CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate da! [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore dell'indagato Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 Giugno 2021 il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.l. c.p. 1.1. Riteneva il tribunale che, con riferimento all' ipotesi delittuosa di cui alla incolpazione provvisoria, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, non poteva ritenersi ravvisabile una ipotesi di tentata estorsione in quanto era emerso che l' indagato aveva agito per la tutela del credito vantato dalla coindagata [OSCURATO:PERSONA] titolare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] soggetto con cui quest' ultima aveva intrapreso rapporti contrattuali (atteso che questi aveva agito quale gestore di fatto dell' azienda paterna), senza pretendere ulteriori somme; trattandosi di reato meno grave pur in presenza del metodo mafioso non poteva emettersi la misura custodiale. 2. Contro la suddetta ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. vizio di motivazione per travisamento di dati probatori decisivi. Lamenta che il tribunale aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. sul presupposto che lo Spronello, agendo in concorso con la Botti, non aveva agito per sè e per conseguire un proprio profitto, senza considerare che dagli elementi probatori risultanti dagli atti di indagine - espressamente richiamati in ricorso - era emerso che l' indagato aveva agito non come mero intermediario per dare manforte alla creditrice al fine di recuperare un proprio credito ma anche per il perseguimento di un fine di vantaggio economico-patrimoniale del tutto diverso rispetto al recupero del credito della Botti, circostanza questa ben nota alla creditrice; b. violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 393 c.p. L' ufficio impugnante deduce che il tribunale non aveva considerato che nel caso in esame trattavasi di minacce rivolte a soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che pur figlio dell' effettivo contraente debitore e titolare dell' azienda [OSCURATO:PERSONA], era formalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorso con la Botti, tant' è che quest' ultima aveva agito giudizialmente, in sede civile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio di quest' ultimo [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta era fìdeiussore. Inoltre, evidenzia che nel caso in esame lo Spronello aveva minacciato la persona offesa al fine di fare vendere un trattore (bene non pignorato) pretesa che certamente non era suscettibile di tutela innanzi all' autorità giudiziaria e che risultava dagli atti che anche la Botti era consapevole di tali circostanze e consentiva ali' indagato di agire con finalità illecite e del tutto estranee alla pretesa creditoria. Osserva, poi, che posto che secondo quanto affermato dalle S.U. nella pronunzia n. 29541/2020 affinchè in ipotesi di concorso del terzo possa configurarsi il reato di esercizio arbitrario in luogo dell' estorsione occorre che il terzo agisca al solo fine di tutelare le ragioni del titolare del preteso diritto senza un interesse proprio, nella fattispecie in esame non poteva configurarsi il reato di ragion fattasi in quanto lo Spronello aveva anche agito per un suo personale interesse affinchè la sua società fornitrice non avesse problemi di produzione e senza che la Botti gli avesse conferito alcun mandato. Deduce, infine, che i giudici dì merito, disattendendo i principi fissati dalle S.U. nella citata pronunzia, non avevano considerato che l'impiego del metodo mafioso, ravvisato nella fattispecie in esame, poteva essere ritenuto sintomatico del dolo di estorsione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il tribunale del riesame ha escluso, nella fattispecie in esame, la configurabilità dal punto di vista indiziario del più grave reato di tentata estorsione sul presupposto che: la coindagata Botti era titolare di un credito per una fornitura di latte nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva agito quale "gestore dì fatto" dell' azienda agricola del padre che aveva formalmente stipulato il contratto; [OSCURATO:PERSONA] aveva agito sempre per conto della titolare dei credito per ottenerne il pagamento e non aveva mai preteso alcunchè per sé; l' indagato si era limitato ad esternare delle minacce senza mai passare alle vie di fatto. 2.1. Ritiene la Corte che l'ordinanza impugnata appare gravemente lacunosa nella parte in cui da un lato ha trascurato, come evidenziato dal!' ufficio impugnate, una serie di dati rilevanti e decisivi nel!' ottica dell'accusa e, per altro verso, laddove ha effettuato un ragionamento che non appare rispondente ai principi di diritto di recente fissati delle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027). Le S.U. hanno, in particolare, affermato che la verifica dell'esistenza della legittimità della pretesa costituisce un presupposto imprescindibile al fine di poter configurare il diritto di esercizio arbitrario del proprio diritto ed, al contempo, hanno chiarito che l'elemento discretivo tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 cod. pen. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art. 629 cod.pen.), bensì sull' elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione. Si legge, infatti, nella sentenza delle Sezioni Unite menzionata: «[...] i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. [...] Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Già in tale prospettiva si impone, invero, di rivalutare se il caso concreto configuri il delitto di ragioni fattasi o di estorsione, e in tale rivalutazione dovrà tenersi presente quanto spiegato dalla già menzionata sentenza delle Sezioni Unite, ossia che: - è preliminare la verifica dell'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv, 268764); - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, deo. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)». Non va dimenticato, poi, che nel caso concreto il fatto è stato contestato in concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia tra il titolare dell'eventuale pretesa creditoria e di un terzo che avrebbe realizzato le condotte al fine di dare concretezza all'attuazione della pretesa medesima. Anche a tale riguardo si dovrà tenere conto degli insegnamenti della già più volte menzionata sentenza delle Sezioni unite, che -dopo avere ribadito la possibilità di configurare il concorso del terzo nel delitto di ragion fattasi- ha operato le seguenti precisazioni, a cui il giudice del rinvio si dovrà attenere: «[...] se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Occorre pure considerare come secondo la citata pronunzia : « [...] Non appare inopportuno precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.; essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi. D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117). 2.2. Ritiene la Corte, muovendo dalle indicazioni ermeneutiche sopra richiamate, che la motivazione dell'ordinanza impugnata appare assai carente e per taluni versi contradittoria nella parte in cui ha escluso, tout court, una condotta estorsiva. In primo luogo i giudici del riesame non hanno tenuto in debita considerazione la circostanza che lo Spronello, soggetto malavitoso, secondo quanto era dato desumere dal materiale captativo pure richiamato in ricorso dalla Procura impugnante (vedi ricorso pagg. 9 e segg.) aveva dichiarato di agire non quale intermediario della Botti (individuata nell' ordinanza impugnata quale effettiva titolare del credito) ma per un interesse proprio indicando di essere il vero creditore ("il debito è nostro ... te la devi vedere con noi"). Tale circostanza risulta, peraltro, confermata, secondo l'allegazione dell'ufficio ricorrente, dalla parte offesa la quale aveva dichiarato che l'indagato aveva preteso l'emissione di un assegno in suo favore in quanto il debito contratto con la Botti "....oramai era passato fra me e lui". I giudici del riesame, nell' escludere la condotta estorsiva in questione, hanno testualmente affermato che lo "[OSCURATO:PERSONA] agisce per conto della titolare di un credito al fine di ottenerne il pagamento" ma nel pervenire a tali conclusioni, ad avviso di questa Corte, non hanno adeguatamente valutato gli elementi sopra evidenzianti da inserire nel contesto in questione intriso di costanti riferimenti ad associazioni camorristiche, risultando le argomentazioni dei giudici di merito sul punto assai lacunose. Dal momento che non è in discussione, nella impostazione dei giudici del riesame, il fatto che lo Spronello non aveva personalmente alcuna azione diretta nei confronti della persona offesa in relazione all' indicato credito, la tematica da approfondire, con congrua motivazione, attiene, quindi, in primo luogo, alt' effettivo ruolo avuto nella vicenda dall' indagato da valutare tenuto conto della acclarata caratura criminale dello Spronello e della contestata aggravante mafiosa. Ad avviso della Corte si impone, poi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche sotto altro aspetto. Come correttamente rilevato dalla Procura Generale ricorrente altra questione la quale non ha avuto adeguato e congruo vaglio da parte dei giudici di merito attiene alla consapevolezza da parte degli indagati della legittimazione passiva della persona offesa quanto alla pretesa azionata. Posto che il contratto in questione è stato pacificamente stipulato dal legale rappresentante dell' azienda [OSCURATO:PERSONA] e che la coindagata Botti, nella evidente consapevolezza che di tale debito doveva rispondere detta azienda, ha agito civilmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che del fideiussore [OSCURATO:PERSONA]), la motivazione appare lacunosa e contraddittoria nella parte in cui, a fronte della sottoscrizione, dopo le trattative, di un contratto da parte di altro soggetto, ha ritenuto che !a vittima aveva agito quale "titolare di fatto" del rapporto e/o dell' azienda. Sulla scorta degli elementi enunziati nell' ordinanza impugnata non pare possa parlarsi di "apparenza del diritto" ovvero di "títolarità di fatto" dell'azienda - che presupporrebbe la sussistenza di elementi concludenti atti ad individuare [OSCURATO:PERSONA] quanto socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA] - risultando quanto affermato oggetto di una ricostruzione apodittica ed ìndimostrata che necessita certamente di ulteriore approfondimento. Va, del resto, rilevato che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Sez. 2, Sentenza n. 3787 del 09/03/2012, Rv. 621341 - 01). Quanto al ruolo della vittima quale socio di fatto dovrà poi tenersi conto dei principi giurisprudenziali secondo cui, ad esempio, in tema di estensione del fallimento del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della famiglia, l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis", costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla base delle sole prove testimoniali raccolte tra i dipendenti, aveva negato l'esistenza di una società di fatto in cui il coniuge e un figlio avevano sostenuto in modo continuativo l'attività di impresa mediante il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie e finanziamenti, nonché con l'incasso di assegni e l'utilizzazione di altre forme di liquidità d'impresa). (Sez. 1, Ordinanza n. 27541 del 28/10/2019, Rv. 655773 - 01). Il giudice del rinvio dovrà, in sintesi, nuovamente argomentare tenendo conto dei principi di diritto menzionati dalle Sezioni Unite in ordine al discrimine tra il delitto di estorsione (629 c.p.) e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone (393 c.p.) - con la precisazione che come chiarito nella citata sentenza «l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie» - nonché rivalutare la configurabilità del concorso di persone in quest'ultimo reato, considerando tutti i dati evidenziati - ivi compresa la caratura criminale dello Spronello e la contestata aggravante mafiosa - sempre inquadrandoli sulla scorta delle citate coordinate ermeneutiche, colmando le citate lacune motivazionali. Va, quindi, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Tribunale del riesame di Salerno per nuovo giudizio.