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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02389/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da G. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56-629 cod. pen., alla conferma della condanna del ricorrente ritenendo pienamente comprovato l'elemento psicologico del reato, sebbene l'imputato avesse già azionato il credito spettantigli dinanzi all'autorità giudiziaria, nonostante la gravità della violenza e l'intensità della minaccia verso la persona offesa che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto e che, invece, nel caso in esame, per le modalità in concreto azionate anche appiccando fuoco all'auto della persona offesa, si erano sostanziate in una condotta oltremodo violenta e gratuita aspetto, questo, implicitamente valorizzato dalla Corte di merito che, ad onta della estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne, ha denegato all'imputato l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da G. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56-629 cod. pen., alla conferma della condanna del ricorrente ritenendo pienamente comprovato l'elemento psicologico del reato, sebbene l'imputato avesse già azionato il credito spettantigli dinanzi all'autorità giudiziaria, nonostante la gravità della violenza e l'intensità della minaccia verso la persona offesa che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto e che, invece, nel caso in esame, per le modalità in concreto azionate anche appiccando fuoco all'auto della persona offesa, si erano sostanziate in una condotta oltremodo violenta e gratuita aspetto, questo, implicitamente valorizzato dalla Corte di merito che, ad onta della estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne, ha denegato all'imputato l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02389/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris