CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che il 10/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ordinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e ha confermato nel resto la condanna per entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. 1. L'unico motivo dei ricorsi, che contesta la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in termini astratti e generici, non è consentito. Lo stesso infatti, nel quale vi è la mera affermazione secondo la qual ela decisione di secondo grado non si sarebbe confrontata con le "problematiche solevate dalla difesa", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. I ricorsi, pertanto, sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente - - • .2".; Piero MessirILD'Aootini D E POSIT.,