CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tribunale di Catanzaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di annullamento con rinvio in punto di adeguatezza dellamisura;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motividi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito avverso l'ordinanza del Gip deltribunale di Paola del 19.9.2025, applicativa nei confronti di Della MontagnaAntony [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione adipotesi di reato afferenti il reato ex art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90confermava la ordinanza impugnata.2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi diimpugnazione.3. Con il primo rappresenta il vizio di motivazione rispetto al quadroindiziario. Si riporta stralcio di memoria presentata al riesame e illustrativa dellaignoranza, da parte del ricorrente, del contenuto del sacchetto di cui venneritrovato in possesso oltre che di un immobile ove venne ritrovato altrostupefacente, siccome non nella disponibilità dello stesso e di cui, a dire delricorrente, aveva rinvenuto le chiavi in terra. Sul punto, il tribunale avrebbereso motivazione apodittica e illogica nel valorizzare il possesso di chiavi el'ingresso nell'immobile per il tempo sufficiente per asportare la droganecessaria, in quel momento, per la vendita, e nell’ evidenziare a supporto anchela corrispondenza della vicenda con il profilo soggettivo dell'indagato, siccomeanni prima autore del reato di estorsione e di partecipazione ad una associazionedi stampo mafioso.4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione apparente egenerica in ordine alle esigenze cautelari. Si riporta, quindi, altro stralcio dellapredetta memoria, diretta ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo direcidivanza, per ribadire come il tribunale abbia reso una motivazione generica eincompleta sulla base delle censure difensive e violato gli indirizzi di legittimità intema di attualità e concretezza del periculum.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione sub specie dimotivazione carente in ordine ai criteri di scelta della misura ex art. 275 cod.proc. pen., stante la giustificazione della scelta custodiale solo per un risalenteprecedente penale per motivi di lucro. Sarebbe articolata in pure clausole di stileanche la motivazione volta ad escludere gli arresti domiciliari con applicazionedel braccialetto elettronico.6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione degli indirizzi di legittimitàin relazione alla configurazione del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, afronte della insussistenza di prova di qualsiasi principio attivo delle sostanzerinvenute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Riguardo al primo motivo occorre rilevare che il tribunale ha condiviso laricostruzione del Gip, sulla sussistenza di una grave quadro indiziario a carico,evidenziando l'avvenuto fermo del prevenuto a seguito dell'osservazione, daparte della polizia giudiziaria operante, dell'arrivo di un giovane presso ilCondominio "[OSCURATO:PERSONA]" e in particolare presso una delle villette in cui siarticolava lo stesso, recandosi, nello specifico, all'interno di un appartamento alpiano superiore, cui accedeva aprendo preliminarmente, munito di chiavi, ilportone di ingresso. Ne usciva dopo pochi minuti e, fermato, veniva trovato inpossesso di un sacchetto con involucro in cellophane termosaldato, contenentesostanza bianca ritenuta verosimilmente cocaina, come successivamenteverificato, oltre ad un accendino e un bilancino di precisione. Nell'appartamento,perquisito, si rinvenivano altresì cinque panetti di hashish e un rotolo di pellicolatrasparente usato, ma ancora utile per il confezionamento dello stupefacente. Iltribunale alla luce di quanto rinvenuto ha escluso la destinazione dellostupefacente ad uso esclusivamente personale, piuttosto rinvenendo ladestinazione alle piazze di spaccio - per il dato ponderale e le modalità diconservazione in uno con strumenti di misurazione -, e ne ha ricavato indici diprofessionalità nella gestione della attività illecita, oltre che, per le ingentiquantità a disposizione, indici di una contiguità con ambienti malavitosi delnarcotraffico, escludendo, in tale prospettiva, anche la fattispecie ex art. 73comma 5 del DPR 309/90, alla luce della offensività del fatto, dell'intensità deldolo, della capacità di approvvigionamento e della organizzazione realizzata perlo spaccio. Ha altresì confutato le argomentazioni difensive, incentrate sullaindisponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, siccome in possesso di chiavie visto entrare nello stabile per il tempo sufficiente per asportare la droganecessaria per la vendita, ivi lasciando la parte utile per le successivetransazioni. Rispetto a così articolata, puntuale e congrua motivazione, che oltread attingere anche a criteri giurisprudenziali (appositamente richiamati inordinanza in relazione all'esclusione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90) fa usoassoluto di criteri di logica e buon senso, nel ricavare dai dati concreti accertatila piena disponibilità dello stupefacente in capo all'indagato, si oppone unainammissibile contestazione difensiva, non solo reiterativa degli stessi argomentigià adeguatamente respinti dai giudici, ma anche inammissibilmente nonchéinverosimilmente rivalutativa del merito, oltre che estranea al criterio fondante larilevabilità dei vizi di motivazione in sede di legittimità, quale il carattere"manifesto" degli stessi. Va qui ribadito quindi, che in temadi ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelarepersonale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi diapprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame,essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare lasussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2,Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 - 01). Va aggiunto, per la migliorecomprensione della assoluta eccentricità della difesa approntata, alla luce dellaparticolare natura dello strumento, il ricorso in cassazione, utilizzato, chel'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sirisolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice delmerito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamentedotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condottadelittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, comequello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessoretale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità verteresu difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minimeincongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anchese non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragionidel convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez.un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).2. Riguardo al secondo e terzo motivo, riguardanti, rispettivamente, il viziodi motivazione apparente e generica in ordine alle esigenze cautelari, e il vizio dimancanza di motivazione rispetto alla scelta della misura, devono formularsiosservazioni analoghe a quelle precedenti oltre a rinviarsi ai principi di legittimitàgià riportati: il tribunale, nell'ambito del quadro indiziario emerso, ha confermatoil giudizio prognostico del Gip nel senso di un concreto e attuale pericolo direcidivanza, valorizzando le circostanze e modalità dei fatti, assunte comeindicative di una attività di spaccio non occasionale ma organizzata, con capacitàdi rifornire un cospicuo numero di clienti e di approvvigionarsi per rilevantiquantitativi e quindi ai livelli più alti dei canali di spaccio, così da dedurre, inultima analisi, un notevole inserimento del ricorrente nei circuiti del narcotrafficocon proclività verso tale attività delittuosa.Da qui il pericolo che in assenza di misura il ricorrente possa riprendere icontatti funzionali allo spaccio, dedicandosi ad esso, e la necessità della custodiacautelare per allontanarlo dai circuiti del narcotraffico, essendo insufficiente lamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico stante la circostanzaper cui l'indagato, nonostante l'espiazione già avvenuta di una pena rilevantedetentiva, ha ripetuto, con l'attuale condotta, un crimine per fini di lucro,mostrando così incapacità di autocontrollo.Anche in tal caso si tratta di motivazione più che logica, articolata e coerenterispetto ai dati disponibili, tale da non potere essere intaccata in questa sede dilegittimità con una mera rivalutazione personale degli stessi, come taleinammissibile oltre che incapace di rappresentare i vizi dedotti, che dovrebberoessere, lo si ripete, "manifesti".3. Riguardo al quarto motivo, sulla mancata qualificazione dei fatti aisensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, esso difetta di specificità estrinsecasebbene sia noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «nonsolo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettinodella necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e leragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto diimpugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragionidel provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).Nel caso di specie, il giudice della cautela ha spiegato le ragioni di esclusionesecondo criteri, pure richiamati, di legittimità, e caratterizzati dall'esamecomplessivo di tutte le circostanze emergenti, non ultima né soltanto, lo stessopeso ponderale, consistente, dello stupefacente rinvenuto. In linea con ilpercorso tracciato dal legislatore che, come precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U,n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02) impone di considerare, tra i variindici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73, anche la possibilità che tragli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado diconsentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quandole circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in talsenso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delleSezioni semplici anteriori al dictum delle Sezioni Unite Murolo (cfr., Sez. 6, n.167 del 23/01/1992, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Rv. 191643,la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa esserericonosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora laconcreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanzapenale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano ilprofilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale danon poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno opiù degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle SezioniUnite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituiscal'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevantiper stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suopresupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruitosi rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare onegare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostraredi avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragionidella ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il chesignifica, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi chelogicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo alriconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui lasua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmenteindicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In taleottica le Sezioni Unite citate hanno precisato che anche l'elemento ponderale -quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale -non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73,comma 5. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del datoquantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con lealtre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche ladetenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa allaqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quelladi pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva dellealtre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispeciein questione. Consegue che secondo i principi riportati è dunque escluso che unasingola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo allaqualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, unasiffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrataincapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarnela carica negativa.Nel caso di specie, le deduzioni difensive, tutte incentrate sullaconsiderazione della assenza di un verificato principio attivo, non solo nontengono conto della completa argomentazione di cui alla ordinanza ma neppuredei suesposti principi di legittimità. Assenza peraltro indimostrata, a fronte delrilievo di cui alla ordinanza, non confutato, per cui la sostanza bianca rinvenutanel sacchetto veniva poi accertata essere cocaina e quindi, deve ritenersi, fattaoggetto di verifiche tecniche comprensive, di norma, anche dell'accertamento delprincipio attivo. Va peraltro aggiunto che in tema di stupefacenti, il giudice non ètenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità ela quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingeretale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, come inveroemergente dalla complessiva lettura della ordinanza, fermo restando il rigorosorispetto dell'obbligo di motivazione. (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, , Rv.275968 - 02)4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]