CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 1964
Cassazione n. 44652/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: (5 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12/11/1964; avverso la sentenza del 14/1/2021 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse per l'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione continuata a mezzo stampa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] attraverso alcuni articoli pubblicati sul quotidiano "La provincia di Cosenza" nei quali venivano riportati fatti e commenti offensivi della reputazione della persona offesa ad oggetto l'attività come magistrato del pubblico ministero della medesima. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con i primi due eccepisce l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto privo dell'avviso che non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza ai sensi degli artt. 420-bis e ss. c.p.p. Inoltre la Corte territoriale avrebbe immotivatamente ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.p. in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui non prevede che il decreto contenga i medesimi avvisi indicati dall'art. 419 c.p.p. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la nullità anche della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello, effettuata irritualmente ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. non avendo il Carchidi mai dichiarato od eletto domicilio all'indirizzo indicato nell'atto e non essendo comunque stata tentata la suddetta notifica presso la sua residenza. Il ricorrente lamenta altresì di non aver potuto svolgere analoga eccezione nel giudizio d'appello in quanto la sua istanza di trattazione orale è stata respinta dalla Corte in quanto ritenuta tardiva in quanto presentata solo sette giorni prima della data fissata per l'udienza, ma senza tenere conto del fatto che tale ritardo era dovuto a quello del Procuratore Generale nel deposito delle sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 2. L'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per omessa notifica all'imputato del relativo avviso di fissazione è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento come in questo caso - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. Un., n. 39061 del 16/7/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329). Onere che il ricorrente non ha all'evidenza assolto, limitandosi ad enunciare il vizio dedotto, senza nemmeno precisare se e in che termini la notifica sia stata tentata, né tantonneno documentare il fatto processuale eccepito, non riscontrabile da questa Corte posto che gli atti dell'udienza preliminare sono confluiti dopo la sua celebrazione nel fascicolo del pubblico ministero e dunque non sono rinvenibili tra quelli trasmessi dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata. 3. Infondate sono le ulteriori eccezioni sollevate con i primi due motivi. Dall'esame degli atti emerge come il decreto che dispone il giudizio contenga l'avviso rivolto all'imputato che non comparendo si sarebbe proceduto in sua assenza, talchè la mera omissione delle norme di riferimento è del tutto irrilevante ai fini della compiuta informazione sulle conseguenze della scelta processuale che egli intendesse operare, rimanendo dunque escluso che tale omissione infici la validità del decreto. Conseguentemente irrilevante, come correttamente ritenuto dal giudice dell'appello, era la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in merito al mancato aggiornamento della formulazione dell'alt. 429 c.p.p., posto che per l'appunto, nella specie si è proceduto ad avvisare l'imputato delle menzionate conseguenze. 4. Manifestamente infondata è infine l'ultima eccezione proposta dal ricorrente. Dagli atti risulta che originariamente l'udienza per la celebrazione del giudizio d'appello era stata fissata per il 22 ottobre 2020 e che la notifica all'imputato della relativa citazione veniva tentata presso un domicilio al quale risultava irreperibile e successivamente effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., come eccepito dal ricorrente, Questi però omette di riportare quanto accaduto successivamente, ossia che alla citata udienza la Corte territoriale ha rilevato l'irregolarità della notifica ed ha rinviato all'udienza del 14 gennaio 2021 disponendo la rinnovazione della citazione dell'imputato per quella data, la cui notifica, questa volta, veniva tentata presso la residenza del Carchidi in Castrolibero, via [OSCURATO:PERSONA], dove però egli risultava temporaneamente assente, come si evince dalla relata di notificazione. Veniva dunque immesso avviso nella cassetta postale dell'imputato ed allo stesso indirizzo veniva spedita la rituale raccomandata con l'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale, dove la procedura di notifica si completava per compiuta giacenza. E' dunque escluso che che si versi in ipotesi di omessa notifica come eccepito. Né ha pregio l'ulteriore deduzione difensiva relativa al presunto impedimento per il difensore di avanzare istanza di discussione orale all'udienza del 14 gennaio 2021 al fine di illustrare la nullità eccepita in questa sede (che, peraltro, se fosse stata fondata sarebbe comunque tempestiva in quanto assoluta). Infatti, nella stessa impostazion ._,.del legislatore, è irrilevante, ai fini della tempestiva presentazione della suddetta istanza, il deposito delle conclusioni della parte pubblica, posto che l'art. 23-bis I. n. 176/2020 stabilisce un termine per la presentazione di queste ultime con scadenza successiva a quello per la presentazione della richiesta del difensore. Né potrebbe essere altrimenti, posto che la pubblica accusa solo una volta spirato inutilmente anche per la difesa il termine per richiedere la trattazione orale è tenuto a predisporre per iscritto le proprie conclusioni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il