CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42173/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALEnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.3.2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.3.2020 il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello cautelare da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della società SHS s.r.I., nonché di progettista e direttore dei lavori, ha disposto, in riforma del provvedimento di rigetto del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del sequestro preventivo di un complesso edilizio di housing sociale, composto di 53 appartamenti a destinazione residenziale realizzato nel Comune di Sant'Agnello su un terreno di proprietà della SHS, dichiarato di notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche paesaggistiche in virtù di un permesso di costruire che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato illegittimo in quanto adottato in contrasto gli artt. 9 e 12 legge regionale della Campania e con l'art. 12 bis legge regionale Campania 19/2009, che prevedevano interventi edilizi esclusivamente limitati alle aree urbane degradate da riqualificare, previo accertamento sia dell'insussistenza di aree destinate all'edilizia residenziale sociale sia della presenza di nuclei familiari con disagio abitativo, nonché in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, integrando perciò i reati di cui all'art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1-bis d. Igs. 42/2004. Secondo quanto argomentato dai giudici partenopei, le suddette costruzioni sarebbero conformi alle previsioni del PUT ([OSCURATO:PERSONA]) e del PRG ([OSCURATO:PERSONA]) in difetto di elementi che inducessero a ritenere, così come richiesto ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, che l'atto concessorio, quand'anche emesso dalla giunta comunale in violazione delle norme regolatrici l'esercizio del relativo potere, fosse oggetto di attività criminosa del pubblico ufficiale emittente, o frutto di accordi collusivi con il destinatario volti a sviare l'operato degli organi locali dal pubblico interesse, risultando per contro che quest'ultimo si fosse regolarmente attenuto a tutte le prescrizioni impartitegli sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorrono per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il cui contenuto, in quanto perfettamente sovrapponibile, viene di seguito illustrato congiuntamente. I motivi articolati sono tre. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio motivazionale, deducendosi che la revoca del sequestro si fosse basata, nel dichiarare la conformità del complesso edilizio realizzato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sull'inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva che non aveva, invece, mai formato oggetto di contestazione, concernendo l'ipotesi accusatoria la diversa ipotesi prevista dall'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, seconda parte relativa ad interventi edilizi in assenza del permesso di costruire, essendo stato il titolo abilitativo emesso in violazione della normativa vigente, nonché il reato ex art. 181 d. Igs. 42/2004 trattandosi di area dichiarata per le sue caratteristiche paesaggistiche di notevole interesse pubblico senza che l'autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa potesse reputarsi legittima. Evidenza il Procuratore ricorrente come nessuna motivazione fosse stata resa in ordine ai reati per i quali il sequestro preventivo era stato emesso dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame.2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito al principio del ne bis in idem, che la decisione impugnata si pone in insanabile contrasto con l'accertamento compiuto dal Gip emittente la misura e confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 18.6.2020, coperto dal giudicato cautelare, senza che fosse intervenuto alcun mutamento della situazione di fatto o di diritto sottostante che potesse giustificare la revoca del sequestro, con conseguente preclusione della possibilità di rivalutare le questioni già esaminate e decise. Né potrebbe configurare un elemento sopravvenuto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis L. Regione Campania 19/2009 sollevata in relazione all'art. 117 Cost. dal Consiglio di Stato sul rilievo del contrasto della derogabilità, sancita da tale norma, delle prescrizioni dei piani paesaggistici ai fini della realizzazione degli interventi edilizi ivi previsti con l'art. 145 terzo comma d. Igs. 42/2004 atteso che l'argomento non era stato neppure affrontato dall'ordinanza impugnata e che sul punto si era invece già pronunciato il Tribunale di Napoli in sede di riesame richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sulla questione. 2.3. Con il terzo motivo deduce la illogicità e l'insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità della deroga da parte dell'art. 12 bis L. Regione Campania 19/2009 alle previsioni del PUT, in assoluto contrasto con quanto affermato dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame che aveva evidenziato come l'area in esame non presentasse le caratteristiche di una zona urbana degradata ai sensi dell'art. 2 lett. a) della medesima legge. Lamenta altresì l'insanabile contrasto tra l'affermazione dell'ordinanza in esame che aveva escluso profili di illegittimità dei permessi di costruire rilasciati reputando insufficiente, ai fini della lottizzazione abusiva, che l'atto concessorio fosse "meramente illegittimo per mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, essendo necessario che sia illecito perché frutto dell'attività criminosa del soggetto che lo rilascia o sia viziato da macroscopica contrarietà alle norme imperative" e quanto invece accertato dal Tribunale del riesame in punto di manifesta e macroscopica illegittimità dei titoli edilizi e paesaggistici, la cui emissione rendeva evidente la mala fede dei funzionari. Richiama sul punto il difforme orientamento giurisprudenziale secondo il quale la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia di fonte normativa o risultante dagli strumenti urbanistici ed evidenzia altresì come il reato di cui all'art. 44 lett. c, in quanto di natura contravvenzionale, prescinde dal dolo potendo essere integrato dalla sola colpa. Peraltro, secondo il Procuratore ricorrente, l'ordinanza impugnata ha integralmente tralasciato le successive acquisizioni documentali, costituite da una memoria dell'ufficio e dalle note tecniche del consulente dallo stesso nominato, nonché i successivi atti di indagine che, essendo culminati in un avviso ex art. 415 cod. proc. pen. anche per i reati di abuso di ufficio e di falso ideologico, hanno ulteriormente corroborato le ipotesi accusatorie. 3. Con memoria trasmessa via Pec in data 1.9.2021 la difesa dell'Elefante ha eccepito in via preliminare la mancanza di legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a proporre l'impugnativa che in materia di misure cautelari reali è riservata dall'art. 325 cod. proc. pen. al solo pubblico ministero presso il Tribunale del Riesame e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso successivamente depositato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli per difetto di specificità, essendosi quest'ultimo limitato a riprodurre pedissequamente il contenuto del precedente ricorso del collega oplontino. Sempre in via preliminare ha contestato l'inopponibilità all'indagato del cd. "giudicato cautelare" rilevando come la pronuncia resa nei suoi confronti dal Tribunale del riesame fosse stata di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse a proporre l'impugnativa, ragione per la quale, nel sopperire alla carente prospettazione rilevata nei suoi confronti dal suddetto provvedimento, aveva esperito l'appello cautelare documentando, in veste di direttore dei lavori, i motivi sottesi alla richiesta di restituzione del manufatto in sequestro ivi svolta e prospettando questioni sia tecniche che giuridiche mai valutate in precedenza, fra cui il contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.389/2021 con cui era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis L. Regione Campania 19/2009, ritenute dirimenti dal Tribunale adito ai fini dell'accoglimento della sua istanza. Contesta inoltre, nel merito, che la lottizzazione abusiva esulasse dal devoluto oggetto della disamina del Tribunale del riesame il quale, nel ritenere la conformità del PUT e del PRG alla normativa vigente, secondo un giudizio reso allo stato degli atti, ha escluso il funnus dei reati originariamente contestati, ivi compreso quello paesaggistico pervenendo così alla corretta riqualificazione della prospettazione accusatoria di cui ha escluso la fondatezza. Sostiene che, al contrario, inammissibile sia il ricorso del PM in relazione ai prospettati vizi motivazionali che, attaccando la logicità del ragionamento seguito dall'ordinanza impugnata, esulano dal vizio di violazione di legge per il quale soltanto è consentito dall'art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro. A tale rilievo processuale si accompagna, secondo la difesa, un'inammissibilità "sostanziale" non venendo comunque prospettate le ragioni su cui si fonda l'asserito contrasto tra la tesi difensiva, accolta dal giudice a quo, in punto di conformità dell'intervento edilizio al PUT, e la tesi che, conforterebbe, invece, l'ipotesi accusatoria, a tal fine non potendosi reputare sufficiente il richiamo di un mero stralcio della motivazione del provvedimento del 18.6.2020, ampiamente superato dai rilievi tecnici del Tribunale adito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati. Va in primo luogo puntualizzato, esaminando le due impugnative proposte congiuntamente alla memoria depositata dalla difesa, che occorre fare esclusivo riferimento al ricorso articolato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che, in quanto tempestivamente depositato (in data 27.5.2021) presso la Cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata in conformità a quanto previsto dall'art. 311, terzo comma cod. proc. pen., e, dunque, nel termine di quindici giorni dal deposito del provvedimento effettuato in data 14.5.2021), non può sotto l'eccepito profilo pregiudiziale ritenersi inammissibile. Se infatti tale è l'esito, come condivisibilnnente obiettato dalla difesa, del primo ricorso articolato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto D (.^..9 ah0 proveniente da un .eitit non legittimato, la suddetta inammissibilità, tuttavia non si comunica all'autonoma impugnativa del PM partenopeo, cti-stn avente tutti i requisiti di sostanza e di forma necessari a dar vita al giudizio di impugnazione, per il fatto che il suo contenuto sia del tutto sovrapponibile all'altra: invero il difetto di specificità, consistendo o nell'indeterminatezza o nella mancanza di correlazione delle devolute censure con i rilievi del provvedimento censurato, è un vizio che attiene al ricorso per cassazione in sé considerato, il quale ha quale unico parametro di riferimento il provvedimento censurato e non certamente le impugnative delle altre o della medesima parte. 2. Ciò chiarito, deve essere rilevata, esaminando, secondo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, l'infondatezza del secondo motivo afferente alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Essendo stata la richiesta di riesame svolta dall'Elefante definita con la declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale adito (giusta pronuncia del 16.6.2020), fondata sia sul difetto di legittimazione dell'istante che avendo agito in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva, senza conferimento di procura speciale, richiedere la restituzione di beni di proprietà della società, sia sulla sua carenza di interesse, quale ricorrente in proprio, al dissequestro di beni ai quali non si collegava alcuna situazione giuridica facente capo al medesimo, ne consegue che nessuna preclusione possa scaturire dalle questioni meramente procedurali che hanno impedito la disamina del merito dell'istanza di riesame. Dal momento che, a differenza dell'autorità del giudicato applicabile ai procedimenti ordinari, l'efficacia preclusiva derivante dalle ordinanze in materia cautelare è volta a presidiare la congruenza tra la situazione di fatto esistente in un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto, la sua estensione è quella strettamente necessaria ad evitare, secondo un principio di stretta economia processuale, contrasti con procedimenti incidentali dello stesso contenuto, con l'obiettivo di impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento: conseguentemente, quello che con termine improprio viene indicato come "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui vi 0 sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, Sentenza n. 43213 del 27/10/2010 - dep. 06/12/2010, Riviezzi, Rv. 248804), né estendendosi al di là delle questioni implicitamente o esplicitamente dedotte, fuoriuscendo pertanto dal suo ambito il cd. deducibile (Sez. 1, Sentenza n. 30496 del 03/06/2010 - dep. 30/07/2010, Nicolini, Rv. 248319). 3. Pur dovendosi escludere che le questioni dedotte dall'odierno ricorrente in sede di appello cautelare siano soggette ad alcuna preclusione endoprocessuale, colgono, tuttavia, nel segno le devolute censure in ordine alla mancanza di motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare sulle questioni essenziali corroboranti il fumus del reato contestato. Questi ha accolto l'istanza di revoca sul presupposto che l'intervento edilizio realizzato, costituito da un complesso immobiliare composto da 53 appartamenti aventi, in attuazione di un progetto di "housing sociale", destinazione residenziale nella zona C/2 del Comune di Sant'Agnello, fosse sostanzialmente conforme alle previsioni del PUT e del PRG, traendone la conclusione che non sussistessero i presupposti legittimanti l'ipotesi accusatoria di lottizzazione abusiva e che gli atti concessori rilasciati dagli organi comunali, quand'anche non conformi alle norme disciplinanti l'esercizio del relativo potere, non potessero essere ritenuti illegittimi in difetto di elementi che ne evidenziassero la macroscopica contrarietà a norme imperative o lasciassero trapelare la sussistenza di accordi collusivi conclusi con i relativi destinatari. Le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, così sintetizzate, sono circoscritte alla sola ritenuta inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva, del tutto debordante dalla contestazione provvisoria posta a fondamento del disposto sequestro, senza che alcuna motivazione sia stata resa in ordine all'ipotesi accusatoria recepita dal Gip la quale, pur traendo fondamento normativo dall'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, riguarda la differente ipotesi, quanto al reato urbanistico, di un intervento edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire cui va equiparato un titolo abilitativo illegittimo. Si assume infatti nel provvedimento di sequestro la assoluta illegittimità del titolo abilitativo rilasciato il 13.12.2016 in quanto in contrasto con gli artt. 9 e 12 della L. Regione Campania n.35/87 contenente il PUT, che non consente la realizzazione del complesso edilizio nelle zone 2,4 e 6 del medesimo PUT e con l'art. 12 bis L. Regione Campania n.19/2009 che non consente deroghe al PUT. La fattispecie criminosa in contestazione non viene, invece, affatto esaminata dal Tribunale partenopeo, se non nei termini di una motivazione soltanto apparente con la quale si limita ad escludere, peraltro sempre con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, "l'incompatibilità del complesso edilizio realizzato con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti", senza che venga affrontata nè la problematica connessa alla derogabilità al PUT da parte della legge regionale, nella specie concernente il cd piano casa su cui si fonda il PUA originariamente predisposto dal ricorrente ed approvato dalla giunta comunale nel 2015 con espresso riferimento alla normativa di cui alla L. Regione Campania 19/2009, né la riconducibilità dell'intervento di housing sociale cui è informato il complesso in esame all'edilizia residenziale pubblica cui era stata destinata, peraltro limitatamente all'esclusivo soddisfacimento del fabbisogno dei soli soggetti residenti nello stesso Comune in abitazioni malsane o sovraffollate, l'area di sedime, né l'annoverabilità di quest'ultima fra quelle degradate, tutti elementi su cui si fonda, secondo la contestazione provvisoria, la illegittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2016. Dal momento che le censure devolute dal Procuratore ricorrente con il primo ed il terzo motivo, tra loro intrinsecamente connesse si inscrivono a pieno titolo nel raggio della carenza argomentativa, il vizio lamentato risulta qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non incorrendo perciò nelle preclusioni scaturenti dall'art. 325 cod. proc. pen. con riferimento al vizio motivazionale. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza