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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 05426/2026

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t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 21320/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Vista la nota del26.01.2026 con cui il procuratore della parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a questa Corte di adottare le statuizioni conseguenti; Considerato che nel giudizio di legittimità non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.

L., Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717); Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 06/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 21320/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Vista la nota del26.01.2026 con cui il procuratore della parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a questa Corte di adottare le statuizioni conseguenti; Considerato che nel giudizio di legittimità non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L., Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717); Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 06/03/2026
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