avis juridique important | 61994J0098 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-98/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02559 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] sociale dei lavoratori migranti ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] nazionali anticumulo ° [OSCURATO:PERSONA] della stessa natura ° Pensione di vecchiaia a titolo personale e pensione di vecchiaia spettante per la qualità di coniuge divorziato non risposato ° [OSCURATO:PERSONA] di natura differente [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46 bis] [OSCURATO:PERSONA] pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n. 1248/92.

In primo luogo, infatti, dette prestazioni hanno un oggetto e uno scopo differenti, in quanto la prestazione attribuita al coniuge divorziato mira a garantire a quest' ultimo mezzi di sussistenza sufficienti, dal momento che esso non può più disporre dei redditi dell' ex coniuge, mentre la pensione di vecchiaia a titolo personale è destinata a garantire al lavoratore un reddito sufficiente dal momento in cui è personalmente ammesso a beneficiare della pensione in poi.

In secondo luogo, le due prestazioni sono calcolate o corrisposte in base alle carriere di due persone diverse: quella dovuta per la qualità di coniuge divorziato tiene conto della carriera e della retribuzione dell' ex coniuge, mentre quella dovuta a titolo personale lo è in base ai periodi assicurativi maturati dall' interessato. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-98/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O.

Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate : ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv.

M. van Loon, del foro di Anversa, ° per il belgische [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], dal signor W. de Meyer, amministratore generale aggiunto, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 11 marzo 1994, registrata in cancelleria il 22 marzo 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71 modificato"). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il belgische [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], in relazione al calcolo di una pensione di vecchiaia per coniuge divorziato. 3 L' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce la seguente disposizione anticumulo: "Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro.

Tuttavia, questa norma non si applica se l' interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell' articolo 60, paragrafo 1, lettera b)". 4 Secondo l' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, si ha cumulo ingiustificato di prestazioni se l' interessato percepisce prestazioni della stessa natura il cui totale superi l' importo teorico più elevato.

Tale importo teorico è definito dall' art. 46, n. 2, lett. a), come la prestazione cui l' interessato avrebbe avuto diritto in uno Stato membro, se vi avesse compiuto l' intera carriera. 5 Tali articoli sono stati modificati dal citato regolamento n. 1248/92. 6 L' art. 12, n. 2, nella versione modificata, recita: "Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro". 7 Quanto all' art. 46, modificato, esso prevede che l' istituzione competente debba, da un lato, effettuare il calcolo autonomo sulla base della sola legislazione che essa applica (n. 1) e, dall' altro, procedere al calcolo del prorata (n. 2), avendo l' interessato diritto all' importo più elevato (n. 3). 8 Il cumulo di prestazioni della stessa natura è definito dal nuovo art. 46 bis, n. 1, come il cumulo di "prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona". 9 Il regolamento n. 1248/92 ha peraltro introdotto un nuovo articolo 95 bis, ai sensi del quale i diritti degli interessati la cui pensione è stata liquidata anteriormente al 1 giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del nuovo contenuto degli artt. 46 e seguenti. 10 A norma degli artt. 75 e seguenti del regio decreto belga 21 dicembre 1967, che reca la disciplina generale delle pensioni di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti (Moniteur belge del 16 gennaio 1968), la pensione attribuita in qualità di coniuge divorziato non risposato di un lavoratore dipendente è acquisita alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata concessa se il coniuge divorziato avesse svolto personalmente un' attività di lavoro dipendente nel periodo di durata del suo matrimonio (art. 76).

Per il calcolo di questa pensione di vecchiaia, si tiene conto di una retribuzione il cui importo è pari al 62,5% della retribuzione annuale corrispondente che dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione dell' ex coniuge (art. 77). 11 Il regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50 (Moniteur belge del 27 ottobre 1967) contiene, all' art. 10 bis (aggiunto con regio decreto 29 agosto 1983, n. 205, Moniteur belge del 6 settembre 1983) la disposizione seguente: "(...) se la somma dei periodi che danno luogo a ciascuna di queste pensioni supera l' unità di pensione, dal periodo totale imputabile ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia spettante quale lavoratore dipendente viene detratto un numero di anni necessario a riportare tale somma all' unità di pensione (...)" 12 In applicazione dell' art. 3 della legge belga 20 luglio 1990, sono presi in considerazione solo i 40 anni che danno diritto alla pensione più vantaggiosa. 13 La signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1921, lavorava in questo paese dalla fine del 1937 sino all' inizio del 1948.

Il 31 gennaio 1948, essa sposava un cittadino belga, acquistando la nazionalità belga.

La signora [OSCURATO:PERSONA] si stabiliva in Belgio e durante il matrimonio, dal 1973 al 1979, svolgeva un' attività lavorativa a tempo parziale.

I coniugi si separavano nel marzo 1981.

La sentenza di divorzio veniva trascritta nei registri dello stato civile il 12 febbraio 1991. 14 Dal compimento del suo 60 anno in poi, vale a dire dal 1 dicembre 1981, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha percepito una pensione quale persona non coniugata, sulla base del periodo di attività lavorativa svolta in Belgio (dal 1973 al 1979).

Il 15 aprile 1988 essa rinunciava a questa pensione. 15 Dal compimento del 65 anno, vale a dire dal 1 dicembre 1986, la signora [OSCURATO:PERSONA] percepisce una pensione tedesca a norma dell' Angestelltenversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale degli impiegati), sulla base del periodo di attività lavorativa svolta in Germania precedentemente al matrimonio (1936-1948). 16 Dal 1 giugno 1988, data alla quale suo marito, dal quale è separata di fatto, è a sua volta stato ammesso a beneficiare della pensione, la signora [OSCURATO:PERSONA] percepisce anche una pensione belga in qualità di coniuge separato di fatto. 17 Dopo la trascrizione della sentenza di divorzio, il 12 febbraio 1991, il [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] ricalcolava i diritti a pensione della ricorrente nella causa principale e, con decisione 10 luglio 1991, le attribuiva una pensione annuale belga per coniuge divorziato con decorrenza 1 marzo 1991, a norma degli artt. 75 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1967. 18 Tale pensione veniva calcolata sulla base di un totale contributivo di 33 anni (1948-1980), riconosciuto al suo ex marito.

Quattro anni (1948-1951) non venivano presi in considerazione, a causa del superamento dell' unità di pensione, fissata in 40 anni.

Sommando, infatti, gli anni di contribuzione riconosciuti all' ex coniuge al periodo della carriera dell' interessata (18 anni), il [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] perveniva a un totale di 51 anni, sette dei quali imputati due volte.

L' unità di 40/40 era superata di quattro anni; veniva pertanto applicato l' art. 10 bis del regio decreto n. 50. 19 [OSCURATO:PERSONA] la decisione del [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi all' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contestando l' applicazione dell' art. 10 bis del regio decreto n. 50, e sostenendo che una norma anticumulo può trovare applicazione soltanto se porta alla concessione di una pensione più vantaggiosa di quella calcolata conformemente all' art. 46.

Ritenendo che la pensione tedesca e la pensione belga dovutale quale coniuge divorziato siano prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, essa chiede che la sua pensione venga calcolata conformemente all' art. 46, di modo che possa operarsi un raffronto tra la pensione nazionale, calcolata ai sensi dell' art. 10 bis del regio decreto n. 50, e la pensione calcolata in base all' art. 46 del regolamento.

In quest' ultima ipotesi, l' applicazione della norma anticumulo belga non potrebbe sortire l' effetto di diminuire la pensione dovuta in virtù della legislazione di questo Stato al punto di far percepire al beneficiario, in totale, una somma inferiore all' importo teorico massimo. 20 [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le prestazioni controverse non siano della stessa natura, e che quindi non sia applicabile l' art. 46 del regolamento n. 1408/71.

Si dovrebbe pertanto applicare l' art. 12, n. 2, dello stesso regolamento; orbene, tale disposizione non osterebbe all' applicazione delle norme nazionali anticumulo. 21 Chiedendosi se la pensione di vecchiaia acquisita quale coniuge divorziato e quella acquisita a titolo personale debbano essere considerate prestazioni della stessa natura, l' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se costituiscano prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative eventuali conseguenze quanto all' applicazione degli artt. 46 e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, la pensione tedesca di vecchiaia, acquisita in base a periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessata in Germania in base all' Angestelltenversicherungsgesetz (legge tedesca sull' assicurazione degli impiegati), e la pensione belga di vecchiaia percepita in qualità di coniuge divorziato, acquisita in base alla legislazione pensionistica belga, in particolare a norma degli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, n. 50, in relazione ai periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge ed ottenuta alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata ottenuta se l' interessata avesse svolto di persona un' attività lavorativa dipendente nel periodo di durata del suo matrimonio con l' ex coniuge". 22 In via preliminare, occorre ricordare che, se in un procedimento ex art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme, essa può tuttavia fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni (v., in proposito, sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. pag. 3589, punto 8). 23 Con la sua questione, il giudice nazionale domanda, in sostanza, se una pensione di vecchiaia, attribuita in forza della legislazione di uno Stato membro sulla base dei periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato, e una pensione di vecchiaia ottenuta in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato sulla base dei periodi assicurativi maturati dall' ex coniuge, costituiscano prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. 24 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, prestazioni in materia previdenziale debbono essere considerate, indipendentemente dalle caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali, della stessa natura, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (v. sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti, Racc. pag. 3855, punto 12).

Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate come elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (v. sentenza Coenen, citata, punto 10). 25 Quanto all' oggetto e allo scopo delle prestazioni controverse, è pacifico che la pensione di vecchiaia belga attribuita al coniuge divorziato non risposato mira a garantire a quest' ultimo mezzi di sussistenza sufficienti, dal momento che esso non può più disporre dei redditi dell' ex coniuge.

La base di calcolo e le condizioni di attribuzione di questa pensione sono state determinate in modo da compensare la perdita di reddito subita dall' interessato in conseguenza della separazione.

In caso di nuovo matrimonio, tale diritto viene meno.

Quanto alla pensione di vecchiaia a titolo personale ottenuta in Germania, essa è destinata a garantire al lavoratore un reddito sufficiente dal momento in cui è personalmente ammesso a beneficiare della pensione in poi. 26 Ne consegue che le prestazioni controverse nella causa principale hanno un oggetto e uno scopo differenti. 27 Si deve inoltre rilevare che l' art. 46 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71 modificato ha aggiunto un criterio che appariva già, in modo implicito, nella giurisprudenza sopra citata definendo il cumulo di prestazioni della stessa natura come il cumulo di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti "calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona." 28 Come giustamente rilevato dalla Commissione, prestazioni calcolate o corrisposte sulla base delle carriere di due persone diverse non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura, ai sensi del citato art. 46 bis. 29 Nella fattispecie, è pacifico che, per il calcolo della pensione belga spettante in qualità di coniuge divorziato, si tiene conto della carriera e della retribuzione dell' ex coniuge.

Per contro, la pensione di vecchiaia ottenuta in Germania è calcolata in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessata, tenendo conto, nel contempo, del numero di anni durante i quali essa ha effettivamente svolto un' attività lavorativa e della retribuzione percepita durante tale periodo. 30 Ne consegue che prestazioni come quelle controverse nella causa principale sono calcolate o corrisposte in base alle carriere di due persone diverse. 31 Questa conclusione non può essere infirmata dal fatto che la legislazione belga assimila fittiziamente la pensione corrisposta al coniuge divorziato a una pensione di vecchiaia di lavoratore dipendente considerando gli anni di matrimonio come anni di contributi assicurativi.

Secondo la giurisprudenza citata, le prestazioni di cui trattasi devono essere considerate indipendentemente dalle caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali. 32 Ciò considerato, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che una pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa con ordinanza 11 marzo 1994, dichiara: Una pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0098 - IT Avis juridique important | 61994J0098 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - BELGIO. - REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-98/94. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02559 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] sociale dei lavoratori migranti ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] nazionali anticumulo ° [OSCURATO:PERSONA] della stessa natura ° Pensione di vecchiaia a titolo personale e pensione di vecchiaia spettante per la qualità di coniuge divorziato non risposato ° [OSCURATO:PERSONA] di natura differente [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46 bis] [OSCURATO:PERSONA] pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n. 1248/92. In primo luogo, infatti, dette prestazioni hanno un oggetto e uno scopo differenti, in quanto la prestazione attribuita al coniuge divorziato mira a garantire a quest' ultimo mezzi di sussistenza sufficienti, dal momento che esso non può più disporre dei redditi dell' ex coniuge, mentre la pensione di vecchiaia a titolo personale è destinata a garantire al lavoratore un reddito sufficiente dal momento in cui è personalmente ammesso a beneficiare della pensione in poi. In secondo luogo, le due prestazioni sono calcolate o corrisposte in base alle carriere di due persone diverse: quella dovuta per la qualità di coniuge divorziato tiene conto della carriera e della retribuzione dell' ex coniuge, mentre quella dovuta a titolo personale lo è in base ai periodi assicurativi maturati dall' interessato. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-98/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate : ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. M. van Loon, del foro di Anversa, ° per il belgische [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], dal signor W. de Meyer, amministratore generale aggiunto, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 11 marzo 1994, registrata in cancelleria il 22 marzo 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis dello stesso regolamento, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71 modificato"). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il belgische [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], in relazione al calcolo di una pensione di vecchiaia per coniuge divorziato. 3 L' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce la seguente disposizione anticumulo: "Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l' interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell' articolo 60, paragrafo 1, lettera b)". 4 Secondo l' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, si ha cumulo ingiustificato di prestazioni se l' interessato percepisce prestazioni della stessa natura il cui totale superi l' importo teorico più elevato. Tale importo teorico è definito dall' art. 46, n. 2, lett. a), come la prestazione cui l' interessato avrebbe avuto diritto in uno Stato membro, se vi avesse compiuto l' intera carriera. 5 Tali articoli sono stati modificati dal citato regolamento n. 1248/92. 6 L' art. 12, n. 2, nella versione modificata, recita: "Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro". 7 Quanto all' art. 46, modificato, esso prevede che l' istituzione competente debba, da un lato, effettuare il calcolo autonomo sulla base della sola legislazione che essa applica (n. 1) e, dall' altro, procedere al calcolo del prorata (n. 2), avendo l' interessato diritto all' importo più elevato (n. 3). 8 Il cumulo di prestazioni della stessa natura è definito dal nuovo art. 46 bis, n. 1, come il cumulo di "prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona". 9 Il regolamento n. 1248/92 ha peraltro introdotto un nuovo articolo 95 bis, ai sensi del quale i diritti degli interessati la cui pensione è stata liquidata anteriormente al 1 giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del nuovo contenuto degli artt. 46 e seguenti. 10 A norma degli artt. 75 e seguenti del regio decreto belga 21 dicembre 1967, che reca la disciplina generale delle pensioni di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti (Moniteur belge del 16 gennaio 1968), la pensione attribuita in qualità di coniuge divorziato non risposato di un lavoratore dipendente è acquisita alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata concessa se il coniuge divorziato avesse svolto personalmente un' attività di lavoro dipendente nel periodo di durata del suo matrimonio (art. 76). Per il calcolo di questa pensione di vecchiaia, si tiene conto di una retribuzione il cui importo è pari al 62,5% della retribuzione annuale corrispondente che dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione dell' ex coniuge (art. 77). 