Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07876/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona riduceva nei termini del dispositivo la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 15/11/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, confermando, al contempo, la pena emessa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione lo Shahbaz, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione di norma penale; vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte di appello, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale allora esistente, avrebbe sostenuto la tesi dell'inconciliabilità dell'attenuante in esame con le fattispecie lieve in tema di stupefacenti; questo contrasto, tuttavia, sarebbe stato successivamente superato con la sentenza a Sezioni Unite n. 24990 del 2020, che avrebbe diversamente concluso per la compatibilità della circostanza in oggetto con le condotte di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza di appello, dunque, avrebbe adottato un indirizzo ormai superato, e sarebbe, in ogni caso, retta da motivazione viziata; - le stesse censure sono poi mosse quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello nella massima portata con argomento astratto e privo di esame delle ragioni a sostegno della richiesta; - ancora le medesime doglianze, infine, sono mosse alla sentenza quanto alla misura di sicurezza personale dell'espulsione, che sarebbe stata disposta con motivazione apparente, tale da renderla applicabile ad ogni straniero, sol per aver commesso un reato. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta parzialmente fondato.

5. Con riguardo alla prima censura, è corretta l'obiezione difensiva che richiama la sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte il 30/1/2020, con la quale - ponendo termine ad un effettivo contrasto giurisprudenziale - è stato affermato che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

L'adozione - da parte della Corte di appello - di una differente opzione interpretativa, già solo in astratto e senza alcuna valutazione del caso di specie, impone dunque l'annullamento della sentenza; in sede di rinvio, infatti, il Giudice del gravame dovrà verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante in esame, e, solo in caso affermativo, pronunciarne gli effetti in punto di sanzione. 6.Con riguardo alle altre censure, per contro, il ricorso deve essere rigettato.

7. In ordine, innanzitutto, alla misura della riduzione della pena per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, il Collegio rileva la congruità della motivazione presente nella sentenza impugnata, che ha ritenuto di non applicare la decurtazione massima consentita in ragione di argomenti obiettivi e logici, come tali non censurabili; tra questi, il precedente specifico per importazione di stupefacenti ed il numero significativo di dosi pronte per la cessione, sintomatici di una certa organizzazione e professionalità nel commercio di sostanze.

La misura effettiva della riduzione, comunque, potrà esser rideterminata in esito alla nuova valutazione del motivo di cui al punto precedente, e all'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 8.

Con riferimento, di seguito, all'espulsione del ricorrente a pena espiata, la Corte di appello l'ha confermata - con argomento del tutto adeguato - in ragione della pericolosità del soggetto, "evidenziata dalle concrete modalità della detenzione e cessione della sostanza stupefacente (eroina) in un contesto" noto come piazza di spaccio, frequentato da numerosi consumatori.

Ancora, la sentenza ha sottolineato l'esigenza di tutelare la collettività dalla permanenza in Italia di un soggetto dedito a gravi attività criminose, incline a delinquere e, dunque, socialmente pericoloso; dal che, l'interesse dello Stato all'allontanamento dello stesso imputato, a pena espiata, ritenuto del tutto preminente rispetto ad eventuali rapporti di natura familiare che il ricorrente dovesse avere in Italia, peraltro non provati davanti al Giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/6/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona riduceva nei termini del dispositivo la confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa il 15/11/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, confermando, al contempo, la pena emessa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione lo Shahbaz, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione di norma penale; vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte di appello, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale allora esistente, avrebbe sostenuto la tesi dell'inconciliabilità dell'attenuante in esame con le fattispecie lieve in tema di stupefacenti; questo contrasto, tuttavia, sarebbe stato successivamente superato con la sentenza a Sezioni Unite n. 24990 del 2020, che avrebbe diversamente concluso per la compatibilità della circostanza in oggetto con le condotte di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza di appello, dunque, avrebbe adottato un indirizzo ormai superato, e sarebbe, in ogni caso, retta da motivazione viziata; - le stesse censure sono poi mosse quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello nella massima portata con argomento astratto e privo di esame delle ragioni a sostegno della richiesta; - ancora le medesime doglianze, infine, sono mosse alla sentenza quanto alla misura di sicurezza personale dell'espulsione, che sarebbe stata disposta con motivazione apparente, tale da renderla applicabile ad ogni straniero, sol per aver commesso un reato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 5. Con riguardo alla prima censura, è corretta l'obiezione difensiva che richiama la sentenza emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte il 30/1/2020, con la quale - ponendo termine ad un effettivo contrasto giurisprudenziale - è stato affermato che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'adozione - da parte della Corte di appello - di una differente opzione interpretativa, già solo in astratto e senza alcuna valutazione del caso di specie, impone dunque l'annullamento della sentenza; in sede di rinvio, infatti, il Giudice del gravame dovrà verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante in esame, e, solo in caso affermativo, pronunciarne gli effetti in punto di sanzione. 6.Con riguardo alle altre censure, per contro, il ricorso deve essere rigettato. 7. In ordine, innanzitutto, alla misura della riduzione della pena per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, il Collegio rileva la congruità della motivazione presente nella sentenza impugnata, che ha ritenuto di non applicare la decurtazione massima consentita in ragione di argomenti obiettivi e logici, come tali non censurabili; tra questi, il precedente specifico per importazione di stupefacenti ed il numero significativo di dosi pronte per la cessione, sintomatici di una certa organizzazione e professionalità nel commercio di sostanze. La misura effettiva della riduzione, comunque, potrà esser rideterminata in esito alla nuova valutazione del motivo di cui al punto precedente, e all'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 8. Con riferimento, di seguito, all'espulsione del ricorrente a pena espiata, la Corte di appello l'ha confermata - con argomento del tutto adeguato - in ragione della pericolosità del soggetto, "evidenziata dalle concrete modalità della detenzione e cessione della sostanza stupefacente (eroina) in un contesto" noto come piazza di spaccio, frequentato da numerosi consumatori. Ancora, la sentenza ha sottolineato l'esigenza di tutelare la collettività dalla permanenza in Italia di un soggetto dedito a gravi attività criminose, incline a delinquere e, dunque, socialmente pericoloso; dal che, l'interesse dello Stato all'allontanamento dello stesso imputato, a pena espiata, ritenuto del tutto preminente rispetto ad eventuali rapporti di natura familiare che il ricorrente dovesse avere in Italia, peraltro non provati davanti al Giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 2
Sentenza Cassazione n. 07876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris