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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi che lo compongono non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità ritenuto in particolare che il primo motivo di ricorso, diretto a contrastare la configurabilità dell'oltraggio ex art 341 bis cod. pen. anche sul piano della tenuta motivazionale della sentenza impugnata, si sostanzia in una inammissibile reiterazione delle censure prospettate in appello, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso argomentativo all'evidenza immune da manifeste incongruenze logiche e che l'impugnazione contrasta inadeguatamente per il tramite di doglianze volte a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; ritenuto ancora che il secondo motivo di ricorso afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( sotto il versante del difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza operato nel bilanciamento tra le generiche accordate e la recidiva ritenuta) è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda il terzo capoverso di pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi che lo compongono non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità ritenuto in particolare che il primo motivo di ricorso, diretto a contrastare la configurabilità dell'oltraggio ex art 341 bis cod. pen. anche sul piano della tenuta motivazionale della sentenza impugnata, si sostanzia in una inammissibile reiterazione delle censure prospettate in appello, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso argomentativo all'evidenza immune da manifeste incongruenze logiche e che l'impugnazione contrasta inadeguatamente per il tramite di doglianze volte a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori; ritenuto ancora che il secondo motivo di ricorso afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( sotto il versante del difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza operato nel bilanciamento tra le generiche accordate e la recidiva ritenuta) è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda il terzo capoverso di pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris