CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 34883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
secuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXX di applicarela disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze dicondanna emesse dal Tribunale di Bergamo in relazione al reato di cuiall’art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commesso il 3 aprile 2020, e dalla Corte diappello di Brescia in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lg.s285 del 1992;Rilevato che con il ricorso, in cinque ma complementari motivi enella memoria pervenuta il 9 settembre 2026, si denunciano la violazionedi legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corteterritoriale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull’arco di tempotrascorso e sull’eterogeneità delle condotte senza considerare lo stato ditossicodipendenza, la condizione personale dell’imputato e la possibilità diriconoscere comunque l’esistenza del vincolo tra gruppi o nuclei omogeneidi fatti;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamentemotivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debbaessere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo -a fronte della distanza tra i fatti, pari quasi a tre anni e per ciò solosufficiente ai fini del diniego, e l’eterogeneità delle due condotte – non siadesumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato che lostato di tossicodipendenza – che pure non costituisce da solo, in assenza dialtri indici, un criterio sufficiente al fine del riconoscimento dellacontinuazione – non risulta avere avuto alcuna incidenza ai fini delcollegamento tra i due fatti;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.