11 Il regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50 (Moniteur belge del 27 ottobre 1967) contiene, all' art. 10 bis (aggiunto con regio decreto 29 agosto 1983, n. 205, Moniteur belge del 6 settembre 1983) la disposizione seguente: "(...) se la somma dei periodi che danno luogo a ciascuna di queste pensioni supera l' unità di pensione, dal periodo totale imputabile ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia spettante quale lavoratore dipendente viene detratto un numero di anni necessario a riportare tale somma all' unità di pensione (...)" 12 In applicazione dell' art. 3 della legge belga 20 luglio 1990, sono presi in considerazione solo i 40 anni che danno diritto alla pensione più vantaggiosa. 13 La signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 1921, lavorava in questo paese dalla fine del 1937 sino all' inizio del 1948. Il 31 gennaio 1948, essa sposava un cittadino belga, acquistando la nazionalità belga. La signora [OSCURATO:PERSONA] si stabiliva in Belgio e durante il matrimonio, dal 1973 al 1979, svolgeva un' attività lavorativa a tempo parziale. I coniugi si separavano nel marzo 1981. La sentenza di divorzio veniva trascritta nei registri dello stato civile il 12 febbraio 1991. 14 Dal compimento del suo 60 anno in poi, vale a dire dal 1 dicembre 1981, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha percepito una pensione quale persona non coniugata, sulla base del periodo di attività lavorativa svolta in Belgio (dal 1973 al 1979). Il 15 aprile 1988 essa rinunciava a questa pensione. 15 Dal compimento del 65 anno, vale a dire dal 1 dicembre 1986, la signora [OSCURATO:PERSONA] percepisce una pensione tedesca a norma dell' Angestelltenversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale degli impiegati), sulla base del periodo di attività lavorativa svolta in Germania precedentemente al matrimonio (1936-1948). 16 Dal 1 giugno 1988, data alla quale suo marito, dal quale è separata di fatto, è a sua volta stato ammesso a beneficiare della pensione, la signora [OSCURATO:PERSONA] percepisce anche una pensione belga in qualità di coniuge separato di fatto. 17 Dopo la trascrizione della sentenza di divorzio, il 12 febbraio 1991, il [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] ricalcolava i diritti a pensione della ricorrente nella causa principale e, con decisione 10 luglio 1991, le attribuiva una pensione annuale belga per coniuge divorziato con decorrenza 1 marzo 1991, a norma degli artt. 75 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1967. 18 Tale pensione veniva calcolata sulla base di un totale contributivo di 33 anni (1948-1980), riconosciuto al suo ex marito. Quattro anni (1948-1951) non venivano presi in considerazione, a causa del superamento dell' unità di pensione, fissata in 40 anni. Sommando, infatti, gli anni di contribuzione riconosciuti all' ex coniuge al periodo della carriera dell' interessata (18 anni), il [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] perveniva a un totale di 51 anni, sette dei quali imputati due volte. L' unità di 40/40 era superata di quattro anni; veniva pertanto applicato l' art. 10 bis del regio decreto n. 50. 19 [OSCURATO:PERSONA] la decisione del [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi all' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contestando l' applicazione dell' art. 10 bis del regio decreto n. 50, e sostenendo che una norma anticumulo può trovare applicazione soltanto se porta alla concessione di una pensione più vantaggiosa di quella calcolata conformemente all' art. 46. Ritenendo che la pensione tedesca e la pensione belga dovutale quale coniuge divorziato siano prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, essa chiede che la sua pensione venga calcolata conformemente all' art. 46, di modo che possa operarsi un raffronto tra la pensione nazionale, calcolata ai sensi dell' art. 10 bis del regio decreto n. 50, e la pensione calcolata in base all' art. 46 del regolamento. In quest' ultima ipotesi, l' applicazione della norma anticumulo belga non potrebbe sortire l' effetto di diminuire la pensione dovuta in virtù della legislazione di questo Stato al punto di far percepire al beneficiario, in totale, una somma inferiore all' importo teorico massimo. 20 [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le prestazioni controverse non siano della stessa natura, e che quindi non sia applicabile l' art. 46 del regolamento n. 1408/71. Si dovrebbe pertanto applicare l' art. 12, n. 2, dello stesso regolamento; orbene, tale disposizione non osterebbe all' applicazione delle norme nazionali anticumulo. 21 Chiedendosi se la pensione di vecchiaia acquisita quale coniuge divorziato e quella acquisita a titolo personale debbano essere considerate prestazioni della stessa natura, l' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se costituiscano prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative eventuali conseguenze quanto all' applicazione degli artt. 46 e 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, la pensione tedesca di vecchiaia, acquisita in base a periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessata in Germania in base all' Angestelltenversicherungsgesetz (legge tedesca sull' assicurazione degli impiegati), e la pensione belga di vecchiaia percepita in qualità di coniuge divorziato, acquisita in base alla legislazione pensionistica belga, in particolare a norma degli artt. 75 e 76 del regio decreto 21 dicembre 1967, n. 50, in relazione ai periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge ed ottenuta alle stesse condizioni alle quali sarebbe stata ottenuta se l' interessata avesse svolto di persona un' attività lavorativa dipendente nel periodo di durata del suo matrimonio con l' ex coniuge". 22 In via preliminare, occorre ricordare che, se in un procedimento ex art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme, essa può tuttavia fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni (v., in proposito, sentenza 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. pag. 3589, punto 8). 23 Con la sua questione, il giudice nazionale domanda, in sostanza, se una pensione di vecchiaia, attribuita in forza della legislazione di uno Stato membro sulla base dei periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato, e una pensione di vecchiaia ottenuta in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato sulla base dei periodi assicurativi maturati dall' ex coniuge, costituiscano prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. 24 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, prestazioni in materia previdenziale debbono essere considerate, indipendentemente dalle caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali, della stessa natura, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici (v. sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti, Racc. pag. 3855, punto 12). Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate come elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (v. sentenza Coenen, citata, punto 10). 25 Quanto all' oggetto e allo scopo delle prestazioni controverse, è pacifico che la pensione di vecchiaia belga attribuita al coniuge divorziato non risposato mira a garantire a quest' ultimo mezzi di sussistenza sufficienti, dal momento che esso non può più disporre dei redditi dell' ex coniuge. La base di calcolo e le condizioni di attribuzione di questa pensione sono state determinate in modo da compensare la perdita di reddito subita dall' interessato in conseguenza della separazione. In caso di nuovo matrimonio, tale diritto viene meno. Quanto alla pensione di vecchiaia a titolo personale ottenuta in Germania, essa è destinata a garantire al lavoratore un reddito sufficiente dal momento in cui è personalmente ammesso a beneficiare della pensione in poi. 26 Ne consegue che le prestazioni controverse nella causa principale hanno un oggetto e uno scopo differenti. 27 Si deve inoltre rilevare che l' art. 46 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71 modificato ha aggiunto un criterio che appariva già, in modo implicito, nella giurisprudenza sopra citata definendo il cumulo di prestazioni della stessa natura come il cumulo di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti "calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona." 28 Come giustamente rilevato dalla Commissione, prestazioni calcolate o corrisposte sulla base delle carriere di due persone diverse non possono essere considerate come prestazioni della stessa natura, ai sensi del citato art. 46 bis. 29 Nella fattispecie, è pacifico che, per il calcolo della pensione belga spettante in qualità di coniuge divorziato, si tiene conto della carriera e della retribuzione dell' ex coniuge. Per contro, la pensione di vecchiaia ottenuta in Germania è calcolata in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessata, tenendo conto, nel contempo, del numero di anni durante i quali essa ha effettivamente svolto un' attività lavorativa e della retribuzione percepita durante tale periodo. 30 Ne consegue che prestazioni come quelle controverse nella causa principale sono calcolate o corrisposte in base alle carriere di due persone diverse. 31 Questa conclusione non può essere infirmata dal fatto che la legislazione belga assimila fittiziamente la pensione corrisposta al coniuge divorziato a una pensione di vecchiaia di lavoratore dipendente considerando gli anni di matrimonio come anni di contributi assicurativi. Secondo la giurisprudenza citata, le prestazioni di cui trattasi devono essere considerate indipendentemente dalle caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali. 32 Ciò considerato, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che una pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' [OSCURATO:PERSONA] di Anversa con ordinanza 11 marzo 1994, dichiara: Una pensione di vecchiaia attribuita, secondo la legislazione di uno Stato membro, in base ai periodi assicurativi compiuti personalmente dall' interessato in questo stesso Stato e una pensione di vecchiaia ottenuta, in forza della legislazione di un altro Stato membro, in qualità di coniuge divorziato, sulla base dei periodi assicurativi compiuti dall' ex coniuge non costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e degli artt. 12, n. 2, e 46 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.