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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04215/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte d'appello di Lecce, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 1 luglio 2019 del Tribunale di Brindisi - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di un anno di arresto e 15.000,00 euro di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 (ascrittogli per avere, in concorso tra loro, realizzato opere in difformità rispetto al titolo autorizzativo, costituite da un piano seminterrato allo stato grezzo della superficie complessiva di 116,63 mq., da una abitazione al primo piano allo stato grezzo della superficie complessiva di 71,595 mq. con una veranda della superficie di 14,16 mq., da due rampe di scale allo stato grezzo per accedere al piano seminterrato e al primo piano, e da un ampliamento della abitazione al piano terra, della estensione di 84,98 mq., in luogo dei 34,64 mq. autorizzati; in Oria, fino al 2 febbraio 2018) -, ha ridotto la pena a sette mesi di arresto per Farina e a cinque mesi di arresto per [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

2.1. Preliminarmente, la difesa ha ricostruito alcune fasi del procedimento in esame.

All'esito della istruttoria di primo grado era stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti del Farina e della [OSCURATO:PERSONA] non solo per le condotte correttamente contestate nel decreto di citazione a giudizio e descritte in imputazione, ma anche per i reati conseguenti alla realizzazione delle opere (sottoposte a sequestro preventivo) di cui alle lettere b) e c) del verbale di sequestro - costituite da un locale deposito composto da due vani realizzati in assenza di titolo abilitativo della superficie complessiva di 31,20 mq. e da una dependance composta da due vani, un bagno e una lavanderia della superficie complessiva di 38,35 mq., realizzati anch'essi in assenza di titolo abilitativo -, mai contestati nelle forme di legge.

Con l'atto di appello la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e anche la intervenuta prescrizione del reato.

La Corte d'appello di Lecce, pur riconoscendo la sussistenza del contrasto denunciato, aveva, però, ritenuto di confermare in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, richiamandone la motivazione e perpetuando, a detta dei ricorrenti, la violazione del diritto di difesa.

2.2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato ex artt. 521 e 522 cod. proc. 2 - ,,, ‹191-..• pen. (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett.

B e C, cod. proc. pen.), con conseguente violazione del diritto di difesa.

Gli imputati sarebbero stati condannati in primo grado per reati relativi a condotte non contestate, e la motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado sarebbe contraddittoria, poiché la Corte d'appello di Lecce, pur riscontrando il contrasto - rectius, la mancata corrispondenza - tra le opere descritte nel verbale di sequestro preventivo, da un lato, e quelle riportate nel decreto di citazione a giudizio e nella imputazione, dall'altro, ha ritenuto di richiamare la motivazione del giudice di prime cure, riducendo la pena inflitta al Farina e alla [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di conservare gli effetti di una sentenza affetta da nullità assoluta.

2.3. Con il secondo motivo hanno denunciato la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie derivanti dalla escussione dei testi all'udienza del 18 marzo 2019 innanzi al Tribunale di Brindisi (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett.

E, cod. proc. pen.), nonché l'inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett.

B, cod. proc. pen.), essendo intervenuta prescrizione dei fatti di reato correttamente - perché relativi alle opere descritte in imputazione - contestati.

La Corte d'appello di Lecce aveva ritenuto di prescindere dalle scansioni temporali riferite in dibattimento dal maresciallo Melito relativamente alla successione cronologica degli interventi sull'immobile in esame, nonostante da tale escussione testimoniale risultasse confermata la circostanza che il corpo di fabbrica principale - l'unico correttamente contestato in base al contenuto dell'imputazione e costituito dal piano seminterrato, dalle rampe di scale, dall'abitazione al primo piano e dall'abitazione al piano terra - fosse stato ultimato già nel 2006, con conseguente prescrizione dei fatti di reato contestati agli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, è manifestamente infondato.

Come precisato con congrua motivazione dalla Corte d'appello di Lecce, nonostante risulti condivisibile l'assunto difensivo in base al quale le opere riportate in imputazione, e descritte nel decreto di citazione a giudizio, corrispondano solo in parte - e per difetto - a quelle descritte nel verbale di sequestro preventivo, il medesimo assunto non ha tuttavia efficacia dirimente.

Infatti, con riferimento alle ipotesi di reato aventi ad oggetto le opere di cui alle lettere b) e c) del verbale di sequestro, le medesime non sono suscettibili di alcuna decisione, e ciò proprio alla luce del fatto che le opere a cui tali ipotesi di reato si riferirebbero non sono descritte in imputazione.

Il thema decidendum delle pronunce di primo e secondo grado è stato chiarito dalla Corte territoriale in modo tale da ricomprendervi i soli fatti di reato relativi alle opere descritte in imputazione.

Pertanto, così ricostruito l'oggetto della decisione dei giudici di merito, deve ritenersi, da un lato, che non si sia realizzata alcuna violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. ad opera dei giudici di primo e secondo grado e, dall'altro, che non sia stata violata alcuna prerogativa difensiva, poiché gli imputati hanno avuto l'opportunità di interloquire ampiamente sui fatti di reato loro contestati e relativamente ai quali è poi intervenuta sentenza di condanna.

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle censure fatte valere con il primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in udienza e l'inosservanza della legge penale, con riferimento alla (ritenuta) intervenuta prescrizione dei fatti di reato contestati agli imputati, è anch'esso manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha dato atto della testimonianza resa dal maresciallo Melito in occasione dell'udienza del 18 marzo 2019 - e avente ad oggetto l'asserito completamento del corpo di fabbrica principale (corrispondente, a detta della difesa, a quello descritto in imputazione) nell'anno 2006 -, ritenendo tuttavia la medesima non decisiva.

Infatti, dalle aerofotogrammetrie in atti non è stato possibile affermare la piena sovrapponibilità tra le opere di cui alla imputazione e quelle costituenti il "corpo di fabbrica principale" descritto dalla difesa e oggetto di detta testimonianza.

Peraltro, vale in misura decisiva a escludere la intervenuta prescrizione del reato contestato agli imputati la constatazione, operata dalla Corte d'appello, in base alla quale dalle fotografie in atti le opere risultavano in piena esecuzione al momento del relativo accertamento (avvenuto in data 2 febbraio 2018).

Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, deve trovare applicazione al caso in esame il consolidato orientamento di legittimità in base al quale un'opera edilizia abusiva può considerarsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa solo con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (Sez. 3, Sent. n. 4048 del 06.11.2002, Rv. 223365; Sez. 3, Sent. n. 5618 del 17.22.2011, Rv. 252125; Sez. 3, Sent. n. 15442 del 26.11.2014, Rv. 263339), ovvero col sequestro delle opere o, in difetto, con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Pertanto, e con riferimento al caso di specie, poiché i lavori di edificazione non risultavano terminati alla data dell'accertamento, si deve ritenere che il termine prescrizionale del reato di cui gli imputati sono stati dichiarati responsabili decorra a far tempo dal 2 febbraio 2018 e non sia, quindi ancora interamente decorso, tantomeno alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/1/2022 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte d'appello di Lecce, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 1 luglio 2019 del Tribunale di Brindisi - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di un anno di arresto e 15.000,00 euro di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 (ascrittogli per avere, in concorso tra loro, realizzato opere in difformità rispetto al titolo autorizzativo, costituite da un piano seminterrato allo stato grezzo della superficie complessiva di 116,63 mq., da una abitazione al primo piano allo stato grezzo della superficie complessiva di 71,595 mq. con una veranda della superficie di 14,16 mq., da due rampe di scale allo stato grezzo per accedere al piano seminterrato e al primo piano, e da un ampliamento della abitazione al piano terra, della estensione di 84,98 mq., in luogo dei 34,64 mq. autorizzati; in Oria, fino al 2 febbraio 2018) -, ha ridotto la pena a sette mesi di arresto per Farina e a cinque mesi di arresto per [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. 2.1. Preliminarmente, la difesa ha ricostruito alcune fasi del procedimento in esame. All'esito della istruttoria di primo grado era stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti del Farina e della [OSCURATO:PERSONA] non solo per le condotte correttamente contestate nel decreto di citazione a giudizio e descritte in imputazione, ma anche per i reati conseguenti alla realizzazione delle opere (sottoposte a sequestro preventivo) di cui alle lettere b) e c) del verbale di sequestro - costituite da un locale deposito composto da due vani realizzati in assenza di titolo abilitativo della superficie complessiva di 31,20 mq. e da una dependance composta da due vani, un bagno e una lavanderia della superficie complessiva di 38,35 mq., realizzati anch'essi in assenza di titolo abilitativo -, mai contestati nelle forme di legge. Con l'atto di appello la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e anche la intervenuta prescrizione del reato. La Corte d'appello di Lecce, pur riconoscendo la sussistenza del contrasto denunciato, aveva, però, ritenuto di confermare in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, richiamandone la motivazione e perpetuando, a detta dei ricorrenti, la violazione del diritto di difesa. 2.2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato ex artt. 521 e 522 cod. proc. 2 - ,,, ‹191-..• pen. (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. B e C, cod. proc. pen.), con conseguente violazione del diritto di difesa. Gli imputati sarebbero stati condannati in primo grado per reati relativi a condotte non contestate, e la motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado sarebbe contraddittoria, poiché la Corte d'appello di Lecce, pur riscontrando il contrasto - rectius, la mancata corrispondenza - tra le opere descritte nel verbale di sequestro preventivo, da un lato, e quelle riportate nel decreto di citazione a giudizio e nella imputazione, dall'altro, ha ritenuto di richiamare la motivazione del giudice di prime cure, riducendo la pena inflitta al Farina e alla [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di conservare gli effetti di una sentenza affetta da nullità assoluta. 2.3. Con il secondo motivo hanno denunciato la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie derivanti dalla escussione dei testi all'udienza del 18 marzo 2019 innanzi al Tribunale di Brindisi (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. E, cod. proc. pen.), nonché l'inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. (violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. B, cod. proc. pen.), essendo intervenuta prescrizione dei fatti di reato correttamente - perché relativi alle opere descritte in imputazione - contestati. La Corte d'appello di Lecce aveva ritenuto di prescindere dalle scansioni temporali riferite in dibattimento dal maresciallo Melito relativamente alla successione cronologica degli interventi sull'immobile in esame, nonostante da tale escussione testimoniale risultasse confermata la circostanza che il corpo di fabbrica principale - l'unico correttamente contestato in base al contenuto dell'imputazione e costituito dal piano seminterrato, dalle rampe di scale, dall'abitazione al primo piano e dall'abitazione al piano terra - fosse stato ultimato già nel 2006, con conseguente prescrizione dei fatti di reato contestati agli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, è manifestamente infondato. Come precisato con congrua motivazione dalla Corte d'appello di Lecce, nonostante risulti condivisibile l'assunto difensivo in base al quale le opere riportate in imputazione, e descritte nel decreto di citazione a giudizio, corrispondano solo in parte - e per difetto - a quelle descritte nel verbale di sequestro preventivo, il medesimo assunto non ha tuttavia efficacia dirimente. Infatti, con riferimento alle ipotesi di reato aventi ad oggetto le opere di cui alle lettere b) e c) del verbale di sequestro, le medesime non sono suscettibili di alcuna decisione, e ciò proprio alla luce del fatto che le opere a cui tali ipotesi di reato si riferirebbero non sono descritte in imputazione. Il thema decidendum delle pronunce di primo e secondo grado è stato chiarito dalla Corte territoriale in modo tale da ricomprendervi i soli fatti di reato relativi alle opere descritte in imputazione. Pertanto, così ricostruito l'oggetto della decisione dei giudici di merito, deve ritenersi, da un lato, che non si sia realizzata alcuna violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. ad opera dei giudici di primo e secondo grado e, dall'altro, che non sia stata violata alcuna prerogativa difensiva, poiché gli imputati hanno avuto l'opportunità di interloquire ampiamente sui fatti di reato loro contestati e relativamente ai quali è poi intervenuta sentenza di condanna. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle censure fatte valere con il primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in udienza e l'inosservanza della legge penale, con riferimento alla (ritenuta) intervenuta prescrizione dei fatti di reato contestati agli imputati, è anch'esso manifestamente infondato. La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha dato atto della testimonianza resa dal maresciallo Melito in occasione dell'udienza del 18 marzo 2019 - e avente ad oggetto l'asserito completamento del corpo di fabbrica principale (corrispondente, a detta della difesa, a quello descritto in imputazione) nell'anno 2006 -, ritenendo tuttavia la medesima non decisiva. Infatti, dalle aerofotogrammetrie in atti non è stato possibile affermare la piena sovrapponibilità tra le opere di cui alla imputazione e quelle costituenti il "corpo di fabbrica principale" descritto dalla difesa e oggetto di detta testimonianza. Peraltro, vale in misura decisiva a escludere la intervenuta prescrizione del reato contestato agli imputati la constatazione, operata dalla Corte d'appello, in base alla quale dalle fotografie in atti le opere risultavano in piena esecuzione al momento del relativo accertamento (avvenuto in data 2 febbraio 2018). Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, deve trovare applicazione al caso in esame il consolidato orientamento di legittimità in base al quale un'opera edilizia abusiva può considerarsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa solo con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (Sez. 3, Sent. n. 4048 del 06.11.2002, Rv. 223365; Sez. 3, Sent. n. 5618 del 17.22.2011, Rv. 252125; Sez. 3, Sent. n. 15442 del 26.11.2014, Rv. 263339), ovvero col sequestro delle opere o, in difetto, con la pronunzia della sentenza di primo grado. Pertanto, e con riferimento al caso di specie, poiché i lavori di edificazione non risultavano terminati alla data dell'accertamento, si deve ritenere che il termine prescrizionale del reato di cui gli imputati sono stati dichiarati responsabili decorra a far tempo dal 2 febbraio 2018 e non sia, quindi ancora interamente decorso, tantomeno alla data della pronuncia della sentenza impugnata. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam
Sentenza Cassazione n. 04215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris