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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 16567/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul sul ricorso 3898-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (:ASSIODORO 1 / A, rit-efiK) lo studio dell'uv v ocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4303/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, gli Assicuratori dei Lloyds per sentirli condannare, in qualità di beneficiaria della polizza n. 1886295, al pagamento dell'indennizzo conseguente al sinistro, verificatosi in data 19 agosto 2011, occorso al natante da essa attrice concesso in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 390.000; che si costituì in giudizio la società di assicurazione, proponendo una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società assicuratrice al pagamento della somma di euro 234.000, con rivalutazione, interessi e il carico delle spese di lite; che avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la società assicuratrice e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 25 ottobre 2019, ha rigettato i primi due motivi di appello, ha accolto il terzo e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla restituzione delle somme ricevute ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo; che resistono gli Assicuratori dei Lloyds con controricorso; Ric. 2020 n. 03898 sez.

M3 - ud. 09-03-2022 -2- che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che la società ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta in data 4 marzo 2022 dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Alberici, per intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo; che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 9 marzo 2022.

Il Presidente 11EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul sul ricorso 3898-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (:ASSIODORO 1 / A, rit-efiK) lo studio dell'uv v ocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4303/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, gli Assicuratori dei Lloyds per sentirli condannare, in qualità di beneficiaria della polizza n. 1886295, al pagamento dell'indennizzo conseguente al sinistro, verificatosi in data 19 agosto 2011, occorso al natante da essa attrice concesso in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 390.000; che si costituì in giudizio la società di assicurazione, proponendo una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda e condannò la società assicuratrice al pagamento della somma di euro 234.000, con rivalutazione, interessi e il carico delle spese di lite; che avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la società assicuratrice e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 25 ottobre 2019, ha rigettato i primi due motivi di appello, ha accolto il terzo e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla restituzione delle somme ricevute ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo; che resistono gli Assicuratori dei Lloyds con controricorso; Ric. 2020 n. 03898 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che la società ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta in data 4 marzo 2022 dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Alberici, per intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo; che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 9 marzo 2022. Il Presidente 11EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]
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