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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 36449/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17240/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentatI e difes I dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controcoricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 552/2019 depositata il15.2.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio Sabatini del 21.3.1981 [OSCURATO:PERSONA] acquistava dai signori Amadori e Gherardi una porzione del fabbricato sito in Cesena, via Carducci n. 13 (nel NCEU a foglio 124, particella 387, sub. 6), fabbricato del quale faceva parte anche la porzione venduta dagli stessi originari unici proprietari ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la divisione del fabbricato si era costituita, per destinazione del padre di famiglia, una servitù di scolo per il transito delle acque reflue dalla proprietà del Lucchi (fondo dominante) attraverso la corte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] fino al pozzo nero lì presente e da esso alla rete fognaria del fabbricato, che poi confluiva nel collettore comunale. [OSCURATO:PERSONA] aveva affittato il suo locale, dapprima per la vendita di abbigliamento, e poi, a seguito di cessione di azienda, alla fine del 1998 per uso piadineria-friggitoria a favore di [OSCURATO:PERSONA].

Nel 2000 si era registrato un aumento degli episodi di fuoriuscita di liquami e della necessità di intervento di imprese di spurgo, ed un tecnico specializzato contattato aveva evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione dell'impianto fognario ormai guasto. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi fatto un esposto al Comune di Cesena, che aveva diffidato il Lucchi ad effettuare la regolarizzazione dello scarico, in quanto non conforme alla normativa di settore, per cui il Lucchi in data 10.7.2000 aveva presentato domanda di autorizzazione a lavori di ripristino dello scarico esistente.

Il 27.9.2000, però, il Comune di Cesena aveva comunicato al Lucchi il parere dell'A.R.P.A., col quale si riteneva necessario procedere all'installazione di una fossa Imhoff di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della normativa vigente, e comunque con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a 50 litri per abitante equivalente, e con un volume minimo del comparto di digestione pari a 200 litri per abitante equivalente, ed installare altresì un pozzetto sgrassatore, il tutto sulla base dell'intervenuto mutamento della normativa, e richiedeva quindi l'effettuazione di tali lavori entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A seguito dei rifiuti frapposti dal Pistocchi agli interventi sulla rete fognaria, il Lucchi si era visto notificare il 14.12.2002 il provvedimento di sospensione dell'agibilità del fabbricato di sua proprietà, il che aveva comportato poi la risoluzione del contratto di affitto dell'immobile con [OSCURATO:PERSONA], dichiarata con la sentenza parziale n. 299/2009 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi depositato ricorso per la tutela possessoria davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, per ottenere che fosse imposto al Pistocchi l'accesso alla sua corte per verificare ed effettuare i necessari spurghi e per adeguare l'impianto fognario a quanto ordinato dal Comune di Cesena.

Tale richiesta, inizialmente accolta con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva riconosciuto la necessità dell'intervento di messa a norma dell'impianto fognario, era stata poi revocata dal collegio in sede di reclamo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nella successiva fase di merito il Tribunale di Cesena, sezione distaccata di Forlì, con la sentenza n. 259/2007 del 23/24.8.2007, aveva respinto l'azione possessoria del Lucchi, riconoscendo che solo in un giudizio petitorio il medesimo avrebbe potuto richiedere l'autorizzazione ad eseguire i lavori necessari per adeguare e mettere a norma l'impianto fognario (eliminazione del pozzo nero con installazione di vasca chiarificatrice dei reflui tipo Imhoff, inserimento di pozzetti di ispezione e di pozzetto sgrassatore), lavori comportanti un indubbio aggravamento della servitù già esistente, a prescindere dal tipo di attività esercitata nell'immobile di sua proprietà, e richiedenti anche il versamento a favore dei proprietari della corte, sulla quale i lavori si sarebbero dovuti eseguire, quantificata dal CTU in € 12.000,00.

A quel punto il Lucchi aveva iniziato contro i coniugi Pistocchi – Lotti la causa petitoria (proc. n. 264/2009 RG) davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, che era stata riunita al procedimento n. 471/2007 RG, promosso dal conduttore del locale adibito a pizzeria del Lucchi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inagibilità ed il risarcimento dei danni conseguenti, che la sentenza parziale n. 299/2009 aveva quantificato in € 39.646,00.

Nella causa petitoria il Lucchi aveva chiesto, per quanto ancora rileva, oltre alla costituzione coattiva della servitù di scarico conforme alla nuova normativa, che poteva essere imposta sul cortile dei coniugi Pistocchi – Lotti per l'interclusione del fondo dominante del Lucchi, e che costituiva aggravamento della preesistente servitù di scolo costituita per destinazione del padre di famiglia, la condanna dei coniugi Pistocchi – Lotti a consentire, previo pagamento dell'indennità dovuta, l'accesso alla loro corte per l'effettuazione dei lavori occorrenti per la messa a norma della preesistente servitù di scarico.

Inoltre il Lucchi aveva chiesto la condanna dei coniugi Pistocchi – Lotti al risarcimento dei danni subiti, per non avere essi consentito l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario alla normativa vigente, come richiesto dal Comune di Cesena ed evidenziato dalla CTU espletata.

Tali danni erano stati rapportati alla perdita dei canoni di locazione del locale pizzeria dal 24.5.2002 fino al rilascio dell'agibilità da parte del Comune di Cesena, e quantificati in base alla CTU in € 111.160,00, ed inoltre alla somma di € 39.460,00 che il Lucchi era stato condannato a risarcire al conduttore [OSCURATO:PERSONA], danni che però la sentenza n. 299/09 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, che aveva accolto la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], aveva posto solo a carico del proprietario del locale pizzeria e locatore [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe dovuto locare un immobile che non aveva ab origine le condizioni di agibilità per lo svolgimento di un'attività commerciale, e non del Pistocchi.

Con la sentenza n. 450 del 24.10.2012 il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, riconosceva che i coniugi Pistocchi – Lotti, proprietari della corte, in base agli articoli 1033 e 1043 cod. civ. erano tenuti a dare passaggio al Lucchi per scaricare le acque anche impure, non potendo valere l'esenzione prevista per i cortili in quanto la proprietà del Lucchi era interclusa, e pertanto costituiva sulla corte la servitù di scolo, in conformità alla normativa vigente, a favore della proprietà del Lucchi, e condannava i coniugi Pistocchi – Lotti a consentire, previo versamento in loro favore dell'indennizzo ex art. 1032 cod. civ. di € 12.000,00 da parte del Lucchi, l'esecuzione dei lavori necessari alla messa a norma della preesistente ed aggravata servitù di scolo.

Con la stessa sentenza, veniva affermato alla pagina 6 della motivazione, che il diniego di assenso alla realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di scolo alla nuova normativa da parte dei coniugi Pistocchi – Lotti non poteva essere considerato come atto illecito, in quanto la sussistenza dei presupposti di fatto che rendevano ex lege necessaria la costituzione di una servitù coattiva, non era di per sé sufficiente perché quella servitù venisse ad esistenza, occorrendo allo scopo un atto costitutivo, nella specie giudiziale, volto a dare vita alla servitù in attuazione del precetto legislativo, per cui andava escluso qualsiasi risarcimento per i danni reclamati dal Lucchi.

In ordine al rigetto di tale domanda di risarcimento danni, mancava uno specifico capo nel dispositivo della sentenza di primo grado, che però si apriva con la locuzione “definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione”, riferibile appunto al motivato rigetto della domanda risarcitoria in questione.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Lucchi, che riproponeva la propria domanda di risarcimento danni per il protratto mancato godimento del suo immobile, criticando la ritenuta insussistenza del comportamento illecito dei coniugi Pistocchi – Lotti per avere ostacolato l'effettuazione dei lavori di adeguamento dell'impianto, sia in quanto l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, il 12.3.2004, aveva riconosciuto la necessità di tali lavori di adeguamento ai fini della destinazione del locale del Lucchi all'uso commerciale, sia in quanto era stata accertata la preesistenza della servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia, il cui esercizio era stato illegittimamente ostacolato dal comportamento ostruzionistico dei proprietari della corte.

La sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 552/2019 del 22.1/15.2.2019 respingeva l'appello e condannava la parte appellante alle spese processuali di secondo grado.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 6/11.7.2019.

Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile l'appello del Lucchi per carenza di specificità dei motivi.

Il ricorrente richiama la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 16.11.2017 n. 27199, che ha escluso che a seguito della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. occorra redigere un progetto alternativo di sentenza, ritenendo sufficiente individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata ed illustrare le doglianze relative, e considerando legittimo riproporre in appello le argomentazioni che non sono state esaminate nel giudizio di primo grado, come appunto sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, avrebbe taciuto sulla sua domanda di risarcimento danni.

Il primo motivo é inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha esaminato nel merito l'appello del Lucchi col quale é stata riproposta la domanda di risarcimento danni rigettata nel giudizio di primo grado, affrontando entrambi i profili di critica che contro tale decisione erano stati mossi dall'appellante, e solo dopo avere fornito tale motivazione, ha indicato che l'appello presentava evidenti profili d'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi, ma nel dispositivo ha respinto l'appello nel merito e non l'ha dichiarato inammissibile.

Del resto, anche se la sentenza delle sezioni unite richiamata dal ricorrente non sarebbe invocabile nel caso di specie, perché la sentenza di primo grado, al secondo capoverso di pagina 6, ha compiutamente motivato circa l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Lucchi, il cui rigetto si deve ritenere ricompreso nel dispositivo nella locuzione “disattesa ogni ulteriore domanda” perché non menzionato specificamente nei capi seguenti, come del resto confermato anche dall'appello proposto dal Lucchi, che ha evidenziato le ragioni che a suo avviso non rendevano condivisibile il giudizio espresso in prime cure di inesistenza di un comportamento illecito dei coniugi Pistocchi – Lotti, proprio l'illustrazione nell'appello di tali ragioni dimostra che non era ravvisabile una vera e propria inammissibilità dell'appello proposto dal Lucchi per difetto di specificità dei motivi, tanto é vero che la Corte d'Appello si é pronunciata nel merito dell'impugnazione, non fermandosi ad un rilievo formale di inammissibilità.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1032 cod. civ., relativo ai modi di costituzione delle servitù coattive.

Il ricorrente critica la decisione di rigetto della sua domanda risarcitoria, che indica come avvenuto solo in secondo grado, richiamando autorevole dottrina che sostiene che, poiché la servitù coattive sono costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente, dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto che abbia chiesto la costituzione della servitù al titolare dell'altro fondo senza tuttavia ottenere una risposta positiva da quest'ultimo, costituendo il rifiuto un inadempimento all'obbligazione di costituzione contrattuale della servitù incidente sulla razionale utilizzazione del fondo dominante.

Il ricorrente, quindi, non mette in discussione la natura costitutiva della sentenza che ha determinato la nascita della nuova servitù coattiva di scolo conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente, ma lamenta che non sia stata riconosciuta violata l'obbligazione dei coniugi Pistocchi – Lotti di contrattare per la costituzione di tale servitù con le caratteristiche richieste dal Comune di Cesena in conformità a quella normativa, e che non sia stato attribuito alcun rilievo giuridico alla preesistente servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia.

Va premesso che già il giudice di primo grado, confermato dalla sentenza qui impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal Lucchi ritenendo che nessun comportamento illecito fosse ascrivibile ai coniugi Pistocchi – Lotti, in quanto il diritto di servitù di scolo in conformità alle prescrizioni del Comune di Cesena ed alla normativa igienico-sanitaria era destinato a venire ad esistenza solo con la pronuncia della sentenza costitutiva (che peraltro proprio perché costitutiva e non di mero accertamento deve anche passare in giudicato per produrre i propri effetti), non essendo allo scopo sufficiente il riscontro dell'esistenza delle condizioni di legge per invocare la costituzione coattiva della servitù.

Ne deriva, ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., che non é invocabile il vizio dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. per l'omessa considerazione del fatto storico rappresentato dalla preesistenza della servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia per l'esistenza di una “doppia conforme”.

Peraltro, relativamente a tale preesistenza, la Corte d'Appello di Bologna, rispondendo ad uno dei rilievi mossi dall'appellante, ha affermato a pagina 7 primo e secondo capoverso che “il richiamo alla preesistente servitù non può assumere rilievo nella presente controversia, poiché non é in discussione il diniego all'esercizio di quel diritto, bensì di uno nuovo e diverso, sorto soltanto a seguito della pronuncia che qui, seppur parzialmente, si impugna.

Parte appellata, infatti, non ha mai negato che esistesse una servitù di scarico gravante sul proprio fondo e ha concluso, nel corso del giudizio di primo grado, coerentemente con tale assunto, chiedendo che ne fosse assicurato l'esercizio con le modalità pregresse: tale circostanza non incide su un diritto “nuovo”, quale quello costituito coattivamente dal Tribunale”, per cui la preesistenza della diversa servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia non può neppure essere individuata come un fatto storico non considerato dall'impugnata sentenza.

Da ultimo sul punto, va evidenziato che il ricorrente non ha mosso rilievi specifici alla motivazione, addotta dalla Corte d'Appello, per escludere il rilievo giuridico della preesistente e diversa servitù di scolo sulla domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile del Lucchi.

Il ricorrente aveva avanzato in primo grado domanda risarcitoria per non avere i coniugi Pistocchi - Lotti consentito l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario alla normativa vigente, come richiesto dal Comune di Cesena ed evidenziato dalla CTU espletata, ai fini della costituzione della nuova servitù di scolo, e non ai fini della riparazione della preesistente servitù di scolo costituita per destinazione del padre di famiglia ed ormai non più conforme alla normativa vigente secondo quanto rilevato dallo stesso Comune di Cesena il 27.9.2000 nel respingere la richiesta di autorizzazione dei lavori presentata dal Lucchi il 10.7.2000.

Quanto alla doglianza che non sia stata riconosciuta violata l'obbligazione dei coniugi Pistocchi – Lotti di contrattare per la costituzione di tale servitù con le caratteristiche richieste dal Comune di Cesena in conformità alla normativa igienico-sanitaria vigente, deve ritenersi inammissibile, in quanto volta ad ottenere, dietro un'apparente censura di violazione di legge (art. 1032 cod. civ.), una diversa valutazione di merito della fattispecie già compiutamente esaminata dai giudici di merito ed inquadrata in conformità all'orientamento giurisprudenziale dominante, da parte della Suprema Corte, che però é giudice di legittimità (vedi Cass.27.1.2017 n. 2142).

Il richiamato art. 1032 cod. civ., del resto, si limita a prevedere che “Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, é costituita con sentenza”, per cui prevede modalità costitutive della servitù alternative, negoziali, o giudiziali.

Mentre però per le prime occorre che i proprietari del futuro fondo servente manifestino, nell'esercizio della loro libertà contrattuale, la volontà di regolare convenzionalmente, col proprietario del futuro fondo dominante, la disciplina della servitù e dell'eventuale corrispettivo spettante per l'imposizione del diritto reale altrui sul proprio fondo, senza essere però obbligati a tale costituzione convenzionale, per le seconde, i proprietari del futuro fondo servente si trovano in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del proprietario del futuro fondo dominante di chiedere la costituzione coattiva della servitù per intervento giudiziale a favore del proprio fondo, che li costringe a subire la costituzione della servitù coattiva sul loro fondo ove venga riconosciuta la sussistenza delle condizioni di legge, previo pagamento in loro favore di un indennizzo.

Ne deriva che non é affatto configurabile, secondo la legge, un'obbligazione a costituire convenzionalmente la servitù coattiva dal cui inadempimento possa scaturire un'obbligazione risarcitoria, essendo solo previsto che nell'ipotesi in cui la costituzione non avvenga in base a contratto, possa essere richiesta giudizialmente dal proprietario del futuro fondo dominante, previo riscontro delle condizioni di legge e pagamento dell'indennizzo dovuto al proprietario del futuro fondo servente.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17240/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentatI e difes I dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controcoricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 552/2019 depositata il15.2.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio Sabatini del 21.3.1981 [OSCURATO:PERSONA] acquistava dai signori Amadori e Gherardi una porzione del fabbricato sito in Cesena, via Carducci n. 13 (nel NCEU a foglio 124, particella 387, sub. 6), fabbricato del quale faceva parte anche la porzione venduta dagli stessi originari unici proprietari ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la divisione del fabbricato si era costituita, per destinazione del padre di famiglia, una servitù di scolo per il transito delle acque reflue dalla proprietà del Lucchi (fondo dominante) attraverso la corte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] fino al pozzo nero lì presente e da esso alla rete fognaria del fabbricato, che poi confluiva nel collettore comunale. [OSCURATO:PERSONA] aveva affittato il suo locale, dapprima per la vendita di abbigliamento, e poi, a seguito di cessione di azienda, alla fine del 1998 per uso piadineria-friggitoria a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2000 si era registrato un aumento degli episodi di fuoriuscita di liquami e della necessità di intervento di imprese di spurgo, ed un tecnico specializzato contattato aveva evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione dell'impianto fognario ormai guasto. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi fatto un esposto al Comune di Cesena, che aveva diffidato il Lucchi ad effettuare la regolarizzazione dello scarico, in quanto non conforme alla normativa di settore, per cui il Lucchi in data 10.7.2000 aveva presentato domanda di autorizzazione a lavori di ripristino dello scarico esistente. Il 27.9.2000, però, il Comune di Cesena aveva comunicato al Lucchi il parere dell'A.R.P.A., col quale si riteneva necessario procedere all'installazione di una fossa Imhoff di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della normativa vigente, e comunque con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a 50 litri per abitante equivalente, e con un volume minimo del comparto di digestione pari a 200 litri per abitante equivalente, ed installare altresì un pozzetto sgrassatore, il tutto sulla base dell'intervenuto mutamento della normativa, e richiedeva quindi l'effettuazione di tali lavori entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito dei rifiuti frapposti dal Pistocchi agli interventi sulla rete fognaria, il Lucchi si era visto notificare il 14.12.2002 il provvedimento di sospensione dell'agibilità del fabbricato di sua proprietà, il che aveva comportato poi la risoluzione del contratto di affitto dell'immobile con [OSCURATO:PERSONA], dichiarata con la sentenza parziale n. 299/2009 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi depositato ricorso per la tutela possessoria davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, per ottenere che fosse imposto al Pistocchi l'accesso alla sua corte per verificare ed effettuare i necessari spurghi e per adeguare l'impianto fognario a quanto ordinato dal Comune di Cesena. Tale richiesta, inizialmente accolta con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva riconosciuto la necessità dell'intervento di messa a norma dell'impianto fognario, era stata poi revocata dal collegio in sede di reclamo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella successiva fase di merito il Tribunale di Cesena, sezione distaccata di Forlì, con la sentenza n. 259/2007 del 23/24.8.2007, aveva respinto l'azione possessoria del Lucchi, riconoscendo che solo in un giudizio petitorio il medesimo avrebbe potuto richiedere l'autorizzazione ad eseguire i lavori necessari per adeguare e mettere a norma l'impianto fognario (eliminazione del pozzo nero con installazione di vasca chiarificatrice dei reflui tipo Imhoff, inserimento di pozzetti di ispezione e di pozzetto sgrassatore), lavori comportanti un indubbio aggravamento della servitù già esistente, a prescindere dal tipo di attività esercitata nell'immobile di sua proprietà, e richiedenti anche il versamento a favore dei proprietari della corte, sulla quale i lavori si sarebbero dovuti eseguire, quantificata dal CTU in € 12.000,00. A quel punto il Lucchi aveva iniziato contro i coniugi Pistocchi – Lotti la causa petitoria (proc. n. 264/2009 RG) davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, che era stata riunita al procedimento n. 471/2007 RG, promosso dal conduttore del locale adibito a pizzeria del Lucchi, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la risoluzione del contratto di affitto di azienda per inagibilità ed il risarcimento dei danni conseguenti, che la sentenza parziale n. 299/2009 aveva quantificato in € 39.646,00. Nella causa petitoria il Lucchi aveva chiesto, per quanto ancora rileva, oltre alla costituzione coattiva della servitù di scarico conforme alla nuova normativa, che poteva essere imposta sul cortile dei coniugi Pistocchi – Lotti per l'interclusione del fondo dominante del Lucchi, e che costituiva aggravamento della preesistente servitù di scolo costituita per destinazione del padre di famiglia, la condanna dei coniugi Pistocchi – Lotti a consentire, previo pagamento dell'indennità dovuta, l'accesso alla loro corte per l'effettuazione dei lavori occorrenti per la messa a norma della preesistente servitù di scarico. Inoltre il Lucchi aveva chiesto la condanna dei coniugi Pistocchi – Lotti al risarcimento dei danni subiti, per non avere essi consentito l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario alla normativa vigente, come richiesto dal Comune di Cesena ed evidenziato dalla CTU espletata. Tali danni erano stati rapportati alla perdita dei canoni di locazione del locale pizzeria dal 24.5.2002 fino al rilascio dell'agibilità da parte del Comune di Cesena, e quantificati in base alla CTU in € 111.160,00, ed inoltre alla somma di € 39.460,00 che il Lucchi era stato condannato a risarcire al conduttore [OSCURATO:PERSONA], danni che però la sentenza n. 299/09 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, che aveva accolto la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], aveva posto solo a carico del proprietario del locale pizzeria e locatore [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe dovuto locare un immobile che non aveva ab origine le condizioni di agibilità per lo svolgimento di un'attività commerciale, e non del Pistocchi. Con la sentenza n. 450 del 24.10.2012 il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, riconosceva che i coniugi Pistocchi – Lotti, proprietari della corte, in base agli articoli 1033 e 1043 cod. civ. erano tenuti a dare passaggio al Lucchi per scaricare le acque anche impure, non potendo valere l'esenzione prevista per i cortili in quanto la proprietà del Lucchi era interclusa, e pertanto costituiva sulla corte la servitù di scolo, in conformità alla normativa vigente, a favore della proprietà del Lucchi, e condannava i coniugi Pistocchi – Lotti a consentire, previo versamento in loro favore dell'indennizzo ex art. 1032 cod. civ. di € 12.000,00 da parte del Lucchi, l'esecuzione dei lavori necessari alla messa a norma della preesistente ed aggravata servitù di scolo. Con la stessa sentenza, veniva affermato alla pagina 6 della motivazione, che il diniego di assenso alla realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di scolo alla nuova normativa da parte dei coniugi Pistocchi – Lotti non poteva essere considerato come atto illecito, in quanto la sussistenza dei presupposti di fatto che rendevano ex lege necessaria la costituzione di una servitù coattiva, non era di per sé sufficiente perché quella servitù venisse ad esistenza, occorrendo allo scopo un atto costitutivo, nella specie giudiziale, volto a dare vita alla servitù in attuazione del precetto legislativo, per cui andava escluso qualsiasi risarcimento per i danni reclamati dal Lucchi. In ordine al rigetto di tale domanda di risarcimento danni, mancava uno specifico capo nel dispositivo della sentenza di primo grado, che però si apriva con la locuzione “definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione”, riferibile appunto al motivato rigetto della domanda risarcitoria in questione. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Lucchi, che riproponeva la propria domanda di risarcimento danni per il protratto mancato godimento del suo immobile, criticando la ritenuta insussistenza del comportamento illecito dei coniugi Pistocchi – Lotti per avere ostacolato l'effettuazione dei lavori di adeguamento dell'impianto, sia in quanto l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, il 12.3.2004, aveva riconosciuto la necessità di tali lavori di adeguamento ai fini della destinazione del locale del Lucchi all'uso commerciale, sia in quanto era stata accertata la preesistenza della servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia, il cui esercizio era stato illegittimamente ostacolato dal comportamento ostruzionistico dei proprietari della corte. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 552/2019 del 22.1/15.2.2019 respingeva l'appello e condannava la parte appellante alle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 6/11.7.2019. Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile l'appello del Lucchi per carenza di specificità dei motivi. Il ricorrente richiama la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 16.11.2017 n. 27199, che ha escluso che a seguito della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. occorra redigere un progetto alternativo di sentenza, ritenendo sufficiente individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata ed illustrare le doglianze relative, e considerando legittimo riproporre in appello le argomentazioni che non sono state esaminate nel giudizio di primo grado, come appunto sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, avrebbe taciuto sulla sua domanda di risarcimento danni. Il primo motivo é inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha esaminato nel merito l'appello del Lucchi col quale é stata riproposta la domanda di risarcimento danni rigettata nel giudizio di primo grado, affrontando entrambi i profili di critica che contro tale decisione erano stati mossi dall'appellante, e solo dopo avere fornito tale motivazione, ha indicato che l'appello presentava evidenti profili d'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi, ma nel dispositivo ha respinto l'appello nel merito e non l'ha dichiarato inammissibile. Del resto, anche se la sentenza delle sezioni unite richiamata dal ricorrente non sarebbe invocabile nel caso di specie, perché la sentenza di primo grado, al secondo capoverso di pagina 6, ha compiutamente motivato circa l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Lucchi, il cui rigetto si deve ritenere ricompreso nel dispositivo nella locuzione “disattesa ogni ulteriore domanda” perché non menzionato specificamente nei capi seguenti, come del resto confermato anche dall'appello proposto dal Lucchi, che ha evidenziato le ragioni che a suo avviso non rendevano condivisibile il giudizio espresso in prime cure di inesistenza di un comportamento illecito dei coniugi Pistocchi – Lotti, proprio l'illustrazione nell'appello di tali ragioni dimostra che non era ravvisabile una vera e propria inammissibilità dell'appello proposto dal Lucchi per difetto di specificità dei motivi, tanto é vero che la Corte d'Appello si é pronunciata nel merito dell'impugnazione, non fermandosi ad un rilievo formale di inammissibilità. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1032 cod. civ., relativo ai modi di costituzione delle servitù coattive. Il ricorrente critica la decisione di rigetto della sua domanda risarcitoria, che indica come avvenuto solo in secondo grado, richiamando autorevole dottrina che sostiene che, poiché la servitù coattive sono costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente, dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto che abbia chiesto la costituzione della servitù al titolare dell'altro fondo senza tuttavia ottenere una risposta positiva da quest'ultimo, costituendo il rifiuto un inadempimento all'obbligazione di costituzione contrattuale della servitù incidente sulla razionale utilizzazione del fondo dominante. Il ricorrente, quindi, non mette in discussione la natura costitutiva della sentenza che ha determinato la nascita della nuova servitù coattiva di scolo conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente, ma lamenta che non sia stata riconosciuta violata l'obbligazione dei coniugi Pistocchi – Lotti di contrattare per la costituzione di tale servitù con le caratteristiche richieste dal Comune di Cesena in conformità a quella normativa, e che non sia stato attribuito alcun rilievo giuridico alla preesistente servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia. Va premesso che già il giudice di primo grado, confermato dalla sentenza qui impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal Lucchi ritenendo che nessun comportamento illecito fosse ascrivibile ai coniugi Pistocchi – Lotti, in quanto il diritto di servitù di scolo in conformità alle prescrizioni del Comune di Cesena ed alla normativa igienico-sanitaria era destinato a venire ad esistenza solo con la pronuncia della sentenza costitutiva (che peraltro proprio perché costitutiva e non di mero accertamento deve anche passare in giudicato per produrre i propri effetti), non essendo allo scopo sufficiente il riscontro dell'esistenza delle condizioni di legge per invocare la costituzione coattiva della servitù. Ne deriva, ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., che non é invocabile il vizio dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. per l'omessa considerazione del fatto storico rappresentato dalla preesistenza della servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia per l'esistenza di una “doppia conforme”. Peraltro, relativamente a tale preesistenza, la Corte d'Appello di Bologna, rispondendo ad uno dei rilievi mossi dall'appellante, ha affermato a pagina 7 primo e secondo capoverso che “il richiamo alla preesistente servitù non può assumere rilievo nella presente controversia, poiché non é in discussione il diniego all'esercizio di quel diritto, bensì di uno nuovo e diverso, sorto soltanto a seguito della pronuncia che qui, seppur parzialmente, si impugna. Parte appellata, infatti, non ha mai negato che esistesse una servitù di scarico gravante sul proprio fondo e ha concluso, nel corso del giudizio di primo grado, coerentemente con tale assunto, chiedendo che ne fosse assicurato l'esercizio con le modalità pregresse: tale circostanza non incide su un diritto “nuovo”, quale quello costituito coattivamente dal Tribunale”, per cui la preesistenza della diversa servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia non può neppure essere individuata come un fatto storico non considerato dall'impugnata sentenza. Da ultimo sul punto, va evidenziato che il ricorrente non ha mosso rilievi specifici alla motivazione, addotta dalla Corte d'Appello, per escludere il rilievo giuridico della preesistente e diversa servitù di scolo sulla domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile del Lucchi. Il ricorrente aveva avanzato in primo grado domanda risarcitoria per non avere i coniugi Pistocchi - Lotti consentito l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario alla normativa vigente, come richiesto dal Comune di Cesena ed evidenziato dalla CTU espletata, ai fini della costituzione della nuova servitù di scolo, e non ai fini della riparazione della preesistente servitù di scolo costituita per destinazione del padre di famiglia ed ormai non più conforme alla normativa vigente secondo quanto rilevato dallo stesso Comune di Cesena il 27.9.2000 nel respingere la richiesta di autorizzazione dei lavori presentata dal Lucchi il 10.7.2000. Quanto alla doglianza che non sia stata riconosciuta violata l'obbligazione dei coniugi Pistocchi – Lotti di contrattare per la costituzione di tale servitù con le caratteristiche richieste dal Comune di Cesena in conformità alla normativa igienico-sanitaria vigente, deve ritenersi inammissibile, in quanto volta ad ottenere, dietro un'apparente censura di violazione di legge (art. 1032 cod. civ.), una diversa valutazione di merito della fattispecie già compiutamente esaminata dai giudici di merito ed inquadrata in conformità all'orientamento giurisprudenziale dominante, da parte della Suprema Corte, che però é giudice di legittimità (vedi Cass.27.1.2017 n. 2142). Il richiamato art. 1032 cod. civ., del resto, si limita a prevedere che “Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, é costituita con sentenza”, per cui prevede modalità costitutive della servitù alternative, negoziali, o giudiziali. Mentre però per le prime occorre che i proprietari del futuro fondo servente manifestino, nell'esercizio della loro libertà contrattuale, la volontà di regolare convenzionalmente, col proprietario del futuro fondo dominante, la disciplina della servitù e dell'eventuale corrispettivo spettante per l'imposizione del diritto reale altrui sul proprio fondo, senza essere però obbligati a tale costituzione convenzionale, per le seconde, i proprietari del futuro fondo servente si trovano in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del proprietario del futuro fondo dominante di chiedere la costituzione coattiva della servitù per intervento giudiziale a favore del proprio fondo, che li costringe a subire la costituzione della servitù coattiva sul loro fondo ove venga riconosciuta la sussistenza delle condizioni di legge, previo pagamento in loro favore di un indennizzo. Ne deriva che non é affatto configurabile, secondo la legge, un'obbligazione a costituire convenzionalmente la servitù coattiva dal cui inadempimento possa scaturire un'obbligazione risarcitoria, essendo solo previsto che nell'ipotesi in cui la costituzione non avvenga in base a contratto, possa essere richiesta giudizialmente dal proprietario del futuro fondo dominante, previo riscontro delle condizioni di legge e pagamento dell'indennizzo dovuto al proprietario del futuro fondo servente. Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudi
Sentenza Cassazione n. 36449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris