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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47219/2023

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 825-bis cod. proc pen. avverso la sentenza emessa dalla IV Sezione Penale della Corte di cassazione nel giudizio recante in nrg 19479 del 2022 per errore di fatto ai sensi del comma 3 della stessa disposizione sul rilievo della sopravvenuta assenza della condizione di procedibitita del reato a lui ascritto alla luce delle modifiche apportate dalla cosidetta "riforma Cartabia" al regime di procedibilità dei reati di cui agli artt. 624 e 625, n.4 e 5, cod. pen.; Considerato che seconde Vorentamento consclidte, deUa giur;s^ruct,-- --a legittimità il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, e, a un difensore nuinito di procura sp-eciale e iscritto neiitaibo specia're deiia Corte - di cassazione" (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 Cc., Manfreda, Rv. 276039), mentre, nel caso di specie, il difensore che ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non risulta munito di tale procura speciale; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 li consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 825-bis cod. proc pen. avverso la sentenza emessa dalla IV Sezione Penale della Corte di cassazione nel giudizio recante in nrg 19479 del 2022 per errore di fatto ai sensi del comma 3 della stessa disposizione sul rilievo della sopravvenuta assenza della condizione di procedibitita del reato a lui ascritto alla luce delle modifiche apportate dalla cosidetta "riforma Cartabia" al regime di procedibilità dei reati di cui agli artt. 624 e 625, n.4 e 5, cod. pen.; Considerato che seconde Vorentamento consclidte, deUa giur;s^ruct,-- --a legittimità il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, e, a un difensore nuinito di procura sp-eciale e iscritto neiitaibo specia're deiia Corte - di cassazione" (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 Cc., Manfreda, Rv. 276039), mentre, nel caso di specie, il difensore che ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non risulta munito di tale procura speciale; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 li consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]