CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune di Grottaglie (TA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, con studio in Bari, alla via Peucetia n. 28, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1656, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.8.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Ici - Avviso di accertamento - Stima del valore di terreno “fabbricabile” - Ricorso all’equità sostitutiva - Non consentito. 1. Il Comune di Grottaglie (TA) notificava in data 12.10.2011, a [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n° PARZ. VERS. n. 8745 ICI, con il quale procedeva a recupero di maggiore ICI per l’anno 2006, per un valore dichiarato di Euro 6.133,24 (controric., p. 3). 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto denunciando, innanzitutto, la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione “in quanto era stata accertata un’area edificabile di mq. 8700 attribuendo allo stesso un valore di Euro 876.177,00 senza alcuna precisazione in merito alle ragioni ed ai criteri adottati”. La CTP accoglieva il ricorso affermando la carenza di motivazione dell’atto impositivo. 3. Il Comune di Grottaglie impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, insistendo sulla correttezza del proprio operato. La CTR, in accoglimento parziale dell’appello, deliberava che “in considerazione che con il nuovo P.R.G.,” rispetto al precedente, ai fini edificatori “la cubatura consentita è quasi la metà, il Collegio ridetermina il valore accertato nella misura del 40% l’imposta accertata” (sent. CTR, p. 3). 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grottaglie, affidandosi a due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste mediante controricorso la contribuente, la quale propone pure ricorso incidentale affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anche memoria ed istanza di riunione del presente giudizio ad altri pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto analoghe questioni di diritto. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] territoriale contesta la violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato su una questione, “la congruità del valore venale fissato dal Comune” (ric., p. 2), non devolutagli dalla contribuente, che “non aveva chiesto una diversa ed inferiore valutazione del suo terreno, sul presupposto che fosse edificabile in forza di P.r.g.” (ric., p. 6). 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il Comune censura la nullità della sentenza impugnata, per essere la CTR incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del D.Lgs. n. 504 del 1992, avendo la CTR individuato il valore venale del terreno “ignorando uno dei parametri specifici ivi previsti e cioè i prezzi di mercato emersi in corso di causa” (ric., p. 2). 3. Mediante il primo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto soddisfatto dal Comune l’onere motivazionale dell’atto impositivo. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR quale effetto della omessa pronuncia circa la contestazione ritualmente proposta dalla contribuente e relativa alla sostituzione della causa petendi della pretesa fiscale da parte dell’Amministrazione comunale. 5. Mediante il terzo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrente critica la violazione degli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., per avere la CTR rideterminato il valore venale del terreno sulla base di un valore di partenza meramente presunto dal Comune, senza tener conto delle allegazioni documentali offerte dalla contribuente. 6. Preliminarmente occorre rilevare che seppur si accogliesse l’istanza della controricorrente e ricorrente incidentale, che ha domandato la riunione del presente giudizio con altri due pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto analoghe questioni, non si raggiungerebbe lo scopo della trattazione contestuale di tutti i ricorsi pendenti tra le parti, perché risulta essere già passato in decisione il giudizio recante N.R.G. 6747/21, la cui decisione è in corso di pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno, per ragioni di sollecitudine della decisione, provvedere alla definizione di questo giudizio. 7. Con il proprio primo motivo di impugnazione il ricorrente Comune contesta, invocando la violazione di legge, che la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché la contribuente aveva sostenuto che il proprio terreno avrebbe dovuto essere qualificato come un’area agricola, tesi respinta dal giudice dell’appello, ma non aveva contestato il valore venale della superficie così come calcolato dall’Ente locale, in considerazione della natura fabbricabile del terreno in base al piano regolatore generale, e la CTR ha invece ritenuto di poter ridurre detto valore venale. 7.1. Occorre in proposito premettere che la contribuente aveva specificamente contestato di non essere affatto debitrice dell’Ici, nella misura richiesta dal Comune, perché il suo terreno aveva natura agricola. Avendo la CTR ritenuto, accogliendo le tesi del Comune, che la superficie in questione risultava edificabile, questo non eludeva la contestazione della contribuente in ordine al valore dell’area ed all’importo dell’imposta conseguenzialmente dovuta, elementi che il giudice dell’appello era tenuto a valutare. Non solo. Emerge dalla lettura della sentenza della CTR che “il Comune di Grottaglie … chiedeva che fosse accolto l’appello e, per l’effetto, dichiarare legittimo l’avviso di accertamento, in subordine, la rideterminazione del valore dell’area fabbricabile, con vittoria di spese ed onorari” (sent. CTR, p. 1) (evidenza aggiunta). Pertanto, il Comune non ha ragione di proporre la doglianza in esame, anche perché la questione controversa è stata coltivata dallo stesso Ente territoriale nel corso del processo. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto in parte inammissibile, e comunque deve ritenersi integralmente infondato. 8. Mediante il secondo mezzo di impugnazione il Comune critica la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione di legge, in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non aver applicato i criteri legali di determinazione del valore venale del terreno, operando piuttosto una valutazione equitativa. Invero, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per determinare la base imponibile, ai sensi della normativa vigente, la misura del valore venale del suolo deve essere ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato in riferimento alla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 8.1. In materia, questa Corte regolatrice intende assicurare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametrivincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche … la valutazione del Giudice di prime cure, che aveva ridotto "equitativamente" - nella misura del 20% - il valor e imponibile del terreno, è stata correttamente reputata illegittima dalla CTR in quanto si tratta di decisione che deve essere frutto di un giudizio estimativo, che non è riconducibile alla cd. equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo”, Cass. sez. V, 6.2.2018, n. 4952. 8.3. Il giudice della CTR ha correttamente respinto le censure mosse dalla contribuente, applicando i principi enunciati da questa Corte in materia di assoggettabilità ad ICI dei terreni “di fatto” non fabbricabili, ma tuttavia utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (cfr. Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814; conforme Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764). Il giudice dell’appello erra, però, liddove non applica i criteri di calcolo di cui all’art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 504 del 1992, a seguito di tale accertamento di edificabilità, nonostante risulti – anche dalla lettura della sentenza - che la CTR fosse in possesso di una pluralità di documenti: atto notarile di trasferimento di terreno limitrofo, relazione dell’Ufficio tecnico comunale, sentenza TAR, potenzialmente utilizzabili per effettuare detto calcolo. La CTR ha ritenuto, piuttosto, di poter pervenire ad una stima del valore sostanzialmente equitativa e non ancorata ai parametri legali, ed ha affermato che “è impossibile quantificare esattamente il valore venale di un’area fabbricabile, tuttavia, in sede di valutazione, la minor o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale del suolo edificatorio … con il nuovo P.R.G. la cubatura consentita è quasi la metà, il Collegio ridetermina il valore accertato nella misura del 40%” (sent. CTR, p. 4), senza peraltro che il giudice dell’appello abbia chiarito perché abbia ritenuto di discostarsi dai criteri legali di valutazione. Pertanto, il secondo motivo di impugnazione proposto dal Comune risulta fondato e deve essere accolto, cassandosi con rinvio la decisione impugnata. 9. I primi due motivi di ricorso incidentale proposti dalla contribuente possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione. Mediante gli stessi, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza pronunciata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto sufficientemente motivato l’atto impositivo emesso dal Comune di Grottaglie, nonostante il contenuto motivazionale fosse rappresentato essenzialmente da una serie di rinvii per relationem a delibere comunali, ed inoltre lamenta il mutamento della causa petendi operata dal Comune in corso di causa, anche mediante nuove produzioni documentali in sede di appello. 9.1. Le censure proposte dalla contribuente devono essere disattese. In primo luogo, come esattamente ritenuto dalla CTR, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento - come d’altronde anche riconosciuto e affermato dalla stessa contribuente -ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012). In secondo luogo, oggetto del contendere tra le parti è sempre stato il valore venale del terreno (acquisito che si tratta di area edificabile, sia in base al vecchio che al nuovo P.R.G.). Pertanto non importa mutamento della domanda, da parte del Comune, la produzione di documentazione a supporto della propria quantificazione del valore, non avendo del resto la contribuente indicato le ragioni in conseguenza delle quali detta produzione non sarebbe risultata ammissibile. 10. Mediante il terzo motivo di ricorso incidentale, la contribuente critica la decisione assunta dalla CTR per aver rideterminato il valore venale del terreno sulla base di un valore di partenza meramente presunto dal Comune, senza tener conto delle allegazioni documentali offerte dalla contribuente. Anche se introdotto attraverso una diversa prospettiva, lo strumento di impugnazione della contribuente ripropone la questione della mancata applicazione dei criteri legali di stima del valore del terreno da parte del giudice dell’appello, che si è valutata esaminando il secondo motivo dell’appello principale proposto dal Comune. Il terzo strumento di impugnazione incidentale introdotto dalla contribuente risulta pertanto fondato, per le stesse ragioni esposte esaminando il secondo motivo di ricorso introdotto dall’Ente territoriale. 11. Devono pertanto accogliersi il secondo motivo di impugnazione proposto dal Comune di Grottaglie, ed il terzo proposto dalla contribuente, ricorrente incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il secondo motivo di impugnazione proposto dal Comune di Grottaglie, rigettato il primo, ed il terzo motivo di ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rigettati il primo ed il secondo, cassa la decisione impugnata in riferimento ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, p