CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.), commesso in Roma il 30 aprile 2025; • [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. in ragione dell'omessa applicazione all'imputato della pena della multa comminata congiuntamente alla pena detentiva - è generico e manifestamente infondato, posto che la denunciata omissione è presente solo nel dispositivo della sentenza documento non nel dispositivo letto all'esito dell'udienza, presente in originale agli atti del processo, che reca la condanna dell'imputato «alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa»; donde, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 125 del 10/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258; conf. Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852); - ritenuto, pertanto, che il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]