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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 25502/2025

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29149/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come daprocura in calce al ricorso, elettivamente d omiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] delle Fornaci n.38 pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] –Furto di merce – Subingresso -Manleva.

CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 30 , presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 71, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; avverso la sentenza 2960/2022 della Corte d’appello di MILANO , pubblicata in data22 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. ex art 1916 c.c. dinanzi al Tribunale di Como deducendo di essere subentrata, entro i limiti dell’importo di euro 62.486,22 (da essa versati a titolo di indennizzo), nel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di UBV per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale relativo ad un contratto di trasporto; in fatto, esponeva che nel maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva conferito a [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente fusa mediante incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) l’ incarico di trasporto internazionale avente ad oggetto una serie di rotoli di tessuto del valore complessivo di euro 78.108,77; tale carico però, affidato da [OSCURATO:SOCIETA] al subvettore Meg-[OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], non era mai giunto a destinazione; conseguentemente, la mittente aveva presentato denuncia per furto; tanto premesso in fatto, chiedeva la condanna della convenuta, in ragione della sua condotta gravemente colposa, al risarcimento del danno, oltre ad interessi nella misura del 5% annuo, ai sensi dell’art 27 Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 1956 (Convention des Marchandises par Route- CMR) dal giorno del reclamo in data 28.05.2013 al saldo; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva negando la propria responsabilità, avendo ella affidato a Meg – [OSCURATO:PERSONA] la gestione delle operazioni di trasporto e chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento entro il limite di cui all’art. 23 della CMR, non sussistendo colpa grave; veniva inoltre autorizzata alla chiamata in causa di SIAT – Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., per essere da questa garantitae manlevata; si costituivain giudizio la Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., la quale contestava in via preliminare l’operatività della garanzia assicurativa, avendo [OSCURATO:SOCIETA] omesso di compiere gli atti necessari a salvaguardare l’azione di rivalsa dell’assicuratore e eccepiva inoltre la prescrizione del diritto all’indennizzo dato che il fatto risaliva al 2013; nel merito, contestava la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA], essendosi essa limitata a svolgere attività di spedizioniere; deduceva la responsabilità esclusiva del mittente per aver omesso di effettuare le necessarie verifiche ed annotazioni sull’identità dell’autista cui era stato affidato l’incarico; chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e di quella di garanzia, invocando, in ogni caso, l’applicazione dei limiti del risarcimento del danno ex artt. 23 c. 3 CMR e art. 1696 c.c.; chiedeva , infine , di applicarsi o lo scoperto di polizza del 20% per “perdite e danni CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi derivanti da dolo o appropriazione indebita di dipendenti della contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipendenti” e per “perdite e danni derivanti da colpa grave della Contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipendenti” o, in subordine, lo scoperto del 10% previsto per le ipotesi di “furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento”; il Tribunale di Como con sentenza n. 1148/2021 accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] riconoscendo la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]ex recepto in quanto vettore, responsabilità che si estendeva sia a norma del codice civile sia della CMR ai danni derivanti da azioni od omissioni dei dipendenti e finanche del subvettore come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass.

S ez. 3 , 29 maggio 2018, n.13374; Cass. Sez. 3 , 12 dicembre 2003, n.19050; Cass. Sez. 3 , 17 aprile 1992, n.4728) , essendo pacifica la circostanza che il carico non fosse mai giunto a destinazione (come provato dalla denuncia-querela di furto presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 24.05.2013 e dalla lettera di contestazione inviata a Meg) e ritenendo alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, che tale furto non costituisse integrazione di caso fortuito, ai sensi dell’art.1693 c.c.; non riteneva,poi, provata la negligenza del mittente nella fase di consegna al subvettore e pertanto, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quantificato, in applicazione dell’art. 23 CMR, in euro 50.019,27 (sulla base del peso della merce di kg. 5.361,40), oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura del 5% annuo, come previsto dall’art. 27 CMR, con decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto al vettoreeffettuato in data29.05.2013; respingeva poi l’eccezione preliminare di SIAT relativa alla prescrizione del diritto all’indennizzo a favore dell’assicurato, dato che il termine di applicazione breve CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi previsto dall’art. 2952, c.2 , c.c. decorreva non dalla data del sinistro, ma dal giorno in cui il terzo aveva promosso azione risarcitoria nei confronti dell’assicurato (Cass. sez. 3, 15 giugno 2020, n. 11581); inoltre,riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse compiuto gli atti necessari a tutelare l’azione di rivalsa di SIAT nei confronti del sub-vettore Meg; di conseguenza, condannava SIAT a garantire UBV rispetto alle somme da essa dovute, a titolo di risarcimento, a [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi applicare lo scoperto del 10% indicato dal contratto di polizza per le ipotesi di “furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento”; le spese processuali, seguendo la soccombenza, venivano poste a carico di parte convenutadi UBV in favore di [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla domanda principale e a carico della terza chiamata Siat, con riferimento alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo.

2. la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannatoUBV [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di € 62.486,22, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (29.05.2013) al saldo;ha accolto parzialmente l’appello principale di SIAT - Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., determina ndo la manleva in euro 49.988,98, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (28.05.2013) al saldo; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. quantificate come da dispositivo e ha condannato Siat al pagamento delle spese di lite in favore di UBV liquidate come da dispositivo. 3.avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi d'impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorsoGENERALI ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.“note scritte”.

Considerato che 1.con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. , società ricorrent e , denuncia l’“Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata dimostrazione della ricezione da parte del destinatario dei reclami scritti inviati da UBV nei confronti del vettore ai sensi dell’art. 32 CMR.”; in particolare, osserva che la Corte d’a ppello non avrebbe motivato circa la mancata dimostrazione della ricezione delle raccomandate asseritamente inviate dalla propria assicurata UBV al vettore responsabile del trasporto, rivolgendo la propria attenzione, invece, all'efficacia del testo delle medesime a interrompere il termine di prescrizione previsto dalla CMR (Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada 19/05/1956 resa esecutiva in Italia con l. 6/12/1960 n. 1621)travisando in proposito le difese formulate ; difatti, tali difese non riguardavano il contenuto delle comunicazioni inviato dall'assicurata (un ico punto preso in considerazione dalla sentenza impugnata), avevano bensì ad oggetto la circostanza che le medesime, non essendo mai state ricevute dalla destinataria, non avessero alcun valore utile all'interruzione del termine di prescrizione previsto dalla CMR con riferimento ai diritti nascenti dal relativo contratto di trasporto; inoltre , la società odierna ricorrente contesta la motivazione data sul punto dal Giudice d’appello, che sostiene che SIAT, una volta convenuta da UBV, aveva il diritto di chiamare a sua volta in causa il vettore: infatti, ogni diritto nei CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi confronti di quest'ultimo spettava unicamente a UBV, che non aveva mai denunciato il sinistro fino alla chiamata in causa di SIAT e, pertanto, men che meno, aveva ceduto i propri diritti nei confronti del vettore a favore del proprio assicuratore, legittimando quest'ultimo alla chiamata in causa del medesimo; quindi, stante il mancato ricevimento da parte del vettore delle comunicazioni di interruzione della prescrizione, in realtà UBV non vantava già all'epoca alcun diritto nei confronti dello stesso, con ogni conseguenza circa la copertura del sinistro ai sensi di polizza nonché dell'art. 1916, comma3, c.c.; 2.con il secondo motivo, la s o cietà ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 32 CMR.”; in aggiunta a quanto dedotto con il precedente motivo, a parere dellaricorrente, a voler seguire quanto motivato dalla decisione impugnata, un vettore che non ha mai ricevuto la comunicazione di responsabilizzazione inviatagli dal danneggiato non avrebbe la possibilità di rispondere al fine di consentire il decorso del termine previsto dall'art. 32 CMR, risultando soggetto, vita natural durante , agli addebiti della propria controparte contrattuale; da qui emergerebbe il travisamento del dettato del richiamato art. 32 della Convenzione citata;

3. con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’“Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in merito alla domanda di SIAT di rimessione in termini con riferimento alla prova delegata richiesta in primo grado.”; in particolare , evidenzia che la decisione di appello hapotuto addossare ogni responsabilità in capo a UBV proprio in ragione del fatto che nessun elemento probatorio di senso contrario sia stato acquisito agli atti, anche a causa della declaratoria di decadenza dalla prova e dal CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi mancato pronunciamento in ordine all'istanza di rimessione in termini avanzata da SIAT;

4. con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta la’“violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 112 c.p.c.”; nello specifico,denuncia che la Corte d ’a ppello di Milano è incorsa nelvizio di extra petitum , riformando la sentenza di primo grado anche con riferimento alle spese liquidate a favore di UBV,pur in assenza di alcuna domanda in tal senso avanzata dalla medesima;

5. i motivi primo e secondo del ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati perché all’evidenza connessi, non sono fondati in quanto non sussistono né il paventato omesso esame né la lamentata violazione di legge; contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, va evidenziato che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la prima lettera di contestazione del vettore Italtrans po rt s.r.l. rivolta al subvettore MEG fosse idonea a sospendere la prescrizione annuale prevista dalla CMR ( Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada,resa esecutiva in Italia con l. n. 1621 del 1960) e che la successivamissiva fosse invece idonea a costituire in mora il debitore (pag. 6 della sentenza impugnata); la Corte d’appello ha dato altresì conto sul punto di uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il dettato del richiamato art. 32 della Convenzione CMR (applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio) va interpretato nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma terzo del detto articolo si riferisce, testualmente, alla sospensione della "prescription" dell'azione - richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi con la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione";viceversa, la seconda parte del terzo comma dello stesso articolo si riferisce al la disciplina dell'interruzione, e richiama anch'essa la legge interna del giudice ("il en est de méme") con espresso riferimento alla disciplina della "interruption"; ne consegue che, dal coordinamento tra il secondo ed il terzo comma del ricordato art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la prescrizione) (in tal senso, Cass. 07/04/2005, n. 7258; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3, 06/07/2020 n. 13891); parte ricorrente con la censur a prospettat a di omesso esame mostra , per un verso , di non confrontarsi con la ratio decidendidella Corte d’appello e, per l’altro, prospetta un profilo di violazione dell’art. 32 della Convenzione soltanto formale riguardo “alla mancata dimostrazione della ricezione” da parte del destinatario dei reclami inviati dal vettore, che disvela l’evidente intento di ottenere un’alternativa ricostruzione della vicenda sottesa al presente giudizio inammissibile in questa CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sede di legittimità e, come veduto, adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito; 6.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile; ritiene il Collegio sufficiente sul punto richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia(tra tante, Cass. Sez. 2, 04/10/2011n. 20311; Cass. Sez. 1, 13/10/2017n. 24155); il vizio di omessa pronuncia, d'altronde, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito; il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale — infatti —non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. Sez. 1, 28/03/2014 n. 7406); nondimeno, anche avuto riguardo al principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. n. 452/2015; Cass. n. 16254/2012; Cass. n.

CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 11756/2006), non v'è dubbio che nellaspecie in esame il vizio non ricorra, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto «venendo agli altri motivi di doglianza proposti da SIAT” (pag. 8 della sentenza impugnata) che non sussistesse la responsabilità per colpa del subvettore MEG, ritenendo il comportamento adottato da [OSCURATO:SOCIETA] gravemente colposo “in quanto non è stato funzionale a prevenire l’apprensione della merce da parte di un soggetto non identificato”»(pag. 9 della sentenza impugnata), adottando dunque un’argomentazione assorbente con ri guardo alla responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] incorporata da [OSCURATO:PERSONA],che in qualità di vettore era responsabile delle verifiche sui mezzi ed il personale dei sub vettori incaricati (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);

7. ilquarto motivo di ricorso non è f on d ato ; soccorre in proposito il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese,la relativa decisione può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Ne consegue, a tale stregua -ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivointerno dell'art. 336, co. 1, c.p.c., in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - , che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna; con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004); nel caso in esame , il giudice d'appello, dopo aver confermato la statuizione del primo giudice, in relazione al punto concernente il riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] (assicurata da SIAT), ha accolto parzialmente la domanda di SIAT applicando lo scoperto previsto dalla polizza assicurativa nella percentuale del 20%, rideterminando l’importo della manleva, olt r e interessi , cui è tenuta SIAT; nel contempo, la Corte d’appello ha accolto il ricorso incidentaledi [OSCURATO:SOCIETA]. che contestava integralmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo riconoscersi la colpa grave del vettore nonché il ricalcolo dell’indennizzo perché erroneamente liquidato dal primo giudice; ciò posto, correttamenteil giudice d'appello ha modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per l’appellante principale , tenuto conto della proposizione dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (v., su tale ultimo punto, Sez.

L, 06/10/2004n. 19937; Cass. Sez. 3,29/10/2019 n. 27606 ); 8.il ricorso va rigettato; non sussistono invece, a giudizio del Collegio , i presupposti per la condanna del la società ricorrente, nella CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., come invece chiesto dalla controricorrent e [OSCURATO:SOCIETA]. (in controricorso pag. 13). le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenzae vengono poste a carico della società ricorrente in favore delle part i controricorrent i così come liquidate in dispositivo; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della part e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge ed in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29149/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come daprocura in calce al ricorso, elettivamente d omiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] delle Fornaci n.38 pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] –Furto di merce – Subingresso -Manleva. CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 30 , presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 71, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; avverso la sentenza 2960/2022 della Corte d’appello di MILANO , pubblicata in data22 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. ex art 1916 c.c. dinanzi al Tribunale di Como deducendo di essere subentrata, entro i limiti dell’importo di euro 62.486,22 (da essa versati a titolo di indennizzo), nel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di UBV per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale relativo ad un contratto di trasporto; in fatto, esponeva che nel maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva conferito a [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente fusa mediante incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) l’ incarico di trasporto internazionale avente ad oggetto una serie di rotoli di tessuto del valore complessivo di euro 78.108,77; tale carico però, affidato da [OSCURATO:SOCIETA] al subvettore Meg-[OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], non era mai giunto a destinazione; conseguentemente, la mittente aveva presentato denuncia per furto; tanto premesso in fatto, chiedeva la condanna della convenuta, in ragione della sua condotta gravemente colposa, al risarcimento del danno, oltre ad interessi nella misura del 5% annuo, ai sensi dell’art 27 Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 1956 (Convention des Marchandises par Route- CMR) dal giorno del reclamo in data 28.05.2013 al saldo; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva negando la propria responsabilità, avendo ella affidato a Meg – [OSCURATO:PERSONA] la gestione delle operazioni di trasporto e chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento entro il limite di cui all’art. 23 della CMR, non sussistendo colpa grave; veniva inoltre autorizzata alla chiamata in causa di SIAT – Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., per essere da questa garantitae manlevata; si costituivain giudizio la Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., la quale contestava in via preliminare l’operatività della garanzia assicurativa, avendo [OSCURATO:SOCIETA] omesso di compiere gli atti necessari a salvaguardare l’azione di rivalsa dell’assicuratore e eccepiva inoltre la prescrizione del diritto all’indennizzo dato che il fatto risaliva al 2013; nel merito, contestava la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA], essendosi essa limitata a svolgere attività di spedizioniere; deduceva la responsabilità esclusiva del mittente per aver omesso di effettuare le necessarie verifiche ed annotazioni sull’identità dell’autista cui era stato affidato l’incarico; chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e di quella di garanzia, invocando, in ogni caso, l’applicazione dei limiti del risarcimento del danno ex artt. 23 c. 3 CMR e art. 1696 c.c.; chiedeva , infine , di applicarsi o lo scoperto di polizza del 20% per “perdite e danni CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi derivanti da dolo o appropriazione indebita di dipendenti della contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipendenti” e per “perdite e danni derivanti da colpa grave della Contraente, di terzi corrispondenti o vettori e rispettivi dipendenti” o, in subordine, lo scoperto del 10% previsto per le ipotesi di “furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento”; il Tribunale di Como con sentenza n. 1148/2021 accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] riconoscendo la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]ex recepto in quanto vettore, responsabilità che si estendeva sia a norma del codice civile sia della CMR ai danni derivanti da azioni od omissioni dei dipendenti e finanche del subvettore come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. S ez. 3 , 29 maggio 2018, n.13374; Cass. Sez. 3 , 12 dicembre 2003, n.19050; Cass. Sez. 3 , 17 aprile 1992, n.4728) , essendo pacifica la circostanza che il carico non fosse mai giunto a destinazione (come provato dalla denuncia-querela di furto presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 24.05.2013 e dalla lettera di contestazione inviata a Meg) e ritenendo alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, che tale furto non costituisse integrazione di caso fortuito, ai sensi dell’art.1693 c.c.; non riteneva,poi, provata la negligenza del mittente nella fase di consegna al subvettore e pertanto, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quantificato, in applicazione dell’art. 23 CMR, in euro 50.019,27 (sulla base del peso della merce di kg. 5.361,40), oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura del 5% annuo, come previsto dall’art. 27 CMR, con decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto al vettoreeffettuato in data29.05.2013; respingeva poi l’eccezione preliminare di SIAT relativa alla prescrizione del diritto all’indennizzo a favore dell’assicurato, dato che il termine di applicazione breve CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi previsto dall’art. 2952, c.2 , c.c. decorreva non dalla data del sinistro, ma dal giorno in cui il terzo aveva promosso azione risarcitoria nei confronti dell’assicurato (Cass. sez. 3, 15 giugno 2020, n. 11581); inoltre,riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse compiuto gli atti necessari a tutelare l’azione di rivalsa di SIAT nei confronti del sub-vettore Meg; di conseguenza, condannava SIAT a garantire UBV rispetto alle somme da essa dovute, a titolo di risarcimento, a [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi applicare lo scoperto del 10% indicato dal contratto di polizza per le ipotesi di “furto, ammanchi, mancata consegna, smarrimento”; le spese processuali, seguendo la soccombenza, venivano poste a carico di parte convenutadi UBV in favore di [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla domanda principale e a carico della terza chiamata Siat, con riferimento alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo. 2. la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannatoUBV [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di € 62.486,22, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (29.05.2013) al saldo;ha accolto parzialmente l’appello principale di SIAT - Società Italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., determina ndo la manleva in euro 49.988,98, oltre a interessi nella misura del 5% annuo dal giorno del reclamo (28.05.2013) al saldo; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. quantificate come da dispositivo e ha condannato Siat al pagamento delle spese di lite in favore di UBV liquidate come da dispositivo. 3.avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi d'impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorsoGENERALI ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.“note scritte”. Considerato che 1.con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. , società ricorrent e , denuncia l’“Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata dimostrazione della ricezione da parte del destinatario dei reclami scritti inviati da UBV nei confronti del vettore ai sensi dell’art. 32 CMR.”; in particolare, osserva che la Corte d’a ppello non avrebbe motivato circa la mancata dimostrazione della ricezione delle raccomandate asseritamente inviate dalla propria assicurata UBV al vettore responsabile del trasporto, rivolgendo la propria attenzione, invece, all'efficacia del testo delle medesime a interrompere il termine di prescrizione previsto dalla CMR (Convenzione di Ginevra concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada 19/05/1956 resa esecutiva in Italia con l. 6/12/1960 n. 1621)travisando in proposito le difese formulate ; difatti, tali difese non riguardavano il contenuto delle comunicazioni inviato dall'assicurata (un ico punto preso in considerazione dalla sentenza impugnata), avevano bensì ad oggetto la circostanza che le medesime, non essendo mai state ricevute dalla destinataria, non avessero alcun valore utile all'interruzione del termine di prescrizione previsto dalla CMR con riferimento ai diritti nascenti dal relativo contratto di trasporto; inoltre , la società odierna ricorrente contesta la motivazione data sul punto dal Giudice d’appello, che sostiene che SIAT, una volta convenuta da UBV, aveva il diritto di chiamare a sua volta in causa il vettore: infatti, ogni diritto nei CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi confronti di quest'ultimo spettava unicamente a UBV, che non aveva mai denunciato il sinistro fino alla chiamata in causa di SIAT e, pertanto, men che meno, aveva ceduto i propri diritti nei confronti del vettore a favore del proprio assicuratore, legittimando quest'ultimo alla chiamata in causa del medesimo; quindi, stante il mancato ricevimento da parte del vettore delle comunicazioni di interruzione della prescrizione, in realtà UBV non vantava già all'epoca alcun diritto nei confronti dello stesso, con ogni conseguenza circa la copertura del sinistro ai sensi di polizza nonché dell'art. 1916, comma3, c.c.; 2.con il secondo motivo, la s o cietà ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 32 CMR.”; in aggiunta a quanto dedotto con il precedente motivo, a parere dellaricorrente, a voler seguire quanto motivato dalla decisione impugnata, un vettore che non ha mai ricevuto la comunicazione di responsabilizzazione inviatagli dal danneggiato non avrebbe la possibilità di rispondere al fine di consentire il decorso del termine previsto dall'art. 32 CMR, risultando soggetto, vita natural durante , agli addebiti della propria controparte contrattuale; da qui emergerebbe il travisamento del dettato del richiamato art. 32 della Convenzione citata; 3. con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’“Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in merito alla domanda di SIAT di rimessione in termini con riferimento alla prova delegata richiesta in primo grado.”; in particolare , evidenzia che la decisione di appello hapotuto addossare ogni responsabilità in capo a UBV proprio in ragione del fatto che nessun elemento probatorio di senso contrario sia stato acquisito agli atti, anche a causa della declaratoria di decadenza dalla prova e dal CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi mancato pronunciamento in ordine all'istanza di rimessione in termini avanzata da SIAT; 4. con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta la’“violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 112 c.p.c.”; nello specifico,denuncia che la Corte d ’a ppello di Milano è incorsa nelvizio di extra petitum , riformando la sentenza di primo grado anche con riferimento alle spese liquidate a favore di UBV,pur in assenza di alcuna domanda in tal senso avanzata dalla medesima; 5. i motivi primo e secondo del ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati perché all’evidenza connessi, non sono fondati in quanto non sussistono né il paventato omesso esame né la lamentata violazione di legge; contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, va evidenziato che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la prima lettera di contestazione del vettore Italtrans po rt s.r.l. rivolta al subvettore MEG fosse idonea a sospendere la prescrizione annuale prevista dalla CMR ( Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada,resa esecutiva in Italia con l. n. 1621 del 1960) e che la successivamissiva fosse invece idonea a costituire in mora il debitore (pag. 6 della sentenza impugnata); la Corte d’appello ha dato altresì conto sul punto di uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il dettato del richiamato art. 32 della Convenzione CMR (applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio) va interpretato nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma terzo del detto articolo si riferisce, testualmente, alla sospensione della "prescription" dell'azione - richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi con la regola generale in base alla quale "i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione";viceversa, la seconda parte del terzo comma dello stesso articolo si riferisce al la disciplina dell'interruzione, e richiama anch'essa la legge interna del giudice ("il en est de méme") con espresso riferimento alla disciplina della "interruption"; ne consegue che, dal coordinamento tra il secondo ed il terzo comma del ricordato art. 32, si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l'effetto di interrompere la prescrizione) (in tal senso, Cass. 07/04/2005, n. 7258; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 3, 06/07/2020 n. 13891); parte ricorrente con la censur a prospettat a di omesso esame mostra , per un verso , di non confrontarsi con la ratio decidendidella Corte d’appello e, per l’altro, prospetta un profilo di violazione dell’art. 32 della Convenzione soltanto formale riguardo “alla mancata dimostrazione della ricezione” da parte del destinatario dei reclami inviati dal vettore, che disvela l’evidente intento di ottenere un’alternativa ricostruzione della vicenda sottesa al presente giudizio inammissibile in questa CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sede di legittimità e, come veduto, adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito; 6.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile; ritiene il Collegio sufficiente sul punto richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia(tra tante, Cass. Sez. 2, 04/10/2011n. 20311; Cass. Sez. 1, 13/10/2017n. 24155); il vizio di omessa pronuncia, d'altronde, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito; il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale — infatti —non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. Sez. 1, 28/03/2014 n. 7406); nondimeno, anche avuto riguardo al principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. n. 452/2015; Cass. n. 16254/2012; Cass. n. CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 11756/2006), non v'è dubbio che nellaspecie in esame il vizio non ricorra, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto «venendo agli altri motivi di doglianza proposti da SIAT” (pag. 8 della sentenza impugnata) che non sussistesse la responsabilità per colpa del subvettore MEG, ritenendo il comportamento adottato da [OSCURATO:SOCIETA] gravemente colposo “in quanto non è stato funzionale a prevenire l’apprensione della merce da parte di un soggetto non identificato”»(pag. 9 della sentenza impugnata), adottando dunque un’argomentazione assorbente con ri guardo alla responsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] incorporata da [OSCURATO:PERSONA],che in qualità di vettore era responsabile delle verifiche sui mezzi ed il personale dei sub vettori incaricati (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); 7. ilquarto motivo di ricorso non è f on d ato ; soccorre in proposito il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese,la relativa decisione può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue, a tale stregua -ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivointerno dell'art. 336, co. 1, c.p.c., in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - , che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna; con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004); nel caso in esame , il giudice d'appello, dopo aver confermato la statuizione del primo giudice, in relazione al punto concernente il riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] (assicurata da SIAT), ha accolto parzialmente la domanda di SIAT applicando lo scoperto previsto dalla polizza assicurativa nella percentuale del 20%, rideterminando l’importo della manleva, olt r e interessi , cui è tenuta SIAT; nel contempo, la Corte d’appello ha accolto il ricorso incidentaledi [OSCURATO:SOCIETA]. che contestava integralmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo riconoscersi la colpa grave del vettore nonché il ricalcolo dell’indennizzo perché erroneamente liquidato dal primo giudice; ciò posto, correttamenteil giudice d'appello ha modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per l’appellante principale , tenuto conto della proposizione dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (v., su tale ultimo punto, Sez. L, 06/10/2004n. 19937; Cass. Sez. 3,29/10/2019 n. 27606 ); 8.il ricorso va rigettato; non sussistono invece, a giudizio del Collegio , i presupposti per la condanna del la società ricorrente, nella CC 17.06.2025 Ric. n. 29149/2022 Pres G.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., come invece chiesto dalla controricorrent e [OSCURATO:SOCIETA]. (in controricorso pag. 13). le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenzae vengono poste a carico della società ricorrente in favore delle part i controricorrent i così come liquidate in dispositivo; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della part e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge ed in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15
Sentenza Cassazione n. 25502/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris