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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 19343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/2026 del Tribunale di Imperiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10/02/2026, il Tribunale di Imperia rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il sequestro preventivofinalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ora art. 85 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) di cuial capo 15), e che era stato eseguito, tra l’altro, sugli immobili siti in Grottaferrata, via Campid’Annibale, n. 54 (censiti in catasto fabbricati del Comune di Grottaferrata al foglio 18,particella 666, sub 511, sub 512, sub 507 e sub 508), intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Imperia, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. per insussistenza del fumus commissi delicti».Il Tribunale di Imperia non avrebbe considerato la doglianza con la quale ella avevadenunciato la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo, carenza chenon potrebbe essere «colmata dalla motivazione» che è stata fornita dallo stesso Tribunale.Con riguardo alla suddetta doglianza, la ricorrente, dopo avere esposto che, con ildecreto di sequestro preventivo, era stato disposto il sequestro, nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, «di beni immobili intestati a costui o allo stesso riconducibiliseppur intestati a terzi», deduce che il medesimo decreto «è rivolto solo ed esclusivamentenei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti della sig.ra ZambranoOtero», la quale è «indagata nel medesimo procedimento per altri diversi reati che però ilGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] medesimo ha ritenuto non configurati».[OSCURATO:PERSONA] rappresenta che gli immobili sequestrati non solo sono intestati alei soltanto «ma non sono in alcun modo neanche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]».

Gli stessi nonsarebbero «nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] essendo nella piena ed esclusiva disponibilità dellaZambrano [OSCURATO:PERSONA] né vi è alcun collegamento tra la medesima ed il reato di cui all’art. 11 delD.

Lgs. 74/2000 contestato al [OSCURATO:PERSONA] né alcun tipo di collegamento che giustifichi ilsequestro».Secondo la ricorrente, ciò che sarebbe «più grave» sarebbe che «alcun passaggiomotivazionale sui punti ora illustrati è presente nel decreto di sequestro oggetto di riesame».[OSCURATO:PERSONA] contesta poi che il contenuto delle due intercettazioni telefonichetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valorizzato dal Tribunale di Imperia «possa essereposto a base della riferibilità dell’immobile della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]».

Tale «riferibilità»sarebbe stata «presunta, in modo non provato, dall’esito dell’intercettazione che vedeprotagonista lo stesso [[OSCURATO:PERSONA]] ed una donna diversa dalla [OSCURATO:PERSONA]» e il Tribunale diImperia avrebbe «conferito all’intercettazione, in modo errato, valore di prova direttainconfutabile», in «assenza di riscontro oggettivo alla conversazione intercettata».La ricorrente contesta anche la valorizzazione, da parte del Tribunale di Imperia,dell’elemento che, su un cartello apposto all’immobile di via Campi d’Annibale, n. 54,Grottaferrata, figurava la scritta «[OSCURATO:PERSONA]-Squillace, ML [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T.M.

C.,palazzina», come risulterebbe dall’allegato certificato di residenza, con la conseguenza che«è […] assolutamente normale che il suo nome sia indicato sul citofono e sulla cassettapostale».Da quanto esposto, risulterebbe «del tutto insussistente la riferibilità dell’immobile dellaZambrano al [OSCURATO:PERSONA]» e il Tribunale di Imperia, «con le sue argomentazioni apodittiche econgetturali», non sarebbe riuscito a «dimostrare tale riferibilità».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche l’argomentazione che figura nel primo paragrafodella pag. 5 dell’ordinanza impugnata, sulla considerazione che «l’immobile sequestrato nonsi trova nella disponibilità della società, né la [OSCURATO:PERSONA] è amministratore di alcuna dellesocietà coinvolte nel procedimento».Dopo avere trascritto la massima di Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281532-02, la ricorrente ribadisce che «non vi è alcun collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] ed ireati asseritamente commessi dal [OSCURATO:PERSONA], essendo suo malgrado la [OSCURATO:PERSONA] statacoinvolta nel presente procedimento penale unicamente in ragione della detenzione del 25%delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]», sicché «alcun contributo la stessa ha fornito alla presuntacommissione dei reati da parte del [OSCURATO:PERSONA], né morale né materiale», come era stato ritenutoanche dal G.i.p. del Tribunale di Imperia.Dopo avere trascritto le massime di Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Paterna, Rv.219855-01, e di Sez. 6, n. 31249 del 14/07/2021, Fantarella, Rv. 281847-01, la ricorrenteafferma: «ulteriore motivo di doglianza che si avanza con il presente atto di impugnazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché prospetta delle censure che non sono consentitedalla legge.2.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesamedelle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano lamancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, inquanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta,la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez.

U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).3.

Si deve anche rammentare che, secondo l’orientamento maggioritario della Corte dicassazione, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, in tema di sequestropreventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non puòcontestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamentededurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza dicollegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, KosTrasporti Doo, Rv. 289384-01; Sez. 2, 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01; Sez. 2,n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep.2025, Pezzi, Rv. 287396-01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01;Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01).4.

Si deve ancora ribadire che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confiscaper equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto a indicarel’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni daapprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nelsequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 2, n. 36464del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265058-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv.260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Falchero, Rv. 25498-01).5.

Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, e precisato che la sig.raOtero [OSCURATO:PERSONA], pur essendo indagata per altri reati, come si è visto, è terza interessatarispetto al sequestro che viene qui in rilievo, il quale è stato disposto nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il Tribunale di Imperia ha ritenuto la disponibilità incapo al [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti in Grottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54, sulla basedegli elementi che: a) nel corso delle intercettate conversazioni del 26/09/2024 e del12/11/2024 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla [OSCURATO:PERSONA] degli immobili acquistatiappunto in Grottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54; b) nel corso di un’altra conversazioneintercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e un impiegato di uno studio notarile, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allo stessoimpiegato di fargli avere l’e-mail della banca al quale inviare la copia dell’atto dicompravendita dei medesimi acquistati immobili; c) su un cartello apposto all’immobile diGrottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54, figurava la scritta «[OSCURATO:PERSONA]-Squillace, ML [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], T.M.

C., Farmaco, Errante».Orbene, premesso che, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, ilcontenuto di intercettazioni tra terzi costituisce una fonte probatoria diretta, la quale nonnecessita di riscontri (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Mascia, Rv. 286150-04), l’indicatamotivazione della riconducibilità all’indagato [OSCURATO:PERSONA] degli immobiliformalmente intestati alla ricorrente, oltre a non evidenziare alcuna violazione dell’art. 321cod. proc. pen., peraltro neppure argomentata nel ricorso, non risulta, in tutta evidenza, némancante né apparente, ma, al contrario, pienamente idonea a rendere comprensibilel’itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Imperia al fine di ritenere il caratterefittizio dell’intestazione degli immobili alla [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità degli stessiall’indagato [OSCURATO:PERSONA].A fronte di ciò, le doglianze della ricorrente appaiono attaccare la persuasività dellamotivazione o sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire aivari elementi indiziari, il che, come si è visto al punto 2, è estraneo alla nozione di«violazione di legge» per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione anorma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.6.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 del Tribunale di Imperiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10/02/2026, il Tribunale di Imperia rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il sequestro preventivofinalizzato alla confisca per equivalente che era stato disposto nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ora art. 85 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) di cuial capo 15), e che era stato eseguito, tra l’altro, sugli immobili siti in Grottaferrata, via Campid’Annibale, n. 54 (censiti in catasto fabbricati del Comune di Grottaferrata al foglio 18,particella 666, sub 511, sub 512, sub 507 e sub 508), intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Imperia, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. per insussistenza del fumus commissi delicti».Il Tribunale di Imperia non avrebbe considerato la doglianza con la quale ella avevadenunciato la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo, carenza chenon potrebbe essere «colmata dalla motivazione» che è stata fornita dallo stesso Tribunale.Con riguardo alla suddetta doglianza, la ricorrente, dopo avere esposto che, con ildecreto di sequestro preventivo, era stato disposto il sequestro, nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, «di beni immobili intestati a costui o allo stesso riconducibiliseppur intestati a terzi», deduce che il medesimo decreto «è rivolto solo ed esclusivamentenei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti della sig.ra ZambranoOtero», la quale è «indagata nel medesimo procedimento per altri diversi reati che però ilGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] medesimo ha ritenuto non configurati».[OSCURATO:PERSONA] rappresenta che gli immobili sequestrati non solo sono intestati alei soltanto «ma non sono in alcun modo neanche riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]». Gli stessi nonsarebbero «nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] essendo nella piena ed esclusiva disponibilità dellaZambrano [OSCURATO:PERSONA] né vi è alcun collegamento tra la medesima ed il reato di cui all’art. 11 delD. Lgs. 74/2000 contestato al [OSCURATO:PERSONA] né alcun tipo di collegamento che giustifichi ilsequestro».Secondo la ricorrente, ciò che sarebbe «più grave» sarebbe che «alcun passaggiomotivazionale sui punti ora illustrati è presente nel decreto di sequestro oggetto di riesame».[OSCURATO:PERSONA] contesta poi che il contenuto delle due intercettazioni telefonichetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valorizzato dal Tribunale di Imperia «possa essereposto a base della riferibilità dell’immobile della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]». Tale «riferibilità»sarebbe stata «presunta, in modo non provato, dall’esito dell’intercettazione che vedeprotagonista lo stesso [[OSCURATO:PERSONA]] ed una donna diversa dalla [OSCURATO:PERSONA]» e il Tribunale diImperia avrebbe «conferito all’intercettazione, in modo errato, valore di prova direttainconfutabile», in «assenza di riscontro oggettivo alla conversazione intercettata».La ricorrente contesta anche la valorizzazione, da parte del Tribunale di Imperia,dell’elemento che, su un cartello apposto all’immobile di via Campi d’Annibale, n. 54,Grottaferrata, figurava la scritta «[OSCURATO:PERSONA]-Squillace, ML [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T.M. C.,palazzina», come risulterebbe dall’allegato certificato di residenza, con la conseguenza che«è […] assolutamente normale che il suo nome sia indicato sul citofono e sulla cassettapostale».Da quanto esposto, risulterebbe «del tutto insussistente la riferibilità dell’immobile dellaZambrano al [OSCURATO:PERSONA]» e il Tribunale di Imperia, «con le sue argomentazioni apodittiche econgetturali», non sarebbe riuscito a «dimostrare tale riferibilità».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche l’argomentazione che figura nel primo paragrafodella pag. 5 dell’ordinanza impugnata, sulla considerazione che «l’immobile sequestrato nonsi trova nella disponibilità della società, né la [OSCURATO:PERSONA] è amministratore di alcuna dellesocietà coinvolte nel procedimento».Dopo avere trascritto la massima di Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281532-02, la ricorrente ribadisce che «non vi è alcun collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] ed ireati asseritamente commessi dal [OSCURATO:PERSONA], essendo suo malgrado la [OSCURATO:PERSONA] statacoinvolta nel presente procedimento penale unicamente in ragione della detenzione del 25%delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]», sicché «alcun contributo la stessa ha fornito alla presuntacommissione dei reati da parte del [OSCURATO:PERSONA], né morale né materiale», come era stato ritenutoanche dal G.i.p. del Tribunale di Imperia.Dopo avere trascritto le massime di Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Paterna, Rv.219855-01, e di Sez. 6, n. 31249 del 14/07/2021, Fantarella, Rv. 281847-01, la ricorrenteafferma: «ulteriore motivo di doglianza che si avanza con il presente atto di impugnazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché prospetta delle censure che non sono consentitedalla legge.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01).Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesamedelle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano lamancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, inquanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta,la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).3. Si deve anche rammentare che, secondo l’orientamento maggioritario della Corte dicassazione, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, in tema di sequestropreventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non puòcontestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamentededurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza dicollegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, KosTrasporti Doo, Rv. 289384-01; Sez. 2, 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01; Sez. 2,n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep.2025, Pezzi, Rv. 287396-01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01;Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01).4. Si deve ancora ribadire che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confiscaper equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto a indicarel’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni daapprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nelsequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 2, n. 36464del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265058-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv.260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Falchero, Rv. 25498-01).5. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, e precisato che la sig.raOtero [OSCURATO:PERSONA], pur essendo indagata per altri reati, come si è visto, è terza interessatarispetto al sequestro che viene qui in rilievo, il quale è stato disposto nei confronti di TullioRaimondo [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il Tribunale di Imperia ha ritenuto la disponibilità incapo al [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti in Grottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54, sulla basedegli elementi che: a) nel corso delle intercettate conversazioni del 26/09/2024 e del12/11/2024 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla [OSCURATO:PERSONA] degli immobili acquistatiappunto in Grottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54; b) nel corso di un’altra conversazioneintercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e un impiegato di uno studio notarile, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allo stessoimpiegato di fargli avere l’e-mail della banca al quale inviare la copia dell’atto dicompravendita dei medesimi acquistati immobili; c) su un cartello apposto all’immobile diGrottaferrata, via Campi d’Annibale, n. 54, figurava la scritta «[OSCURATO:PERSONA]-Squillace, ML [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], T.M. C., Farmaco, Errante».Orbene, premesso che, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, ilcontenuto di intercettazioni tra terzi costituisce una fonte probatoria diretta, la quale nonnecessita di riscontri (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Mascia, Rv. 286150-04), l’indicatamotivazione della riconducibilità all’indagato [OSCURATO:PERSONA] degli immobiliformalmente intestati alla ricorrente, oltre a non evidenziare alcuna violazione dell’art. 321cod. proc. pen., peraltro neppure argomentata nel ricorso, non risulta, in tutta evidenza, némancante né apparente, ma, al contrario, pienamente idonea a rendere comprensibilel’itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Imperia al fine di ritenere il caratterefittizio dell’intestazione degli immobili alla [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità degli stessiall’indagato [OSCURATO:PERSONA].A fronte di ciò, le doglianze della ricorrente appaiono attaccare la persuasività dellamotivazione o sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire aivari elementi indiziari, il che, come si è visto al punto 2, è estraneo alla nozione di«violazione di legge» per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione anorma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris