CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 1987
Cassazione n. 15473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 17/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, decidendo sull'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, ai sensi dell'art. 669, commi 1 e 6, cod. proc. pen., la revoca del decreto penale di condanna n.1744/2014 emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 03/10/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.11 Procuratore della Repubblica lamenta violazione dell'art. 669, comma primo, cod. proc. pen., in quanto il giudice a quo ha disposto la revoca del decreto penale di condanna n.1744 del 2014 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, erroneamente, che il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. 87 del 2017 concernesse il "medesimo fatto" giudicato con il decreto penale n.1744 del 2014. Evidenzia che i suddetti due decreti penali di condanna sono stati emessi nei confronti di soggetti diversi e non nei confronti della medesima persona e che, pertanto, non sussistano 9tijpresupposti di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Infatti, il primo decreto penale, recante n. 1744 del 2014, è stato emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo decreto, n.87 del 2017, è a carico di [OSCURATO:PERSONA]. I due provvedimenti, pur concernendo il medesimo abuso edilizio, concernono dunque soggetti diversi che rivestono diverse qualifiche soggettive, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato nella qualità di committente delle opere abusive mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di committenti delle opere e proprietari dei beni immobili. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, rappresentando di aver chiesto la revoca, per violazione del divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., del decreto penale di condanna n.87 del 2017, emesso a suo carico in data 19/01/2017 e divenuto definitivo in data 05/04/2017. Invece, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca del decreto penale di condanna n. 1744 del 2014, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Specifica che nell'incidente di esecuzione aveva lamentato la violazione del principio del ne bis in idem, rappresentando che per il medesimo fatto era stato già emesso decreto penale di condanna n.1744/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuto esecutivo in data 15/09/2016. Nel procedimento a suo carico si contestava all'imputato la qualità di committente delle opere abusive, ma la medesima qualifica era stata contestata anche nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], proprietario e committente delle stesse opere abusive. A detta del ricorrente, pertanto, il decreto penale di condanna del 2014 era del tutto incompatibile con quello successivo del 2017, pronunciato a suo carico nel medesimo ruolo di committente delle opere. Il giudice dell'esecuzione, erroneamente, pur riconoscendo correttamente l'identità del fatto e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in luogo di revocare il decreto penale di condanna più recente e successivo, ha disposto la revoca del decreto di penale di condanna più risalente, ovvero quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], ove si infliggeva la pena più grave. (;\)1, 2Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare il decreto penale n. 87 del 2017, emesso nei confronti del ricorrente. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ritenendo il ricorso del Procuratore della Repubblica fondato, ha chiesto l'annullamento con rinvio degli atti ad altro giudice per nuova valutazione. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte e insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si specifica che il divieto di bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio, a carico di un soggetto, per un fatto in ordine al quale quest'ultimo sia già stato giudicato, anche se esso venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui agli artt. 69, comma 2, e 345 cod. proc. pen. La funzione del divieto di bis in idem è quella di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale ed esso assume, nel vigente diritto processuale penale, la portata e la valenza di principio generale (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-231800), impedendo la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260696). L'istituto ruota, dunque, intorno alla nozione di 'medesimo fatto', che presuppone una completa corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato e delle circostanze di luogo e di persona, e dunque, innanzitutto, dell'autore del fatto stesso (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati; Sez. 4, n. 4103 del 6/12/2012, dep. 2013, Rv. 255078; Sez 1, n. 19787 del 21/04/2006, Rv. 234176; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, Rv.240106; Sez. 5. n. 16703 del 11/12/2008, Rv. 243330). Ne consegue che il divieto di bis in idem opera esclusivamente in relazione al medesimo soggetto e non può essere esteso a fatti riferibili a soggetti diversi. Nel caso in disamina, il Gip del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la revoca, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc pen., del decreto penale di condanna con il quale è stata comminata la pena più grave, ossia del decreto penale n.1744/2014 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto erroneo che per il "medesimo fatto" fossero stati emessi due distinti decreti penali. 3I due decreti penali, infatti, risultano emessi nei confronti di soggetti diversi, e non nei confronti del medesimo imputato, difettando pertanto il presupposto essenziale per l'applicazione del divieto di bis in idem, costituito dall'identità soggettiva. Ne deriva la conseguenza che non può operare il divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. tra procedimenti instaurati nei confronti di soggetti diversi e che la revoca del decreto penale n. 1744 del 2014 è stata disposta in violazione di legge In tale prospettiva, deve altresì considerarsi che, in caso di reato realizzato in forma plurisoggettiva, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ciascun concorrente risponde del reato in virtù di un autonomo contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione dell'illecito, sicché la condotta di ciascuno degli autori integra sotto il profilo naturalistico e giuridico un "fatto proprio", pur inserito nel medesimo contesto integrante un'unica fattispecie incriminatrice. E', infatti, persino ovvio precisare che, nel caso di violazioni edilizie, anche due soggetti che rivestono la medesima qualità di committenti, in concorso tra loro, possono integrare la fattispecie penale in contestazione. Ne segue che deve essere accolto il ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione fisica. 3. Stante la natura rescindente dell'epilogo decisorio, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi assorbito, perché il provvedimento è stato annullato. PQM Annulla il provvedime P.Q.M