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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15548/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Firenze, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Firenze del 23 gennaio 2020, irrevocabile il 19 febbraio 2020. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto tardiva l'istanza, mentre, poiché la sentenza di condanna era stata notificata il 12 marzo 2020, la proposizione della richiesta il 22 marzo 2020 doveva ritenersi tempestiva; b) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di appello escluso la possibilità di convertire l'istanza di restituzione in termine per proporre appello in ricorso per rescissione del giudicato sulla scorta di principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15498/21, che però non è condivisibile avendo la giurisprudenza di legittimità anche affermato che il ricorso per cassazione avverso decisione del giudice dell'esecuzione, proposta in luogo dell'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in nome del principio di conservazione degli atti processuali, applicato anche in riferimento all'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. 1.Ritiene il Collegio che, pur a fronte della fondatezza del primo motivo di ricorso, con la conseguente tempestività della richiesta disattesa dal giudice dell'esecuzione, tuttavia la doglianza principale sia priva di qualsiasi fondamento. 1.1 L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che, essendo stato celebrato il giudizio di cognizione a carico del ricorrente secondo la disciplina dell'assenza, non è invocabile il diverso istituto della contumacia e la restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen..

A fronte della deduzione dell'avvenuta celebrazione del processo senza che l'imputato ne sia stato reso edotto ed abbia avuto la possibilità di prendervi parte, l'unico strumento esperibile è costituito dalla rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., col quale far valere la pretesa nullità della vocatio in iudicium e della sentenza formalmente divenuta irrevocabile. 1.2 Altrettanto correttamente ha escluso di poter operare la riqualificazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare come ricorso per rescissione del giudicato, stante l'eterogeneità dei rimedi e la natura non impugnatoria di quello esperito dal condannato. 1.3 A tal fine ha richiamato in modo appropriato e pertinente i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931, che il Collegio condivide e ribadisce in assenza di argomentazioni valutabili per approdare a diversa soluzione.

Inoltre, si ricorda che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 67 del 2014, il testo vigente dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. è stato profondamente modificato nel senso che prevede la possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare soltanto nel caso di decreto penale ed al fine di proporre l'opposizione.

Il dato testuale non consente interpretazioni estensive con applicazione della stessa disposizione con riferimento alle sentenze pronunciate nell'assenza dell'imputato.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estefisore [OSCURATO:PERSONA] siden e [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Firenze, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Firenze del 23 gennaio 2020, irrevocabile il 19 febbraio 2020. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto tardiva l'istanza, mentre, poiché la sentenza di condanna era stata notificata il 12 marzo 2020, la proposizione della richiesta il 22 marzo 2020 doveva ritenersi tempestiva; b) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di appello escluso la possibilità di convertire l'istanza di restituzione in termine per proporre appello in ricorso per rescissione del giudicato sulla scorta di principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15498/21, che però non è condivisibile avendo la giurisprudenza di legittimità anche affermato che il ricorso per cassazione avverso decisione del giudice dell'esecuzione, proposta in luogo dell'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in nome del principio di conservazione degli atti processuali, applicato anche in riferimento all'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. 1.Ritiene il Collegio che, pur a fronte della fondatezza del primo motivo di ricorso, con la conseguente tempestività della richiesta disattesa dal giudice dell'esecuzione, tuttavia la doglianza principale sia priva di qualsiasi fondamento. 1.1 L'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che, essendo stato celebrato il giudizio di cognizione a carico del ricorrente secondo la disciplina dell'assenza, non è invocabile il diverso istituto della contumacia e la restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.. A fronte della deduzione dell'avvenuta celebrazione del processo senza che l'imputato ne sia stato reso edotto ed abbia avuto la possibilità di prendervi parte, l'unico strumento esperibile è costituito dalla rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., col quale far valere la pretesa nullità della vocatio in iudicium e della sentenza formalmente divenuta irrevocabile. 1.2 Altrettanto correttamente ha escluso di poter operare la riqualificazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare come ricorso per rescissione del giudicato, stante l'eterogeneità dei rimedi e la natura non impugnatoria di quello esperito dal condannato. 1.3 A tal fine ha richiamato in modo appropriato e pertinente i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931, che il Collegio condivide e ribadisce in assenza di argomentazioni valutabili per approdare a diversa soluzione. Inoltre, si ricorda che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 67 del 2014, il testo vigente dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. è stato profondamente modificato nel senso che prevede la possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare soltanto nel caso di decreto penale ed al fine di proporre l'opposizione. Il dato testuale non consente interpretazioni estensive con applicazione della stessa disposizione con riferimento alle sentenze pronunciate nell'assenza dell'imputato. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estefisore [OSCURATO:PERSONA] siden e [OSCURATO:PERSONA] V
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