CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 24191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro3163 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 344/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 17/07/2025 R.G.N. 173/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 1590/2026Numero sezionale 3163/2026uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO CANTAFNIuOme.r o di raccolta generale 24191/2026Data pubblicazione 29/07/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame proposto dal Ministerodell’Istruzione e del Merito avverso sentenza del Tribunale diMilano del 2024, rigettava le domande proposte da FortunatoCaruso.2. Il 17/6/2024 il Dirigente scolastico dell’IstitutoComprensivo Statale “D.Alighieri” di Opera aveva escluso ilCaruso dalla graduatoria di collaboratore scolastico,risolvendo il contatto di lavoro stipulato il 7/9/2023 con l’I.C.“[OSCURATO:PERSONA]”, giudicando inidonei ai finidell’iscrizione l’attestato di qualifica professionaleacconciatore di durata biennale, e l’attestato dispecializzazione professionale di acconciatore, di durataannuale, conseguiti presso un ente formativo accreditatodalla Regione Calabria, rispetto a quanto prescritto dall’art.2,comma 5, lett. G del DM n.50/2021, che imponeva,alternativamente, il possesso di:1. Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istitutoprofessionale, o certificato di competenze relativo al primotriennio del percorso di studi di cui al d.lgs.n. 61/2017 - conpromozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimentodelle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie peril superamento del predetto periodo di istruzione;2. diploma di maestro d'arte3. diploma di scuola magistrale per l'infanzia4. qualsiasi diploma di maturità5. attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambidi durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni»3. La domanda, volta al reinserimento in graduatoriaprevia disapplicazione del decreto, al ripristino del rapportoed all’attribuzione del relativo punteggio, era stata accolta inNumero registro generale 1590/2026primo grado cautelare, respinta in sede di reclamoN,u mero sezionale 3163/2026Numero di raccolta generale 24191/2026nuovamente accolta con la sentenza di primo grado di merito,Data pubblicazione 29/07/2026sull’assunto che i due titoli, sommati, integrassero il trienniorichiesto dal n. 5 della disposizione sopra citata. [OSCURATO:PERSONA] valorizzato il fatto che l’art. 3 della legge n.174/2005consentiva espressamente che l’attività di acconciatorepotesse essere esercitata dopo un corso di qualificazionebiennale seguito, previo esame intermedio, da un corso dispecializzazione annuale.4. La Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dalMinistero, perché la lettera della disposizione di cui al n.5 erachiara nel senso della necessità che l’attestato fosseconseguito all’esito di un corso triennale, in prevalenzateorico. Caruso aveva superato un corso biennale, ed ilsuccessivo corso annuale di specializzazione,prevalentemente pratico, non era utile ad integrare lafattispecie, valendo solo ai fini dell’abilitazione all’eserciziodella professione. Il percorso formativo richiesto dal DMdoveva essere omogeneamente triennale, e non ammettevaequipollenti, tantomeno quello di specie, nel quale il corsoannuale poteva essere sostituito da una esperienzalavorativa.5. Per la cassazione della sentenza ricorre FortunatoCaruso con atto affidato a tre motivi.6. Resiste il Ministero dell’Istruzione e del Merito concontroricorso.7. Il ricorrente ha presentato memoria.8. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 12 preleggi, 2 del DM n. 50/2021, 1, 12 e 14 della leggen. 845/1978, 22 della L.R. Calabria n.18/1985.Numero registro generale 1590/2026Numero sezionale 3163/2026Ci censura l’interpretazione data dalla Corte territorialeNu amle rDo dMi ra,c colta generale 24191/2026Data pubblicazione 29/07/2026perché: a) non desumibile dal dato letterale, quanto allapretesa omogeneità del percorso triennale; b) quanto alcriterio teleologico, non considera che la legge n.845/1978(legge-quadro in materia di formazione professionale) mira apromuovere la formazione e l’elevazione professionale deilavoratori, e persegue il fine mediante corsi volti alconseguimento di una qualifica. In base a detta legge, la L.R.Calabria n.18/1985 prevede, all’art.22, comma 1, il rilascio,a seguito del superamento di prove finali, di attestati diqualifica o specializzazione. A questi si è aggiunto, con lalegge n.174/2005, l‘attestato di qualifica e quello dispecializzazione di “acconciatore”, richiedente un percorsocomunque triennale il cui superamento è richiesto perconseguire la relativa abilitazione professionale.Erroneamente, poi, la Corte territoriale aveva valorizzato ilfatto che il terzo anno potesse consistere in una esperienzalavorativa, visto che nessuna disposizione distingueva tracontenuto teorico o pratico della formazione, e che comunqueil ricorrente aveva frequentato, con esito positivo, il terzoanno di corso.2. Il motivo è infondato.3. L’art.2, comma 5, lett. G del DM n.50/2021, nelrichiedere il possesso di «attestati e/o diplomi di qualificaprofessionale, entrambi di durata triennale, rilasciati oriconosciuti dalle regioni» è chiaro, secondo il suo tenoreletterale, nel consentire l’accesso ai soli soggetti in possessodi un titolo di formazione professionale di durata triennale. Ildato esegetico trova conferma negli altri titoli previsti, tutti didurata almeno triennale.La stessa legge n.174/2005 che disciplina la professione diacconciatore, nel prevedere, all’art.3, comma 1, che «Peresercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguireNumero registro generale 1590/2026Numero sezionale 3163/2026un'apposita abilitazione professionale previo superamNeumnetroo d id raic colta generale 24191/2026Data pubblicazione 29/07/2026un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della duratadi due anni, seguito da un corso di specializzazione dicontenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo diinserimento della durata di un anno presso un'impresa diacconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni pressoun'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinqueanni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazioneteorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, daeffettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da unrapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio1955, n.25 , e successive modificazioni, della durata previstadal contratto nazionale di categoria» indica chiaramente allalettera a) che il corso di formazione è biennale, mentre ilsuccessivo titolo di specializzazione ( necessario per laprofessione di acconciatore) è autonomo e distinto rispetto aquello di qualificazione, tanto che può essere sostituito dalsemplice inserimento presso un’impresa di acconciatura.Gli argomenti svolti in senso contrario dal ricorrente nel sensodella pretesa necessità di una interpretazione teleologica allaluce della natura della formazione professionale e sullacompetenza regionale poggiano in sostanza su una indebitasovrapposizione tra i requisiti richiesti per l’esercizio dellaprofessione e i requisiti richiesti per l’inserimento nellegraduatorie dei collaboratori scolastici, non considerando chequesti ultimi sono regolati unicamente dall’ordinamentoscolastico.4. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2699e 2700 c.c., e 116 c.p.c..Numero registro generale 1590/2026Numero sezionale 3163/2026Si sostiene che la Corte territoriale abbia negato il vNaulmoerroe d id raic colta generale 24191/2026Data pubblicazione 29/07/2026prova legale della certificazione regionale del 30/10/2024,che richiamava l’art.2, comma 5, lett. G) del DM.5. Il motivo è infondato perché ai sensi dell’art. 2700 c.c.l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dellaprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo haformato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fattiche il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dalui compiuti, ma non ha alcuna fede privilegiata quanto allevalutazioni giuridiche in esso contenute (Cass. n. 8021/99),ed in genere per i giudizi (tra le tante, Cass. n. 29320/2022),quale è quello che il ricorrente pretende essere vincolanteriguardo alla valutabilità congiunta dei due attestati ai finidella iscrizione nelle graduatorie scolastiche.6. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.Il fatto decisivo sarebbe che il certificato regionale attestavache i due certificati integravano un unico attestato triennale.7. Il motivo è inammissibile perchè il certificato inquestione è stato esaminato, e il fatto difetta di decisivitàsecondo quanto sopra rilevato al punto 5 della presentesentenza.8. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 percompensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàNumero registro generale 1590/2026Numero sezionale 3163/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tiNtuomloero did raic colta generale 24191/2026Data pubblicazione 29/07/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienzapubblica del 1° luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]