CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 15427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, in parziale riformadell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 8dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e a decine di reatisatellite, annullando la misura per i soli reati di cui capi 15-27-30-44-49 (artt. 81-110-648-ter.1 cod. pen.), 19-21-22-41 (artt. 81-110-624 cod. pen.) e 43-47 (artt. 81-110-624-bis cod.pen.) e confermando la misura inframuraria per tutti i numerosi capi restanti.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo ununico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione dilegge (artt. 416 cod. pen. e 272, 273, 274, lett. b) e c), 275, 284 e 309, comma 9, cod. proc.pen.) e della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,- la ritenuta genericità delle doglianze attinenti sia ai reati fine, sia al delitto associativo(con riferimento, in particolare, alla ribadita sussistenza di una struttura organizzativa);- il ritenuto pericolo di fuga, incongruamente desunto solo da vaghe perplessità sulloscopo di alcuni leciti viaggi in Germania;- la valutazione di imprescindibilità carceraria, trascurando apoditticamente ilradicamento dell’indagato sul territorio nazionale, che farebbe ritenere cautela sufficiente gliarresti domiciliari, anche con presidio elettronico.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, resa manifestadall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianzegiudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazionepuò essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, èinammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che nonpossono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancataosservanza del predetto onere (Sez. 3, n. 13023 del 18/02/2026, Mucalla, non mass.; Sez.3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018,Contardo, Rv. 272982-01).Correttamente, dunque, il Tribunale felsineo ha stigmatizzato il mancato confronto conil discorso giustificativo dell’ordinanza genetica, richiamato ampiamente per pienacondivisione, sottolineando, in ogni caso, con motivazione assolutamente sufficiente, lagravità indiziaria dei delitti per cui la misura è stata confermata. In particolare, quanto allasussistenza dell’associazione per delinquere, oltre alla pregnanza della indubitabilerealizzazione in un ristretto arco temporale di numerosissimi delitti satellite, è statacongruamente posta in evidenza la disponibilità, per l’esecuzione del programma criminoso,di stabili risorse umane, con ripartizione dei ruoli tra i sodali, e logistiche: strumenti atti alloscasso, ricetrasmittenti, abbigliamento idoneo, rilevatori di onde magnetiche, jammer, chiavi(cfr. Sez. 3, n. 7721 del 05/12/2025, dep. 2026, Pignatelli, non mass.; Sez. 3, n. 7635dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359-01, secondo cui è sufficiente una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea esoprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira).Con tali elementi, il ricorrente non si è confrontato neppure in questa sede.3.2. Le esigenze cautelari sono state ritenute, in primo luogo, sulla scorta dell’accertatopericolo di reiterazione di reati, come desumibile dalle decine di furti oggetto dellacontestazione provvisoria (anche al netto degli annullamenti in sede di riesame).L’impugnazione non appare, dunque, sorretta da un interesse attuale e concreto, poiché,limitandosi a censurare il solo pericolo di fuga, peraltro con motivi schiettamente fattuali, nonsarebbe idonea a produrre effetti favorevoli per l’interessato (cfr., in tema di interessedell’indagato nei provvedimenti de libertate, Sez. 6, n. 5640 del 18/10/2023, dep. 2024, DiPalmo, Rv. 286063-01; Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Campese, Rv. 285265-01).3.3. Le doglianze relative alla individuazione della misura si connotano anch’esse intermini meramente confutativi, a fronte di una congrua argomentazione che fa levasull’impossibilità di prognosi fausta, quanto alla spontanea osservanza da parte dell’indagatodelle prescrizioni conseguenti.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]