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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19658/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41008/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto il ricorrente per il reato di cui al capo 3) d'imputazione (bancarotta da operazioni dolose) e ha confermato, per il resto, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale alla pena di anni tre di reclusione, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta.

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore della parte ricorrente, che non contiene argomentazioni idonee a mettere in discussione il giudizio di inammissibilità oggi formulato ed illustrato nei passaggi che seguono.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché: - la tesi secondo la quale la circostanza aggravante della continuazione fallimentare non potrebbe essere assoggettata al giudizio di comparazione con le attenuanti si scontra con l'esegesi pacifica di questa Corte (ribadita da ultima da Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182 - 01) secondo cui la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti; - la tesi secondo cui la mancata decurtazione della pena per l'assoluzione per uno dei tre fatti di bancarotta - che nel caso di specie potrebbe passare solo attraverso un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - violerebbe il divieto di reformatio in peius è in contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U. n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha spiegato che il giudizio di comparazione doveva fermarsi all'equivalenza perché i dati di fatto alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado non erano di particolare consistenza.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di cofriparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato per le ragioni appena accennate, che danno conto di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale 2dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41008/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto il ricorrente per il reato di cui al capo 3) d'imputazione (bancarotta da operazioni dolose) e ha confermato, per il resto, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale alla pena di anni tre di reclusione, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore della parte ricorrente, che non contiene argomentazioni idonee a mettere in discussione il giudizio di inammissibilità oggi formulato ed illustrato nei passaggi che seguono. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché: - la tesi secondo la quale la circostanza aggravante della continuazione fallimentare non potrebbe essere assoggettata al giudizio di comparazione con le attenuanti si scontra con l'esegesi pacifica di questa Corte (ribadita da ultima da Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182 - 01) secondo cui la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti; - la tesi secondo cui la mancata decurtazione della pena per l'assoluzione per uno dei tre fatti di bancarotta - che nel caso di specie potrebbe passare solo attraverso un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - violerebbe il divieto di reformatio in peius è in contrasto con il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U. n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha spiegato che il giudizio di comparazione doveva fermarsi all'equivalenza perché i dati di fatto alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado non erano di particolare consistenza. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di cofriparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato per le ragioni appena accennate, che danno conto di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale 2dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris