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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14869/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 3 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza del 10 ottobre 2025, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., commessi il 5 aprile e il 30 giugno 2025.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, è stato proposto, nell'interesse dell'indagato, atto di appello cautelare, che è stato convertito in ricorso per cassazione con provvedimento presidenziale del 9 dicembre 2025.

3. A seguito dell'avvenuta riqualificazione, peraltro legittima, stante la tipologia del provvedimento gravato, l'impugnazione risulta inammissibile, posto che il difensore che l'ha sottoscritta, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M, Lí4 2 4 APP. 2026 - LU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 3 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza del 10 ottobre 2025, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., commessi il 5 aprile e il 30 giugno 2025. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, è stato proposto, nell'interesse dell'indagato, atto di appello cautelare, che è stato convertito in ricorso per cassazione con provvedimento presidenziale del 9 dicembre 2025. 3. A seguito dell'avvenuta riqualificazione, peraltro legittima, stante la tipologia del provvedimento gravato, l'impugnazione risulta inammissibile, posto che il difensore che l'ha sottoscritta, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M, Lí4 2 4 APP. 2026 - LU
Sentenza Cassazione n. 14869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris