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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29582/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7679/21 in data 04/02/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le censure proposte, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, connnna 5-bis cod. proc. pen. 5.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7679/21 in data 04/02/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le censure proposte, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, connnna 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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