CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Baldi, cui il P.G. si è riportato inudienza, che ha concluso chiedendo alla Corte di rimettere gli atti alle Sezioni Unite per larisoluzione del contrasto giurisprudenziale e, in subordine, di annullarsi senza rinvio ilprovvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Catanzaro.udita, per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che depositamemoria, conclusioni e nota spese e conclude chiedendo dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso.udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, che si è riportato al ricorsoinsistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/11/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava lasentenza del Tribunale di Crotone in data 01/02/2025, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni tredici e mesi tre di reclusione per i delitti di cui agliarticoli 81, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 5, e secondo comma, cod. pen., in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minore di anni dieci.2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce nullità della sentenza per difetto assoluto dicompetenza, posto che il processo avrebbe dovuto essere deciso dalla Corte di assise, aseguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), della legge 19 luglio 2019, n.69, che ha innalzato la pena, ove la persona offesa sia infradecenne, a 24 anni di reclusione.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, lettera d), cod. proc. pen.,per omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documentiprodotti con l’atto di appello (tra cui una sentenza del Tribunale di Crotone, la n. 235/2025),nonché per l’audizione di testimoni che confermerebbero l’inattendibilità di testi escussi inprimo grado; deduce altresì vizio di motivazione e travisamento del fatto.2.3. Con il terzo motivo (ancorché rubricato II), deduce violazione di legge, nonchémancanza e vizio di motivazione, in riferimento alle asserite violazioni della c.d. «Carta diNoto» da parte degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice nell’escussione dellapersona offesa.Deduce altresì il ricorrente che gli errori metodologici avrebbero influito sulla valutazionedi attendibilità della stessa e, in definitiva, sui criteri di valutazione della prova.2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.5. Con il quinto motivo (ancorché rubricato come IV) lamenta l’omesso rispetto delcontenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025, da applicarsi analogicamentein ragione per rispetto al principio di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.2.6. Con il sesto motivo (ancorché rubricato come V), lamenta violazione di legge evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante delfatto di minore gravità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena diinammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145), obbligo cui il ricorrente, come si vedrà, non si è attenuto.2. Tanto premesso, il primo motivo di doglianza è inammissibile.Come noto, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19luglio 2019, n. 69, nel caso in cui il delitto risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimocomma, cod. pen. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli annidieci, la competenza a giudicare è della Corte d'assise.la modifica normativa anzidetta (Sez. 3, n. 9138 del 28/01/2025, n.m.), si è registrato unorientamento divergente per il caso di fatti commessi prima della entrata in vigore dellanuova disciplina.Sul punto, una prima sentenza ha sostenuto che, al fine di determinare la competenzaper materia non rileva l'epoca di consumazione del reato, in quanto l'individuazione delgiudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui ilPubblico Ministero esercita l'azione penale (data – peraltro - che il ricorso neppure indica,con conseguente difetto di autosufficienza) e la competenza, così determinata, rimaneferma, in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso disopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca unaspecifica disciplina transitoria (Sez. 3, n. 28485 del 14/06/2024, A., Rv. 286706 - 01).Questa Corte ha poi mutato indirizzo e ritenuto che, per i fatti commessiantecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dal suddetto art.13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019 (circostanzaricorrente nel caso in esame), è sempre competente per materia il Tribunale in composizionecollegiale, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fattisuccessivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d’assiste,valore essenzialmente sostanziale e non processuale (Sez. 3, n. 42465 del 22/10/2024, A.,Rv. 287186 – 01; Sez. 1, n. 21590 del 26/02/2025, Rv. 288319 - 01), orientamento ormaiconsolidato con il quale il ricorrente non si confronta.3. La seconda doglianza, relativa alla dedotta violazione dell’articolo 603 cod. proc.pen., è inammissibile.3.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato, con giudizio che il [OSCURATO:PERSONA] condivide eribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previstadall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la «presunzione di completezza»dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale puòfarsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820).Tale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo statodegli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Golumbeanu,Rv. 274230 - 01).La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, alla condizionedi una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, allacondizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuticome tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto,insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. Ladiscrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina sualtro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata(Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, n.m.; Sez. 6, n. 48093 del10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 –01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri).In altre pronunce, questa Corte ha perfino ritenuto che la decisione possa essere anchesorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta abase della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per lavalutazione negativa o positiva della responsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 – 01; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecce, Rv.257741; n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv.246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha, non irragionevolmente (come si vedrànei paragrafi che seguono), ritenuto superflua la rinnovazione, in quanto l’elementocontestato, ossia la attendibilità della persona offesa, era stato ampliamente trattato nellasentenza di primo grado e non necessitava di ulteriore approfondimento.Il ricorso, peraltro, si dilunga sulla asserita necessità di acquisire una sentenza da cuiemergerebbe che il ricorrente non è il padre naturale della persona offesa, laddove lacontestazione (e la sentenza di primo grado) chiariscono che lo stesso viene imputato nellaqualifica di «padre adottivo» della stessa e non di genitore biologico.4. La terza censura, relativa all’omesso rispetto della c.d. «Carta di Noto» e alle sueconseguenze in punto di valutazione della prova, è inammissibile.4.1. Con la locuzione «Carta di Noto» ci si riferisce a delle linee guida stilate a seguito diun convegno tenutosi il 9 giugno 1996 a Noto (SR), successivamente aggiornate il 7 luglio2002, avente ad oggetto «l’abuso sessuale sui minori e processo penale», le qualicontengono indicazioni relative alla professionalità richiesta per i soggetti che ascoltano ilminore, all’oggetto dell’audizione, alle modalità di conduzione e documentazione dell’esame,all’assistenza psicologica del minore, al valore della sua deposizione davanti all’espertocome mezzo di prova.Le indicazioni della Carta di Noto non sono state trasfuse all’interno del codice di rito,anche se il d.lgs. n. 212 del 15/12/2015, (attuazione della direttiva 2012/29/UE, che istituiscenorme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) haintrodotto, all’articolo 90-quater cod. proc. pen., la nozione di «condizione di particolarevulnerabilità della persona offesa» (tra cui si può far rientrare pacificamente la condizione delminore che abbia subito abusi sessuali), cui è ricondotta la possibilità di servirsi di particolaristrumenti processuali, disciplinati dagli articoli 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis (i qualiprevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell’assumere sommarieinformazioni da una vittima particolarmente vulnerabile, si avvalgano di un esperto inpsicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498,comma 4-quater, cod. proc. pen., che disciplina l’esame dibattimentale della persona offesache versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che essoavvenga con l’adozione di modalità protette).Al di fuori di questi confini, questa Corte ha reiteratamente chiarito che «le linee guidacontenute nella Carta di Noto sono prescrizioni volte a valutare l’attendibilità del minore,vittima di reato sessuale, e a tutelarne la sfera psicologica. Non si tratta di norme vincolantied è, pertanto, facoltà del giudice discostarsi dalle stesse, purché tale decisione siasupportata da un’adeguata motivazione» (Sez. 3, n. 29333 del 16/09/2020, Frigo, n.m.).Ancora, Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, Latocca, Rv. 275863, ha precisatoche «in tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della proval’inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esamedei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, inquanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni delminore e la protezione psicologica dello stesso», mentre Sez. 3, n. 5915 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],dep. 2020, Pipola, n.m., nel ribadire che l’inosservanza delle linee guida prescritte dallaCarta di Noto nella conduzione dell’esame del minorenne vittima di abusi sessuali nondetermina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, ha precisato che tale inosservanza non«è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, n.5754 del 16/01/2014, Rv. 259133)».Da ultimo, Sez. 3, n. 648 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Cavanelli, RV. 268738, ha indicatola necessità di un maggior rigore da parte del giudice del merito in ordine alla valutazionedell’attendibilità dell’audito («il giudice è tenuto a motivare perchè, secondo il suo libero manon arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta inviolazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tantopiù stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive,lo scostamento dalle citate linee guida»).Dalla richiamata giurisprudenza si ricavano i seguenti principi:1. la Carta di Noto non ha valore vincolante e la sua violazione non costituisce, di persé, causa di inutilizzabilità della testimonianza o di nullità della sentenza;2. l’inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto non determina, per sésola, l’inattendibilità delle dichiarazioni raccolte;3. in caso di inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto il giudice dovràcomunque motivare sull’attendibilità del dichiarante in modo tanto più pregnante quantomaggiore sia stato in concreto il grado di scostamento dalle linee guida.4.2. Nel caso in esame, la prima sentenza contiene una lunga e articolata motivazionein cui illustra, non irragionevolmente, tutte le ragioni per le quali le dedotte violazioni dellaCarta di Noto (ad opera del consulente di parte, che non aveva mai avuto un colloquiodiretto con la minore, tredicenne all’epoca dell’escussione) sarebbero insussistenti ecomunque ininfluenti, confermando il giudizio di capacità a testimoniare e attendibilità dellastessa (da pagina 63 a pagina 72, mentre con specifico riferimento alle dedotte violazionidella Carta in parola, pagg. 68-70), avverso cui l’imputato aveva dedotto doglianze con l’attodi appello, ritenute generiche dalla Corte distrettuale.Evidenzia del resto la prima sentenza che le dichiarazioni della giovane hanno trovatoinnumerevoli riscontri non solo nelle deposizioni de relato, ma anche in quelle de visu deitestimoni, nonché negli esiti della perquisizione informatica (che ha consentito ilrinvenimento di materiale pedopornografico caratterizzato anche dall’ossessione compulsivaverso i piedi), dalle chat acquisite e dalle conversazioni telefoniche.4.3. In ogni caso, la doglianza, ampiamente sviluppata all’interno di questo motivo diricorso, concernente la valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in quanto sirisolve in un’indebita rilettura del materiale probatorio.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazioneprofilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osservaallora il [OSCURATO:PERSONA] che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sonoinammissibili in quanto meramente frutto di rivalutazione del compendio probatorio,operazione – quest’ultima – non consentita, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» diresponsabilità.4.4. Il motivo, inoltre, costituisce pedissequa reiterazione di doglianze formulate inappello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado; esso, pertanto, difetta dispecificità, omettendo di confrontarsi in modo realmente critico con il contenuto delprovvedimento impugnato.5. Il quarto motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, è inammissibile.Pacificamente, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell’imputato (ex multis: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)», per cuila motivazione addotta dai giudici del merito non appare censurabile.Del resto, aggiunge il [OSCURATO:PERSONA], neppure con il ricorso per cassazione l’imputato hadedotto alcun positivo elemento di valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze6. La quinta doglianza, relativa alla mancata applicazione analogica della pronuncia n.74 del 2025 della Corte costituzionale in riferimento al giudizio di comparazione dellecircostanze, è manifestamente infondata per mancanza di quella eadem ratio checonsentirebbe l’applicazione analogica del principio affermato dalla Consulta.Ed infatti, nella succitata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevedeche, nel caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o ad effetto speciale ela recidiva semplice di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applichi il criteriomoderatore che consente di irrogare la sola pena stabilita per la circostanza più grave, confacoltà per il giudice di aumentarla.La formulazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. imponeva infatti un rigidomeccanismo di calcolo: l'aumento di un terzo per la recidiva semplice doveva operare sullapena già stabilita per la circostanza aggravante ad effetto speciale, determinando un«cumulo materiale» degli aumenti.Nel caso in esame, invece, si verte in ipotesi di circostanze aggravanti tutte «a effettospeciale» o «a efficacia speciale», per cui trova applicazione diretta il quarto comma delladisposizione in parola (art. 63 cod. pen.), che consente un aumento «discrezionale» in casodi concorso di tali circostanze, che, tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto di nonapplicare (v. pag. 76) in ragione del buon comportamento processuale dell’imputato e dellaelevata cornice edittale. 7. La sesta doglianza, relativa all’omesso riconoscimento della circostanza attenuantedella minore gravità è manifestamente infondata.Correttamente, la Corte territoriale sottolinea come la reiterazione della condotta neiconfronti della medesima persona offesa minorenne impedisca di configurare la fattispecie diminore gravità, anche perché la reiterazione delle condotte è sintomatica dell'intensità deldolo in capo all'agente ed è espressione di una compressione non lieve della libertàsessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (ex multis:Sez. 3, n. 13342 del 22/01/2026, n.m.; Sez. 3, n. 15657 del 11/12/2025, dep. 2026, n.m.;Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 03/12/2025, dep. 2026, n.m.; Sez. 3, n. 1079 del 11/07/2025,dep. 2026, n.m.; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 275693 – 01; Sez. 3, n.45582 del 31/01/2017, n.m.; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063 - 01; Sez. 3, n.21458 del 29/01/2015, Rv. 263749; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, Rv. 266272 – 01; Sez. 3,n. 21458 del 29/01/2015, Rv. 263749).La doglianza è pertanto manifestamente infondata in quanto si limita a contraddire unconsolidato orientamento giurisprudenziale senza addurre elementi utili a giustificare uneventuale revirement.8. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.9. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello diCatanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nellamisura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.