CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 16963/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/05/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 14 maggio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 8 giugno 2022 del Tribunale di Vercelli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la raccolta e il trasporto senza autorizzazione di rifiuti pericolosi e non. 2. L'imputato lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 56-q. uater legge n. 689 del 1981 e 545 bis cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena dell'arresto con la pena sostitutiva pecuniaria. • [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, concernente la sola omessa sostituzione della pena dell'arresto con la sanzione sostitutiva pecuniaria, è fondato. La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza ritualmente proposta con l'atto di appello perché non era stata proposta nel rispetto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. In realtà, alla luce della "versione" dell'art. 545-bis cod. proc. pen., vigente al momento della adozione della sentenza di primo grado e della proposizione dell'appello, la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato. Solo successivamente all'inoltro dell'atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d. Igs. 19/03/2024, n. 31, e, introducendo, con i commi 1 -bis e 1 -quater inseriti nell'art. 598-bis cod. proc. pen., la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello, ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive (così anche, nelle more del deposito della presente sentenza, Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287425 - 01). La sentenza va, dunque, annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P . Q . M . Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sanzione sostitutiva con rinvio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensor