CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 26322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17070-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre 3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1863/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 3/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in giudizio la Banca della Campania (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di avere svolto per conto, e talvolta in nome, della convenuta attività di mediazione creditizia e, quale agente, attività finanziaria e che la Banca, sin dall’inizio del rapporto, non aveva rispettato gli impegni contrattuali assunti e le generali norme di correttezza e buona fede, arrecandole gravi danni. L’attrice ha quindi chiesto, con riguardo all’attività di mediazione creditizia, di dichiarare lo scioglimento e/o la risoluzione di ogni rapporto contrattuale in essere con la Banca, di accertare le inadempienze della Banca e di condannarla al risarcimento dei danni; con riguardo all’attività di agenzia, ha chiesto di accertare lo svolgimento dell’attività di agente ai sensi del d.m. n. 485/2001, di dichiarare lo scioglimento e/o la risoluzione di ogni rapporto contrattuale in essere con la Banca a titolo di agenzia e di condannarla al pagamento delle provvigioni maturate, nonché dell’indennità di fine rapporto. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10747/2016, rigettava la domanda dell’attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza 3 maggio 2022, n. 1863, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado; in particolare, per quanto concerne il presente giudizio, ha ritenuto inammissibile il primo motivo d’appello, volto a contestare il mancato riconoscimento del rapporto di agenzia, perché “non soddisfa” i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe “integralmente ingiusta ed errata”, limita la impugnazione in cassazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto resa “in palese violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nella misura in cui non ha valutato la specificità del motivo di appello”. Il ricorso è fondato. La Corte d’appello, che pure ha ampiamente richiamato numerosi precedenti di questa Corte e in particolare la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017, ha erroneamente inteso i requisiti dettati dall’art. 342 c.p.c. come se l’ammissibilità del motivo fosse subordinata a un giudizio prima facie di fondatezza del medesimo. Ad avviso della Corte d’appello, infatti, “la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nel non avere riconosciuto il rapporto di agenzia invocato dalla Fingar; l’appellante, tuttavia, non offre argomentazioni idonee a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, [..] l’appellante richiama l’esistenza di una documentazione, la quale, tuttavia, nulla prova per confutare i basamenti motivazionali della decisione di primo grado e lo stesso dicasi per le deposizioni testimoniali riportate”. Il giudice d’appello ha così frainteso l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., sez. un., n. 27199/2017, sopra ricordata, nonché Cass., sez. un., n. 36481/2022). L’ampio e articolato primo motivo di gravame (riportato alle pagg. 9-15 dell’atto di appello) rispondeva quindi a quanto richiesto dall’art.342 c.p.c. e doveva essere considerato ammissibile. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli che si pronuncerà sul primo motivo d’appello formulato dalla ricorrente; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.