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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37053/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 ottobre 2020, la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Verona datata 24-5-2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione allo stesso contestato ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 2500 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con atto direttamente inviato a questa Corte di cassazione che disponeva la restituzione dello stesso al giudice a quo in osservanza della disciplina dettata dall'art. 582 cod.proc.pen.; detto ricorso deduceva con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione per mancanza e/o contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità; al proposito si lamentava anche la "manifesta sproporzione della cornice edittale della pena rispetto al reale disvalore della condotta", con riferimento a "condotte che non pregiudicano gli interessi morali e materiali del neonato...."; - violazione dell'art.157 cod.pen. poiché non era stata dichiarata la prescrizione dei reati di ricettazione consumati tra gennaio e febbraio 2011 avvenuta anteriormente la sentenza di appello; - manifesta violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen. avuto riguardo alla mancata partecipazione al processo di appello perché sottoposto al regime di sorveglianza speciale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è tardivamente proposto e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la sentenza della corte di appello di Venezia risulta pronunciata il 22 ottobre 2020 così che il termine per il deposito ex art. 544 comma secondo cod.proc.pen. scadeva il successivo 7 novembre; da tale giorno decorrevano i 30 giorni ex art. 585 comma primo lett. b) cod.proc.pen. per la proposizione dell'impugnazione che andava depositata, ai sensi del citato art. 582 cod.proc.pen., presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e cioè la corte di appello di Venezia.

Nel caso di specie, viceversa, il difensore inviava direttamente l'atto di impugnazione alla Corte di cassazione ed il ricorso, ritualmente restituito alla corte di appello, vi perveniva soltanto il successivo 25 febbraio 2021 e quindi a termine abbondantemente scaduto.

Orbene per costante interpretazione di questa Corte di cassazione è inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente (Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Rv. 269118 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 settembre 2022 IL CONSIGLIERE T. D [OSCURATO:PERSONA] Dott.

Ge,ppi ago / /7/ OEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 ottobre 2020, la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Verona datata 24-5-2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di ricettazione allo stesso contestato ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 2500 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con atto direttamente inviato a questa Corte di cassazione che disponeva la restituzione dello stesso al giudice a quo in osservanza della disciplina dettata dall'art. 582 cod.proc.pen.; detto ricorso deduceva con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione per mancanza e/o contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità; al proposito si lamentava anche la "manifesta sproporzione della cornice edittale della pena rispetto al reale disvalore della condotta", con riferimento a "condotte che non pregiudicano gli interessi morali e materiali del neonato...."; - violazione dell'art.157 cod.pen. poiché non era stata dichiarata la prescrizione dei reati di ricettazione consumati tra gennaio e febbraio 2011 avvenuta anteriormente la sentenza di appello; - manifesta violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen. avuto riguardo alla mancata partecipazione al processo di appello perché sottoposto al regime di sorveglianza speciale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è tardivamente proposto e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la sentenza della corte di appello di Venezia risulta pronunciata il 22 ottobre 2020 così che il termine per il deposito ex art. 544 comma secondo cod.proc.pen. scadeva il successivo 7 novembre; da tale giorno decorrevano i 30 giorni ex art. 585 comma primo lett. b) cod.proc.pen. per la proposizione dell'impugnazione che andava depositata, ai sensi del citato art. 582 cod.proc.pen., presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e cioè la corte di appello di Venezia. Nel caso di specie, viceversa, il difensore inviava direttamente l'atto di impugnazione alla Corte di cassazione ed il ricorso, ritualmente restituito alla corte di appello, vi perveniva soltanto il successivo 25 febbraio 2021 e quindi a termine abbondantemente scaduto. Orbene per costante interpretazione di questa Corte di cassazione è inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente (Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Rv. 269118 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 settembre 2022 IL CONSIGLIERE T. D [OSCURATO:PERSONA] Dott. Ge,ppi ago / /7/ OEPOSITA
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