CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'Il aprile 2022 del Tribunale di Genova resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e diciottomila euro di multa, con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva nonché confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro ed espulsione dallo Stato a pena espiata. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato lamentato che il concordato in appello - fondato sull'esclusione della recidiva - sarebbe stato respinto dalla Corte con motivazione viziata, ossia con riferimento ai soli precedenti penali, senza dunque tener conto degli altri elementi offerti (e prodotti nuovamente in questa sede), compresa un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata ha rigettato il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ed in particolare la mancata esclusione della recidiva, con motivazione del tutto solida ed adeguata, oltre che priva della carenza argomentativa denunciata in questa sede. Vero è, in primo luogo, che il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio, in quanto va garantito all'imputato, pur nel rispetto del principio di tassatività delle impugnazioni, il controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole in ragione del negato accesso ad un trattamento sanzionatorio più favorevole (Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283610; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284). Ciò posto, in particolare la Corte territoriale ha sottolineato i precedenti penali a carico dello Zouaoui, anche con condanne di significativa entità, relativi a plurime cessioni di stupefacenti, così concludendo che il soggetto aveva proseguito tale attività illecita per un arco temporale davvero rilevante, dal 2000 al 2019. Ancora, la sentenza ha evidenziato che il reato in esame costituiva chiara espressione di maggiore pericolosità, dato che era stato commesso dopo che il soggetto aveva espiato pene significative, in regime carcerario o di sanzioni alternative, le quali, evidentemente, non avevano avuto alcun effetto sulle future condotte. Il ricorrente, dunque, aveva mostrato una "persistenza di stimoli criminogeni sintomatica di una perdurante inclinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti". Oltre a ciò, e proprio in considerazione delle doglianze del ricorrente circa una pretesa omissione motivazionale, la Corte territoriale ha invece dato ampio e ragionato conto del negativo esito proprio del provvedimento del 12 maggio 2022 del Tribunale di Sorveglianza di Genova (più volte invero evocato dal ricorrente) che, una volta concessa la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, si era trovato costretto a sospenderla con effetto immediato attesi i ripetuti episodi - analiticamente evidenziati nella sentenza impugnata - di incapacità del ricorrente di adeguarsi a regimi di vita improntati a liceità. Al riguardo il ricorso non ha inteso confrontarsi. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023