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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16673/2026

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to a TAORMINA il 12/05/1998 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a seguito di ordinanza di aggravamento ex art. 299 cod. proc. pen. alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] nei giorni del martedì, del giovedì e dellaí domenica di ogni settimana, anziché esclusivamente nella sola giornata della domenica.

2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi, trattati congiuntamente, che deducono violazione di legge in relazione agli artt. 276 e 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alle ragioni sottese all'ordinanza di aggravamento per fatti non costituenti ipotesi di reato, non essendo la condotta manifestazione di una sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente ricondotto la decisione di aggravamento alla previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., poiché la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe qualificarsi come condotta trasgressiva in violazione di un precetto normativo, sfuggendo dunque all'applicazione di detto articolo.

La Corte di appello che aveva disposto l'aggravamento avrebbe poi concluso disponendo ex art. 299 cod. proc. pen., pur mancando anche in questo caso motivazione giustificatrice dell'aggravamento.

Il ricorrente sarebbe infatti "reo" di aver condiviso una gif sui social network offensiva nei confronti di due Carabinieri impegnati in un controllo, che in realtà sarebbe però stata condivisa da altri follower, senza alcuna possibilità per il ricorrente di rimozione del contenuto pubblicato da altri.

Tale comportamento non potrebbe ritenersi idoneo ad aggravare le esigenze cautelari ex art. 299 cod. proc. pen., non potendosi qualificare il fatto come "condotta recidivante" rilevante per il citato articolo, tant'è che lo stesso Tribunale avrebbe piuttosto operato una valutazione di pericolosità sociale, sovrapponendo il presupposto delle misure di sicurezza/prevenzione al pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di misure cautelari, l'apprezzamento dell'esistenza delle esigenze cautelari (ivi incluso il pericolo di fuga) si risolve in un giudizio di fatto che spetta unicamente al giudice di merito; l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è quindi rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti delprocedimento specificamente indicati (Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 - 01).

Presupposto per l'emissione del provvedimento che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi del comma quarto dell'art. 299 cod. proc. pen., è la sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 dello stesso codice e costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perchè non ancora verificatisi ovvero non accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato (Sez.1, n. 3276 del 26/05/1995, Insirello, Rv. 201921).

In particolare, il giudice può liberamente apprezzare le circostanze indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., e dunque prendere in considerazione qualsiasi situazione in relazione alla quale egli reputi che si siano aggravate le esigenze cautelari rispetto al tempo dell'adozione della misura in esecuzione, talchè si renda necessario intervenire con l'imposizione di altra misura, ovvero di più congrue modalità di esecuzione della misura in corso, che meglio garantisca il rispetto di quelle esigenze.

Il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare è stato fondato sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Tra i presupposti della scelta della misura è annoverato quello della "personalità della persona sottoposta alle indagini", parametro prognostico di ampia derivazione informativa, che non deve essere giocoforza collegato alle caratteristiche del reato per il quale si procede (nel caso di specie, furto aggravato) e che può ragionevolmente intensificare il profilo di allarme sociale già sotteso all'originaria applicazione del vincolo cautelare, a causa dei comportamenti tenuti dopo la sua iniziale esecuzione.

Il dato personologico è invero estraibile da tutti i criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen., che abbiano rilevanza nel caso concreto (Sez.1, Ord. n. 3561 del 24/10/1990, Ferrari).

E' in questo senso che deve essere interpretato il tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto di attribuire, con incedere logico ed immune da censure in sede di legittimità, significativa pregnanza alla condotta illecita tenuta dal prevenuto in occasione del controllo su strada e pure in altra, diversa circostanza - con la quale il motivo di ricorso non si confronta - nella quale egli avrebbe tentato di investire con l'auto un testimone di un processo penale a suo carico.

Del resto, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è stata sostituita con altra, diversa misura più afflittiva, ma semplicemente disposta con modalità più gravose, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e del minor sacrificio per la libertà personale, in armonia con le direttrici impartite dalla Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 231 del 2011).

33. Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Nel caso in esame, il difensore deduce in sostanza che la decisione del Tribunale dell'appello cautelare avrebbe errato nell'indicazione della piattaforma web nella quale il ricorrente avrebbe "postato" il video di spregio nei confronti delle forze di polizia che lo avevano colto alla guida di un'auto con targhe improprie e privo della copertura assicurativa, e non avrebbe tenuto conto dell'intromissione "virtuale" di terzi, che avrebbero "modificato" le immagini divulgate.

Il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Ed invero, questa Corte ha più volte ribadito che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 2021), Cossu, Rv. 280419 - 01).

Nel caso in esame, il difensore lamenta, in sostanza, che il giudice procedente sarebbe incorso in un travisamento della prova, non avendo considerato evidenze investigative che, a suo dire, facevano parte del patrimonio conoscitivo delle acquisizioni processuali.

Tuttavia, il difensore, nonostante (in forza del citato principio di autosufficienza) su di lui incombesse il relativo onere, non ha allegato, né indicato quale sarebbe l'atto del procedimento penale in esame, da cui risulterebbero le circostanze che il giudicante avrebbe omesso di valutare.

3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA];it StfisIao Scarlini 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a TAORMINA il 12/05/1998 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a seguito di ordinanza di aggravamento ex art. 299 cod. proc. pen. alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] nei giorni del martedì, del giovedì e dellaí domenica di ogni settimana, anziché esclusivamente nella sola giornata della domenica. 2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi, trattati congiuntamente, che deducono violazione di legge in relazione agli artt. 276 e 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alle ragioni sottese all'ordinanza di aggravamento per fatti non costituenti ipotesi di reato, non essendo la condotta manifestazione di una sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente ricondotto la decisione di aggravamento alla previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., poiché la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe qualificarsi come condotta trasgressiva in violazione di un precetto normativo, sfuggendo dunque all'applicazione di detto articolo. La Corte di appello che aveva disposto l'aggravamento avrebbe poi concluso disponendo ex art. 299 cod. proc. pen., pur mancando anche in questo caso motivazione giustificatrice dell'aggravamento. Il ricorrente sarebbe infatti "reo" di aver condiviso una gif sui social network offensiva nei confronti di due Carabinieri impegnati in un controllo, che in realtà sarebbe però stata condivisa da altri follower, senza alcuna possibilità per il ricorrente di rimozione del contenuto pubblicato da altri. Tale comportamento non potrebbe ritenersi idoneo ad aggravare le esigenze cautelari ex art. 299 cod. proc. pen., non potendosi qualificare il fatto come "condotta recidivante" rilevante per il citato articolo, tant'è che lo stesso Tribunale avrebbe piuttosto operato una valutazione di pericolosità sociale, sovrapponendo il presupposto delle misure di sicurezza/prevenzione al pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di misure cautelari, l'apprezzamento dell'esistenza delle esigenze cautelari (ivi incluso il pericolo di fuga) si risolve in un giudizio di fatto che spetta unicamente al giudice di merito; l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è quindi rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti delprocedimento specificamente indicati (Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 - 01). Presupposto per l'emissione del provvedimento che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi del comma quarto dell'art. 299 cod. proc. pen., è la sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 dello stesso codice e costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perchè non ancora verificatisi ovvero non accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato (Sez.1, n. 3276 del 26/05/1995, Insirello, Rv. 201921). In particolare, il giudice può liberamente apprezzare le circostanze indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., e dunque prendere in considerazione qualsiasi situazione in relazione alla quale egli reputi che si siano aggravate le esigenze cautelari rispetto al tempo dell'adozione della misura in esecuzione, talchè si renda necessario intervenire con l'imposizione di altra misura, ovvero di più congrue modalità di esecuzione della misura in corso, che meglio garantisca il rispetto di quelle esigenze. Il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare è stato fondato sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Tra i presupposti della scelta della misura è annoverato quello della "personalità della persona sottoposta alle indagini", parametro prognostico di ampia derivazione informativa, che non deve essere giocoforza collegato alle caratteristiche del reato per il quale si procede (nel caso di specie, furto aggravato) e che può ragionevolmente intensificare il profilo di allarme sociale già sotteso all'originaria applicazione del vincolo cautelare, a causa dei comportamenti tenuti dopo la sua iniziale esecuzione. Il dato personologico è invero estraibile da tutti i criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen., che abbiano rilevanza nel caso concreto (Sez.1, Ord. n. 3561 del 24/10/1990, Ferrari). E' in questo senso che deve essere interpretato il tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto di attribuire, con incedere logico ed immune da censure in sede di legittimità, significativa pregnanza alla condotta illecita tenuta dal prevenuto in occasione del controllo su strada e pure in altra, diversa circostanza - con la quale il motivo di ricorso non si confronta - nella quale egli avrebbe tentato di investire con l'auto un testimone di un processo penale a suo carico. Del resto, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è stata sostituita con altra, diversa misura più afflittiva, ma semplicemente disposta con modalità più gravose, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e del minor sacrificio per la libertà personale, in armonia con le direttrici impartite dalla Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 231 del 2011). 33. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Nel caso in esame, il difensore deduce in sostanza che la decisione del Tribunale dell'appello cautelare avrebbe errato nell'indicazione della piattaforma web nella quale il ricorrente avrebbe "postato" il video di spregio nei confronti delle forze di polizia che lo avevano colto alla guida di un'auto con targhe improprie e privo della copertura assicurativa, e non avrebbe tenuto conto dell'intromissione "virtuale" di terzi, che avrebbero "modificato" le immagini divulgate. Il motivo, così come formulato, è inammissibile. Ed invero, questa Corte ha più volte ribadito che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 2021), Cossu, Rv. 280419 - 01). Nel caso in esame, il difensore lamenta, in sostanza, che il giudice procedente sarebbe incorso in un travisamento della prova, non avendo considerato evidenze investigative che, a suo dire, facevano parte del patrimonio conoscitivo delle acquisizioni processuali. Tuttavia, il difensore, nonostante (in forza del citato principio di autosufficienza) su di lui incombesse il relativo onere, non ha allegato, né indicato quale sarebbe l'atto del procedimento penale in esame, da cui risulterebbero le circostanze che il giudicante avrebbe omesso di valutare. 3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA];it StfisIao Scarlini 4
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