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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 21078/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24928/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1800/2021 depositata il 24/06/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella propria veste di locatori nonché eredi pro quota di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo succeduto alla madre [OSCURATO:PERSONA] pro quota ex latere locatoris nel contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 stipulato in data 7 giugno 2012 con i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio questiultimi allegando che: a) la locazione era prevista per la durata di anni quattro decorrenti dall'1 luglio 2012, con rinnovo, in assenza di disdetta o diniego, fini al 30.6.2020; b) i conduttori avevano comunicato: dapprima, con raccomandata A.R. 6.4.2019,diretta a [OSCURATO:PERSONA], il recesso anticipato dal contratto di locazione, con decorrenza 31 luglio 2019; poi, con missiva del 22.7.2019 di essere disponibili al rilascio dell'appartamento, ma che all'interno di esso vi abitava tale "sig. [OSCURATO:PERSONA]", che, al contrario, intendeva rimanerci; c) nonostante le ripetute richieste rivolte ai conduttori, l'appartamento locato non era stato ancora rilasciato, ostandovi la perdurante occupazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tali circostanze chiedevano la condanna dei conduttori al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allegando che: a) [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole del fatto che, unitamente ai conduttori, nell’immobile risiedesse periodicamente un terzo inquilino, che versava il corrispettivo “in nero” a mani del [OSCURATO:PERSONA], come comprovato dalle ricevute rinvenute dai resistenti medesimi; b) era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in data 3 gennaio 2014, ad immettere nel possesso dell’immobile [OSCURATO:PERSONA], dal quale riscuoteva, così come da accordi verbali intercorsi tra le parti, regolare canone di fitto in contanti, come peraltro comprovato dalle ricevute di pagamento rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] e appositamente controfirmate dal [OSCURATO:PERSONA]; c) essi avevano già rilasciato l’immobile quasi un mese prima della prevista data di rilascio del 31.07.2019 e, dunque, erano del tutto estranei alla vicenda relativa alla perdurante occupazione del bene da parte dello [OSCURATO:PERSONA]; con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essere ad essi ascritta, con riferimento all’occupazione senza titolo posta in essere da un terzo soggetto, peraltro immesso nel possesso del bene con il consenso dello stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, avendo queste ultime rinunciato ad ogni istanza istruttoria.

Il Tribunale di Milano, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, acquisita la prova della registrazione del contratto di locazione, con sentenza n. 841/2021, accertava e dichiarava che i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano esercitato legittimamente il diritto di recesso previsto dalla clausola n. 24 del testo contrattuale sottoscritto il 7.6.2012 e con effetto dal 31.7.2019 e rigettava la domanda di condanna formulata dai ricorrenti ritenendo incontestato che i resistenti avessero regolarmente rilasciato l’immobile locato libero da beni di loro proprietà e tramite formale offerta di riconsegna ai locatori.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello (a mezzo ricorso) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver esperito nei confronti degli appellati un’azione di natura contrattuale e lamentando - secondo quello che si legge nella sentenza impugnata, atteso il silenzio dell’esposizione del fatto del ricorso in proposito, nella quale parte ricorrente si limita a riportare le conclusioni assunte -la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1590 e 1591 c.c.

In sostanza gli appellanti, pur ammettendo che la ricevuta di pagamento prodotta dai resistenti nel giudizio di primo grado era stata sottoscritta dallo [OSCURATO:PERSONA] –insistevano nell’accoglimento della domanda di condanna formulata con l’originario ricorso introduttivo del giudizio sul presupposto di un ‘accordo contrattuale’ intervenuto tra i conduttori e il terzo [OSCURATO:PERSONA], fonte dell’invocata responsabilità per danni ai sensi degli artt. 1590-1591 c.c.

Concludevano chiedendo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a) fosse accertato e dichiarato l’inadempimento dei conduttori all’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, e che gli stessi fossero conseguentemente condannati al rilascio del bene e al risarcimento dei danni pari al corrispettivo mensile pattuito in contratto asseritamente dovuto dalla data del 31.7.2019 fino a quella di effettiva riconsegna dell’immobile; b) fosse disposta la parziale compensazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedevano - sempre secondo quello che si legge nella sentenza impugnata, dato il silenzio del ricorso nell’esposizione del fatto - l’espunzione dal fascicolo di appello dei documenti dal n. 2 al n. 8 prodotti dagli appellanti, in quanto documenti nuovi mai prodotti nel giudizio di primo grado; il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa degli appellanti, avendo gli stessi espressamente rinunciato ai propri mezzi istruttoriin primo grado; il rigetto nel merito dell’appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto; infine, la condanna degli appellanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria.

La Corte d’appello di Milano, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (alla presenza del locatore [OSCURATO:PERSONA] e del conduttore [OSCURATO:PERSONA]) con la sentenza n.1800/2021 rigettava l’appello e la domanda ex art. 96 c.p.c., condannando gli appellanti alla rifusione delle spese legali relative al grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso i conduttori, originari convenuti.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre parte resistente ha depositato memoria a sostegno dell’inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’originaria domanda attorea è stata respinta da entrambi i giudici di merito a seguito di un articolato percorso motivazionale.

1.1. Precisamente, il Tribunale ha motivato la propria decisione di sostanziale rigetto del ricorso, affermando che non può al contrario trovare accoglimento la domanda con cui si chiede di accertare e dichiarare che i conduttori ‘non hanno ancora adempiuto all’obbligazione di restituzione dell’immobile locato’ e conseguentemente di condannarli al rilascio nonché al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.

E’ infatti incontestato che i resistenti abbiano rilasciato l’immobile, il quale è tuttavia occupato da un terzo, [OSCURATO:PERSONA], peraltro neppure convenuto in giudizio.

Né può ritenersi che i conduttori siano personalmente inadempienti all’obbligo di restituzione del bene a fronte di un’occupazione perpetrata da un terzo, rilevato: - che non è stato allegato, né a fortiori dimostrato – avendo la difesa dei ricorrenti rinunciato alle proprie istanze istruttorie – che l’occupazione dell’immobile da parte dello [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile ad una responsabilità dei conduttori; che è, peraltro, emerso documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] fosse assolutamente consapevole di tale circostanza o comunque ne avesse prestato acquiescenza, come emerge dalla ricevuta di pagamento controfirmata dal medesimo – e non fatta oggetto di disconoscimento alcuno – attestante la ricezione in data 1 giugno 2018 da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 900,00 (cfr., doc. 2 resistenti) e trattandosi di circostanza non specificamente né tempestivamente contestata e,dunque, da ritenersi pacifica ex art.115 c.p.c..

Avendo dunque i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adempiuto all’obbligo di restituzione del bene per cui è causa ai ricorrenti, segue il rigetto della domanda di condanna al rilascio svolta nei loro confronti e della correlativa domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c., non potendo essere ritenuti contrattualmente inadempimenti né responsabili per una occupazione senza titolo perpetrata da un terzo . 1.2.D’altra parte la corte territoriale -dopo aver premesso che i locatori appellanti avevano qualificato la domanda formulata ai sensi dell’art. 1591 c.c. e quale ipotesi di risarcimento del danno per ‘ritardata restituzione’; e che, secondo la loro prospettazione, la responsabilità dei conduttori ai sensi degli artt. 1590 e 1591 c.c. deriverebbe dalla ‘detenzione e disponibilità materiale’ in capo agli stessi dell’appartamento locato e dai presunti ‘accordi verbali’ stipulati con [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato immesso nel possesso del bene per esclusiva volontà dei conduttori - ha ritenuto che l ’esatto adempimento all’obbligazione di rilascio del bene da parte di questi ultimi escludeva che gli stessi potessero essere considerati in mora con le conseguenze previste dall’art. 1591 c.c.

Invero, da un lato, dalla documentazione in atti risultava che i conduttori avevano regolarmente liberato l’immobile locato prima della scadenza contrattuale prevista, e avevano fatto seria e completa offerta di riconsegna ai locatori ( in particolare, dalle foto prodotte si evinceva che i conduttori avevano provveduto tempestivamente a liberare l’appartamento da ogni arredo o suppellettile di loro proprietà, incluso l’intero mobilio facente parte del locale cucina); dall’altro, non era risultato che, al momento della scadenza e dell’offerta di rilascio, il bene fosse occupato da soggetti terzi riconducibili alle persone dei conduttori o comunque dimoranti nel bene locato per accordo con questi ultimi.

Ha altresì ritenuto che la presenza, nell’immobile locato, di un terzo estraneo al contratto inter partes, [OSCURATO:PERSONA], e la conseguente dedotta di lui occupazione dell’appartamento, non poteva essere addebitata agli appellati e fondare una responsabilità degli stessi per ‘ritardata consegna’ dell’immobile, in quanto non era stata provata l’instaurazione di un rapporto di sub-locazione di fatto tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i conduttori (e cioè che l’occupazione del bene da parte dello [OSCURATO:PERSONA] fosse scaturita da un accordo stipulato tra quest’ultimo e gli allora appellati) ed, anzi, erano state acquisite prove documentali che deponevano per una tacita acquiescenza dei locatori a che il terzo estraneo al rapporto contrattuale intercorso con i conduttori dimorasse o comunque fosse presente nell’immobile locato.

Ha infine ritenuto che da un’interpretazione estensiva della domanda formulata dai ricorrenti non emergeva elemento sulla base del quale ritenere che i locatori avevano inteso agire in via extracontrattuale nei confronti del terzo occupante abusivo al fine di veder soddisfatte le proprie pretese risarcitorie.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, N. 3, cpc, degli articoli 1220, 1375, 1590 e 1591 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di Appello che i conduttori dell’appartamento abbiano formulato offerta seria ed affidabile di rilascio, anche se non formale, liberando l’immobile dai beni di loro proprietà, ed il locatore l’abbia rifiutata ingiustificatamente

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, N. 3, cpc, dell’art. 2697 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di Appello che i locatori non hanno dimostrato che il terzo estraneo al contratto, [OSCURATO:PERSONA], vi dimorasse dietro accordo coi conduttori .

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Inammissibile è il primo motivo.

Parte ricorrente: per un verso, omette di svolgere critica ai passaggi argomentativi con cui si articola la motivazione della sentenza impugnata, che pure riproduce dall’incipitdell’illustrazione, che inizia a pag. 9, fino alla pag. 14; e, per altro verso, svolge argomentazioni, che iniziano dal sest’ultimo rigo della pag. 14, le quali si strutturano con brevi enunciazioni a commento della riproduzione anastatica dapprima del contratto, quindi, di altri documenti fino alla pag.

24. Orbene, quanto al primo aspetto, parte ricorrente omette di farsi carico della motivazione della sentenza della corte meneghina e, dunque, per ciò solo, dovendo il motivo necessariamente criticare la motivazione della sentenza di merito e, dunque, farsene carico, impinge nel consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass. Sez.

Un., n. 7074 del 2017.

Quanto poi alla tecnica di pretesa illustrazione del motivo, si osserva quanto segue: da un lato, essa si sostanzia – nelle brevi enunciazioni intervallate fra la riproduzione di un documento e l’altro – in affermazioni apodittiche e assertorie, e omette di dire se e dove esse erano state svolte sollecitando l’esame di ciò che risulterebbe dai documenti; dall’altro, essa non evidenzia in alcun modo né la violazione né la falsa applicazione delle norme indicate nell’intestazione del motivo, ma sollecita solouna rivalutazione della documentazione ai fini della ricostruzione della quaestio facti, non consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360, per come interpretato dalle note S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.Quanto alla motivazione sulla rinuncia alle istanze istruttorie di primo grado, che il ricorrente vorrebbe essere stata ininfluente, parte ricorrente pretende di dimostrarla riproducendo il ricorso introduttivo di primo grado, ma non precisa se nel corso del giudizio di primo grado ne aveva dedotto altre.

Comunque, la corte di merito ha detto che erano state riproposte in appello e non potevano esserlo nuove e tale affermazione dev’essere raccordata con la riproduzione delle conclusioni degli appellanti, della capitolazione probatoria per testi che figura apag. 2 della sentenza, là dove si riproducono le conclusioni degli appellanti: della capitolazione non v’è traccia nel ricorso introduttivo del giudizio.

La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile, in quanto dedotta senza rispettare i criteri a suo tempo indicati da Cass. Sez.

Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, e costantemente ribaditi (ex multis Cass. n. 26769 del 2018).

Esse si risolvono nuovamente, peraltro con la tecnica del primo motivo, in una sollecitazione alla rivalutazione della documentazione ai fini della ricostruzione della quaestio facti, non consentita vigente l’attuale n. 5 dell’art. 360, per come interpretato dalle note S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

4. L’inammissibilità di entrambi i motivi rende il ricorso inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - distrae le spese processuali, come sopra liquidate, a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è detto antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24928/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1800/2021 depositata il 24/06/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella propria veste di locatori nonché eredi pro quota di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo succeduto alla madre [OSCURATO:PERSONA] pro quota ex latere locatoris nel contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 stipulato in data 7 giugno 2012 con i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio questiultimi allegando che: a) la locazione era prevista per la durata di anni quattro decorrenti dall'1 luglio 2012, con rinnovo, in assenza di disdetta o diniego, fini al 30.6.2020; b) i conduttori avevano comunicato: dapprima, con raccomandata A.R. 6.4.2019,diretta a [OSCURATO:PERSONA], il recesso anticipato dal contratto di locazione, con decorrenza 31 luglio 2019; poi, con missiva del 22.7.2019 di essere disponibili al rilascio dell'appartamento, ma che all'interno di esso vi abitava tale "sig. [OSCURATO:PERSONA]", che, al contrario, intendeva rimanerci; c) nonostante le ripetute richieste rivolte ai conduttori, l'appartamento locato non era stato ancora rilasciato, ostandovi la perdurante occupazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali circostanze chiedevano la condanna dei conduttori al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allegando che: a) [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole del fatto che, unitamente ai conduttori, nell’immobile risiedesse periodicamente un terzo inquilino, che versava il corrispettivo “in nero” a mani del [OSCURATO:PERSONA], come comprovato dalle ricevute rinvenute dai resistenti medesimi; b) era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in data 3 gennaio 2014, ad immettere nel possesso dell’immobile [OSCURATO:PERSONA], dal quale riscuoteva, così come da accordi verbali intercorsi tra le parti, regolare canone di fitto in contanti, come peraltro comprovato dalle ricevute di pagamento rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] e appositamente controfirmate dal [OSCURATO:PERSONA]; c) essi avevano già rilasciato l’immobile quasi un mese prima della prevista data di rilascio del 31.07.2019 e, dunque, erano del tutto estranei alla vicenda relativa alla perdurante occupazione del bene da parte dello [OSCURATO:PERSONA]; con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essere ad essi ascritta, con riferimento all’occupazione senza titolo posta in essere da un terzo soggetto, peraltro immesso nel possesso del bene con il consenso dello stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, avendo queste ultime rinunciato ad ogni istanza istruttoria. Il Tribunale di Milano, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, acquisita la prova della registrazione del contratto di locazione, con sentenza n. 841/2021, accertava e dichiarava che i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano esercitato legittimamente il diritto di recesso previsto dalla clausola n. 24 del testo contrattuale sottoscritto il 7.6.2012 e con effetto dal 31.7.2019 e rigettava la domanda di condanna formulata dai ricorrenti ritenendo incontestato che i resistenti avessero regolarmente rilasciato l’immobile locato libero da beni di loro proprietà e tramite formale offerta di riconsegna ai locatori. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello (a mezzo ricorso) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver esperito nei confronti degli appellati un’azione di natura contrattuale e lamentando - secondo quello che si legge nella sentenza impugnata, atteso il silenzio dell’esposizione del fatto del ricorso in proposito, nella quale parte ricorrente si limita a riportare le conclusioni assunte -la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1590 e 1591 c.c. In sostanza gli appellanti, pur ammettendo che la ricevuta di pagamento prodotta dai resistenti nel giudizio di primo grado era stata sottoscritta dallo [OSCURATO:PERSONA] –insistevano nell’accoglimento della domanda di condanna formulata con l’originario ricorso introduttivo del giudizio sul presupposto di un ‘accordo contrattuale’ intervenuto tra i conduttori e il terzo [OSCURATO:PERSONA], fonte dell’invocata responsabilità per danni ai sensi degli artt. 1590-1591 c.c. Concludevano chiedendo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a) fosse accertato e dichiarato l’inadempimento dei conduttori all’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, e che gli stessi fossero conseguentemente condannati al rilascio del bene e al risarcimento dei danni pari al corrispettivo mensile pattuito in contratto asseritamente dovuto dalla data del 31.7.2019 fino a quella di effettiva riconsegna dell’immobile; b) fosse disposta la parziale compensazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedevano - sempre secondo quello che si legge nella sentenza impugnata, dato il silenzio del ricorso nell’esposizione del fatto - l’espunzione dal fascicolo di appello dei documenti dal n. 2 al n. 8 prodotti dagli appellanti, in quanto documenti nuovi mai prodotti nel giudizio di primo grado; il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa degli appellanti, avendo gli stessi espressamente rinunciato ai propri mezzi istruttoriin primo grado; il rigetto nel merito dell’appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto; infine, la condanna degli appellanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria. La Corte d’appello di Milano, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (alla presenza del locatore [OSCURATO:PERSONA] e del conduttore [OSCURATO:PERSONA]) con la sentenza n.1800/2021 rigettava l’appello e la domanda ex art. 96 c.p.c., condannando gli appellanti alla rifusione delle spese legali relative al grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso i conduttori, originari convenuti. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre parte resistente ha depositato memoria a sostegno dell’inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’originaria domanda attorea è stata respinta da entrambi i giudici di merito a seguito di un articolato percorso motivazionale. 1.1. Precisamente, il Tribunale ha motivato la propria decisione di sostanziale rigetto del ricorso, affermando che non può al contrario trovare accoglimento la domanda con cui si chiede di accertare e dichiarare che i conduttori ‘non hanno ancora adempiuto all’obbligazione di restituzione dell’immobile locato’ e conseguentemente di condannarli al rilascio nonché al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. E’ infatti incontestato che i resistenti abbiano rilasciato l’immobile, il quale è tuttavia occupato da un terzo, [OSCURATO:PERSONA], peraltro neppure convenuto in giudizio. Né può ritenersi che i conduttori siano personalmente inadempienti all’obbligo di restituzione del bene a fronte di un’occupazione perpetrata da un terzo, rilevato: - che non è stato allegato, né a fortiori dimostrato – avendo la difesa dei ricorrenti rinunciato alle proprie istanze istruttorie – che l’occupazione dell’immobile da parte dello [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile ad una responsabilità dei conduttori; che è, peraltro, emerso documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] fosse assolutamente consapevole di tale circostanza o comunque ne avesse prestato acquiescenza, come emerge dalla ricevuta di pagamento controfirmata dal medesimo – e non fatta oggetto di disconoscimento alcuno – attestante la ricezione in data 1 giugno 2018 da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 900,00 (cfr., doc. 2 resistenti) e trattandosi di circostanza non specificamente né tempestivamente contestata e,dunque, da ritenersi pacifica ex art.115 c.p.c.. Avendo dunque i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adempiuto all’obbligo di restituzione del bene per cui è causa ai ricorrenti, segue il rigetto della domanda di condanna al rilascio svolta nei loro confronti e della correlativa domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c., non potendo essere ritenuti contrattualmente inadempimenti né responsabili per una occupazione senza titolo perpetrata da un terzo . 1.2.D’altra parte la corte territoriale -dopo aver premesso che i locatori appellanti avevano qualificato la domanda formulata ai sensi dell’art. 1591 c.c. e quale ipotesi di risarcimento del danno per ‘ritardata restituzione’; e che, secondo la loro prospettazione, la responsabilità dei conduttori ai sensi degli artt. 1590 e 1591 c.c. deriverebbe dalla ‘detenzione e disponibilità materiale’ in capo agli stessi dell’appartamento locato e dai presunti ‘accordi verbali’ stipulati con [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato immesso nel possesso del bene per esclusiva volontà dei conduttori - ha ritenuto che l ’esatto adempimento all’obbligazione di rilascio del bene da parte di questi ultimi escludeva che gli stessi potessero essere considerati in mora con le conseguenze previste dall’art. 1591 c.c. Invero, da un lato, dalla documentazione in atti risultava che i conduttori avevano regolarmente liberato l’immobile locato prima della scadenza contrattuale prevista, e avevano fatto seria e completa offerta di riconsegna ai locatori ( in particolare, dalle foto prodotte si evinceva che i conduttori avevano provveduto tempestivamente a liberare l’appartamento da ogni arredo o suppellettile di loro proprietà, incluso l’intero mobilio facente parte del locale cucina); dall’altro, non era risultato che, al momento della scadenza e dell’offerta di rilascio, il bene fosse occupato da soggetti terzi riconducibili alle persone dei conduttori o comunque dimoranti nel bene locato per accordo con questi ultimi. Ha altresì ritenuto che la presenza, nell’immobile locato, di un terzo estraneo al contratto inter partes, [OSCURATO:PERSONA], e la conseguente dedotta di lui occupazione dell’appartamento, non poteva essere addebitata agli appellati e fondare una responsabilità degli stessi per ‘ritardata consegna’ dell’immobile, in quanto non era stata provata l’instaurazione di un rapporto di sub-locazione di fatto tra lo [OSCURATO:PERSONA] e i conduttori (e cioè che l’occupazione del bene da parte dello [OSCURATO:PERSONA] fosse scaturita da un accordo stipulato tra quest’ultimo e gli allora appellati) ed, anzi, erano state acquisite prove documentali che deponevano per una tacita acquiescenza dei locatori a che il terzo estraneo al rapporto contrattuale intercorso con i conduttori dimorasse o comunque fosse presente nell’immobile locato. Ha infine ritenuto che da un’interpretazione estensiva della domanda formulata dai ricorrenti non emergeva elemento sulla base del quale ritenere che i locatori avevano inteso agire in via extracontrattuale nei confronti del terzo occupante abusivo al fine di veder soddisfatte le proprie pretese risarcitorie. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, N. 3, cpc, degli articoli 1220, 1375, 1590 e 1591 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di Appello che i conduttori dell’appartamento abbiano formulato offerta seria ed affidabile di rilascio, anche se non formale, liberando l’immobile dai beni di loro proprietà, ed il locatore l’abbia rifiutata ingiustificatamente 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, N. 3, cpc, dell’art. 2697 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di Appello che i locatori non hanno dimostrato che il terzo estraneo al contratto, [OSCURATO:PERSONA], vi dimorasse dietro accordo coi conduttori . 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo. Parte ricorrente: per un verso, omette di svolgere critica ai passaggi argomentativi con cui si articola la motivazione della sentenza impugnata, che pure riproduce dall’incipitdell’illustrazione, che inizia a pag. 9, fino alla pag. 14; e, per altro verso, svolge argomentazioni, che iniziano dal sest’ultimo rigo della pag. 14, le quali si strutturano con brevi enunciazioni a commento della riproduzione anastatica dapprima del contratto, quindi, di altri documenti fino alla pag. 24. Orbene, quanto al primo aspetto, parte ricorrente omette di farsi carico della motivazione della sentenza della corte meneghina e, dunque, per ciò solo, dovendo il motivo necessariamente criticare la motivazione della sentenza di merito e, dunque, farsene carico, impinge nel consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass. Sez. Un., n. 7074 del 2017. Quanto poi alla tecnica di pretesa illustrazione del motivo, si osserva quanto segue: da un lato, essa si sostanzia – nelle brevi enunciazioni intervallate fra la riproduzione di un documento e l’altro – in affermazioni apodittiche e assertorie, e omette di dire se e dove esse erano state svolte sollecitando l’esame di ciò che risulterebbe dai documenti; dall’altro, essa non evidenzia in alcun modo né la violazione né la falsa applicazione delle norme indicate nell’intestazione del motivo, ma sollecita solouna rivalutazione della documentazione ai fini della ricostruzione della quaestio facti, non consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360, per come interpretato dalle note S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.Quanto alla motivazione sulla rinuncia alle istanze istruttorie di primo grado, che il ricorrente vorrebbe essere stata ininfluente, parte ricorrente pretende di dimostrarla riproducendo il ricorso introduttivo di primo grado, ma non precisa se nel corso del giudizio di primo grado ne aveva dedotto altre. Comunque, la corte di merito ha detto che erano state riproposte in appello e non potevano esserlo nuove e tale affermazione dev’essere raccordata con la riproduzione delle conclusioni degli appellanti, della capitolazione probatoria per testi che figura apag. 2 della sentenza, là dove si riproducono le conclusioni degli appellanti: della capitolazione non v’è traccia nel ricorso introduttivo del giudizio. La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile, in quanto dedotta senza rispettare i criteri a suo tempo indicati da Cass. Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, e costantemente ribaditi (ex multis Cass. n. 26769 del 2018). Esse si risolvono nuovamente, peraltro con la tecnica del primo motivo, in una sollecitazione alla rivalutazione della documentazione ai fini della ricostruzione della quaestio facti, non consentita vigente l’attuale n. 5 dell’art. 360, per come interpretato dalle note S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. 4. L’inammissibilità di entrambi i motivi rende il ricorso inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge edindicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore dei resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - distrae le spese processuali, come sopra liquidate, a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è detto antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 21078/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris