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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 agosto 2025

Cassazione n. 15956/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, per l'annullamento con rinvio della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 agosto 2025, depositata il successivo 8 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Varese nel procedimento instaurato con istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di società, -in relazione al reato di cui all'art. 3 d.Igs. n. 74/2000, integrato, secondo l'ipotesi accusatoria, dalla presentazione da parte delle due indicate società di dichiarazioni fiscali in cui erano stati esposti (nel quadro RU) falsi crediti di imposta, fittiziamente generati e ceduti in vista della deduzione ai fini delle imposte sui redditi- per un importo di euro 6.619.987,68 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di euro 2.150.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- ha accolto l'istanza di riesame e annullato il sequestro come disposto.

Ha ritenuto il Tribunale la sussistenza del fumus del contestato reato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ma non del periculum .

Ha ritenuto, al proposito, che alla astratta configurabilità del reato osta la indisponibilità materiale in capo alla società degli indicati crediti di imposta, il cui acquisto richiede -ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d. 2440/1923- un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio, nonché la notifica dell'atto di acquisto all'Agenzia delle Entrate, nella specie inesistenti (potendo l'acquisto essere concluso senza le prescritte formalità solo per le cessioni di crediti di imposta infragruppo, giusto il richiamo dell'art. 43-ter d.P.R. 602/72 contenuto nell'art. 44-bis d.l. 34/2019).

Ha argomentato, quindi, che non avendo la società ricorrente mai regolarmente acquistato i crediti DTA, il vincolo dovrà/potrà essere eventualmente adottato nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti DTA fittiziamente generati sono rimasti).

2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n. 74/2000-.

Premesso l'iter motivazionale del Tribunale, assume il ricorrente che le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso l'agire dei rispettivi legali rappresentanti, hanno pienamente realizzato la condotta illecita contestata mercè la compilazione delle dichiarazioni con l'indicazione, ivi, dei crediti fittizi (la cui illiceità è resa evidente dalla natura della transazione avente ad oggetto gli stessi, del tutto antieconomica per i cedenti e estremamente vantaggiosa per gli acquirenti), nella piena ricorrenza della doppia soglia di punibilità normativamente 2prevista; che la possibilità, per le stesse, di continuare a movimentare detti crediti, così arrecando un danno potenziale alle casse erariali, concretizza il periculum già ritenuto dal giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto di sequestro.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al disposto dissequestro dei crediti palesemente fittizi, nonostante le chiare finalità impeditive riconosciute dal Giudice delle indagini preliminari nel decreto del 16 giugno 2025.

L'eventualità di adozione del vincolo nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti sono rimasti, non garantirebbe siffatta esigenza attesa la inesistenza delle persone giuridiche cui gli stessi fanno capo, o, comunque, l'assenza in capo alle stesse di strutture aziendali, anche in ragione della possibilità di circolazione degli stessi crediti mediante semplice compilazione del campo RU del [OSCURATO:PERSONA] di Capitali, come avvenuto nel caso di specie; in ciò individuando illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione spesa dal Tribunale.

Ulteriore argomento a sostegno della contraddittorietà della adottata motivazione risiederebbe nella inverosimile circostanza della presentazione da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] di Modelli F24 relativi ai falsi crediti esposti nelle dichiarazioni fiscali destinati a compensare le accise, laddove i crediti DTA possono essere esposti solo mediante l'indicazione del relativo codice tributo (codice credito 80, codice tributo 6834) che non compaiono nei modelli F24 prodotti dall'indagato, sicché i crediti in discussione non risulterebbero essere stati compensati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, poi concessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, ed annullata dal Tribunale del riesame di Varese.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art. 311 c.p., comma 1, in tema di ricorso per Cassazione, fa sì che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha 3pronunciato il provvedimento; ciò anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 del codice di rito, nel richiamare le regole di procedura dettate dall'art. 311 cod.proc.pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4, 5, e non, anche, al comma 1, che consente il ricorso in cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; ne consegue che legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod.proc.pen. è solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302— 01) )».

Nella specie l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto dunque non legittimato.

2. Il difetto di legittimazione in capo al ricorrente risulta ragione di inammissibilità preliminare rispetto all'ulteriore ragione di ricorso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, per l'annullamento con rinvio della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 agosto 2025, depositata il successivo 8 agosto 2025, il Tribunale del Riesame di Varese nel procedimento instaurato con istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di una serie di società, -in relazione al reato di cui all'art. 3 d.Igs. n. 74/2000, integrato, secondo l'ipotesi accusatoria, dalla presentazione da parte delle due indicate società di dichiarazioni fiscali in cui erano stati esposti (nel quadro RU) falsi crediti di imposta, fittiziamente generati e ceduti in vista della deduzione ai fini delle imposte sui redditi- per un importo di euro 6.619.987,68 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di euro 2.150.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- ha accolto l'istanza di riesame e annullato il sequestro come disposto. Ha ritenuto il Tribunale la sussistenza del fumus del contestato reato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ma non del periculum . Ha ritenuto, al proposito, che alla astratta configurabilità del reato osta la indisponibilità materiale in capo alla società degli indicati crediti di imposta, il cui acquisto richiede -ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, d.l. 34/2019, che richiama gli artt. 43-bis d.P.R. 602/73 e 69 r.d. 2440/1923- un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio, nonché la notifica dell'atto di acquisto all'Agenzia delle Entrate, nella specie inesistenti (potendo l'acquisto essere concluso senza le prescritte formalità solo per le cessioni di crediti di imposta infragruppo, giusto il richiamo dell'art. 43-ter d.P.R. 602/72 contenuto nell'art. 44-bis d.l. 34/2019). Ha argomentato, quindi, che non avendo la società ricorrente mai regolarmente acquistato i crediti DTA, il vincolo dovrà/potrà essere eventualmente adottato nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti DTA fittiziamente generati sono rimasti). 2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 3 d.lgs n. 74/2000-. Premesso l'iter motivazionale del Tribunale, assume il ricorrente che le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso l'agire dei rispettivi legali rappresentanti, hanno pienamente realizzato la condotta illecita contestata mercè la compilazione delle dichiarazioni con l'indicazione, ivi, dei crediti fittizi (la cui illiceità è resa evidente dalla natura della transazione avente ad oggetto gli stessi, del tutto antieconomica per i cedenti e estremamente vantaggiosa per gli acquirenti), nella piena ricorrenza della doppia soglia di punibilità normativamente 2prevista; che la possibilità, per le stesse, di continuare a movimentare detti crediti, così arrecando un danno potenziale alle casse erariali, concretizza il periculum già ritenuto dal giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto di sequestro. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al disposto dissequestro dei crediti palesemente fittizi, nonostante le chiare finalità impeditive riconosciute dal Giudice delle indagini preliminari nel decreto del 16 giugno 2025. L'eventualità di adozione del vincolo nei confronti delle società cedenti, nella cui titolarità i crediti sono rimasti, non garantirebbe siffatta esigenza attesa la inesistenza delle persone giuridiche cui gli stessi fanno capo, o, comunque, l'assenza in capo alle stesse di strutture aziendali, anche in ragione della possibilità di circolazione degli stessi crediti mediante semplice compilazione del campo RU del [OSCURATO:PERSONA] di Capitali, come avvenuto nel caso di specie; in ciò individuando illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione spesa dal Tribunale. Ulteriore argomento a sostegno della contraddittorietà della adottata motivazione risiederebbe nella inverosimile circostanza della presentazione da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] di Modelli F24 relativi ai falsi crediti esposti nelle dichiarazioni fiscali destinati a compensare le accise, laddove i crediti DTA possono essere esposti solo mediante l'indicazione del relativo codice tributo (codice credito 80, codice tributo 6834) che non compaiono nei modelli F24 prodotti dall'indagato, sicché i crediti in discussione non risulterebbero essere stati compensati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso è stato proposto dal Pubblico ministero di [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, poi concessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, ed annullata dal Tribunale del riesame di Varese. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato, è ferma nel ribadire che l'art. 325 c.p.p., non riproducendo il dettato dell'art. 311 c.p., comma 1, in tema di ricorso per Cassazione, fa sì che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto e/o chiesto la misura, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha 3pronunciato il provvedimento; ciò anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 del codice di rito, nel richiamare le regole di procedura dettate dall'art. 311 cod.proc.pen., fa riferimento ai soli commi 3, 4, 5, e non, anche, al comma 1, che consente il ricorso in cassazione anche al pubblico ministero che ha chiesto la misura; ne consegue che legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod.proc.pen. è solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 10241 del 15/02/2024: «[P]acifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302— 01) )». Nella specie l'impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame di Varese è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto dunque non legittimato. 2. Il difetto di legittimazione in capo al ricorrente risulta ragione di inammissibilità preliminare rispetto all'ulteriore ragione di ricorso. P.Q.M
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