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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44647/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l' nammissibilità o, in Nsubordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emesso il 15/09/2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste in relazione ai provvedimenti di ammissione n.360 del 3 marzo 2020, n.772 del 16 giugno 2020 e n.816 del 30 giugno 2020 riguardanti la difesa in cinque procedimenti all'epoca pendenti presso il medesimo tribunale (SIUS 1882/2019, 320/2020, 526/2020, 574/2020 e 342/2020).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 99 e 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il ricorrente evidenzia che il giudice non ha risposto alle confutazioni delle argomentazioni usate dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste per revocare i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, incorrendo per tale motivo in mancanza di motivazione.

2.1. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza aveva rilevato che i decreti di ammissione si fondavano su dati prevalentemente formali, osservando che in data 11/09/2019 l'istante era stato sottoposto al regime speciale di cui all'art.41 bis ord. pen.

Il ricorrente sottolinea come il richiamo alla sottoposizione a regime di detenzione speciale fosse del tutto inconferente, trattandosi di misura di prevenzione penitenziaria che non preclude la concessione del beneficio e, in ogni caso, alla data odierna egli non si trova più in regime di detenzione speciale.

2.2. La condanna in primo grado per un omicidio avvenuto 22 anni fa, citata nell'ordinanza, riguarda una sentenza in cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art.7 legge n.203/91 circa il fatto che il delitto sarebbe stato commesso per favorire il clan mafioso (pag.25 sentenza del :31 gennaio 2022).

Si tratta, in ogni caso, di argomentazione che, secondo il ricorrente, esula dalla disamina delle doglianze proposte dall'opponente, trattandosi di questione nemmeno prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste.

2.3. La circostanza che il ricorrente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi è la prova del fatto che ricorressero i presupposti per l'ammissione.

Il giudice ha omesso di motivare sull'allegazione della prova del fatto che la sua sussistenza si basa su vaglia inviati dalla madre insegnante statale in pensione.2.4.

Con una motivazione che si riferisce a dichiarazioni parziali estrapolate da testimonianze e provvedimenti che per la loro frammentarietà non possono assurgere a prova contraria alla previsione di legge, il giudicante ha omesso di rispondere alle seguenti osservazioni: - produzione del verbale del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui emerge che il signor Attanasio non fa più parte del clan; - la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] relativa alla percezione di stipendio dal clan fino al 2016 è stata superata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con un provvedimento in cui si dava conto delle informazioni della squadra mobile di Siracusa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle informazioni della DDA di Catania in pari data che escludevano la circostanza dell'attuale percezione di stipendio; - di recente, il collaboratore di giustizia Saturnino, pur confermando l'attuale esistenza dell'organizzazione criminale alla quale il signor Attanasio era appartenuto in passato, nulla aveva osservato sul ricorrente; - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pandolfini sull'asserita percezione di stipendio risalivano a 10 anni addietro; - nella sentenza di condanna per appartenenza all'associazione mafiosa fino al 2010 si è pronunciato il Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza in sede di opposizione del 19/04/2018 che, oltre a richiamare la relazione favorevole della DNA del 6/09/2016, riteneva cessata l'attualità della sentenza del Tribunale di Siracusa del 27/07/2010; - le informazioni della DDA di Catania erano in realtà favorevoli alla tesi difensiva perché nulla dicevano sull'attualità e, anzi, facevano riferimento a circostanze di 22 anni addietro; - il Tribunale di sorveglianza aveva persino richiamato il recente decreto del Magistrato di sorveglianza di Udine del 7/07/2020 che, a sua volta, richiamava la condotta carceraria, idonea a dimostrare la non mafiosità del soggetto dal momento che massime di comune esperienza affermano che il detenuto mafioso mantiene una condotta ineccepibile all'interno del carcere; tale decreto era stato valutato per fornire un'analisi psicologica non consentita al giudice e comunque apodittica.

2.5. Oltre a tali elementi, l'ordinanza omette di valutare i seguenti provvedimenti: - decreto del Giudice per le indagini preliminari di Sassari del 13/06/2019, secondo cui il ricorrente ha provato di non aver goduto di redditi in misura superiore al limite di ammissione al beneficio e che non emerge l'attualità di collegamenti associativi;- decreto della Corte di appello di Catania del I'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale il signor Attanasio ha allegato concreti elementi di fatto idonei a consentire il superamento della presunzione provando la mancata percezione di redditi propri o di introiti riferibili alla sua pregressa militanza nell'associazione di stampo mafioso; - decreto del 20/05/2009 della Corte di appello di Catania, che aveva revocato l'aggravamento di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quanto la lunga detenzione sofferta dal signor Attanasio aveva sortito benefici risultati sul piano del reinserimento nel contesto sociale, fondato sugli studi accademici intrapresi, attualmente sfociati nella seconda laurea con lode in data 10 maggio 2022 in Scienze dei servizi giuridici con attuale iscrizione a un terzo corso di laurea.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine alla nozione di violazione di legge le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710 - 01).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

2.1. Va altresì chiarito che nel difetto di motivazione deducibile quale vizio di violazione di legge, seppure vi si possa ricondurre anche l'indecifrabilità grafica (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898 - 01), non possono includersi la sua insufficienza, incompletezza o illogicità (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945 - 01 Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363 - 01).

2.2. In particolare, non possono essere dedotti come violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti allegati e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805 - 01).

Giova, in proposito, ricordare che la motivazione è apparente tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa.

3. Esaminando, dunque, il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha, in primo luogo, richiamato il provvedimento opposto, in cui si faceva menzione delle sentenze di condanna dalle quali risultava un ruolo di vertice dell'Attanasio nell'organizzazione mafiosa, oltre che delle testimonianze dalle quali dedurre il mantenimento di tale ruolo con i connessi redditi clandestini in favore della famiglia da parte del clan. 3.1.

Nella medesima ordinanza si richiama l'affermazione contenuta nel provvedimento opposto per cui il tribunale non si era sentito vincolato da diverse pronunce di merito di magistrati di sorveglianza basati su valutazioni formali di assenza di reddito ufficiali; nel provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si rinviene, a pag.2, l'analitica disamina dei provvedimenti favorevoli all'Attanasio, che il giudice ha motivatamente ritenuto di non poter assumere come validi precedenti, nonché, a pag.2-3, i documenti dai quali il giudice ha desunto il convincimento del permanente collegamento dell'Attanasio con il clan Bottaro-Attanasio.3.2.

Tale punto della decisione risulta interessante con riguardo al vizio denunciato in quanto, qualora il provvedimento impugnato e l'ordinanza emessa a seguito di opposizione siano conformi, le rispettive motivazioni si integrano arricchendo lo sviluppo argomentativo che deve essere verificato in sede di legittimità.

In tal senso, è sufficiente leggere entrambi i provvedimenti di merito per rilevare che non è stata resa motivazione apparente e che i provvedimenti favorevoli al richiedente sono stati espressamente esaminati„ non potendosi per tale ragione accedere in questa sede a valutazioni inerenti alla logicità e alla completezza della trama motivazionale concernente le vicende giudiziarie del ricorrente.

4. Nell'ordinanza è stata, quindi, ritenuta non superata la presunzione di insussistenza delle condizioni ostative al beneficio ai sensi dell'art.76, comma 4- bis, d.P.R. n.115/2002 come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.139 del 24 marzo 2010.

Sono stati richiamati i motivi di opposizione, segnatamente l'asserita inconferenza del riferimento al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le informazioni della squadra mobile di Siracusa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della DDA di Catania in pari data, valorizzati in un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia per contrastare le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa la percezione di uno stipendio dal clan fino al 2016.

4.1. Dirimente è stato ritenuto il dato secondo il quale il 14/07/2022 è stata emessa nei confronti del ricorrente ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato ex art.7 d.l. 152/91 a seguito di sentenza del 31/01/2022 di condanna a trent'anni di carcere per tale reato, ritenuti indicativi della conferma del mantenimento del vincolo mafioso e valutati unitamente alla circostanza che l'Attanasio mai ha presentato la dichiarazione dei redditi e non risulta avere alcun impiego legale, da leggersi unitamente alla nota della Questura di Siracusa del 10 giugno 2020 attestante l'elevato tenore di vita mantenuto dal medesimo, richiamata a pag.3 del provvedimento di revoca.

4.2. Nel ricorso viene dedotta, a ben vedere, l'incompletezza della motivazione ma il Collegio ritiene che la disamina del provvedimento impugnato, in cui tra l'altro si raffrontano gli argomenti proposti dall'opponente «con la articolata e rigorosa motivazione di revoca», disveli pienamente l'iter logico seguito dal giudicante per giungere al rigetto dell'opposizione, denoti che l'argomentare è ancorato a dati fattuali ben precisi e non mostri argomentazioni di stile tali da poter integrare l'unico vizio in questa sede deducibile, come sopra descritto.5.

Tali considerazioni evidenziano l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza :13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l' nammissibilità o, in Nsubordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emesso il 15/09/2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste in relazione ai provvedimenti di ammissione n.360 del 3 marzo 2020, n.772 del 16 giugno 2020 e n.816 del 30 giugno 2020 riguardanti la difesa in cinque procedimenti all'epoca pendenti presso il medesimo tribunale (SIUS 1882/2019, 320/2020, 526/2020, 574/2020 e 342/2020). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 99 e 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorrente evidenzia che il giudice non ha risposto alle confutazioni delle argomentazioni usate dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste per revocare i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, incorrendo per tale motivo in mancanza di motivazione. 2.1. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza aveva rilevato che i decreti di ammissione si fondavano su dati prevalentemente formali, osservando che in data 11/09/2019 l'istante era stato sottoposto al regime speciale di cui all'art.41 bis ord. pen. Il ricorrente sottolinea come il richiamo alla sottoposizione a regime di detenzione speciale fosse del tutto inconferente, trattandosi di misura di prevenzione penitenziaria che non preclude la concessione del beneficio e, in ogni caso, alla data odierna egli non si trova più in regime di detenzione speciale. 2.2. La condanna in primo grado per un omicidio avvenuto 22 anni fa, citata nell'ordinanza, riguarda una sentenza in cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art.7 legge n.203/91 circa il fatto che il delitto sarebbe stato commesso per favorire il clan mafioso (pag.25 sentenza del :31 gennaio 2022). Si tratta, in ogni caso, di argomentazione che, secondo il ricorrente, esula dalla disamina delle doglianze proposte dall'opponente, trattandosi di questione nemmeno prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste. 2.3. La circostanza che il ricorrente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi è la prova del fatto che ricorressero i presupposti per l'ammissione. Il giudice ha omesso di motivare sull'allegazione della prova del fatto che la sua sussistenza si basa su vaglia inviati dalla madre insegnante statale in pensione.2.4. Con una motivazione che si riferisce a dichiarazioni parziali estrapolate da testimonianze e provvedimenti che per la loro frammentarietà non possono assurgere a prova contraria alla previsione di legge, il giudicante ha omesso di rispondere alle seguenti osservazioni: - produzione del verbale del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui emerge che il signor Attanasio non fa più parte del clan; - la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] relativa alla percezione di stipendio dal clan fino al 2016 è stata superata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con un provvedimento in cui si dava conto delle informazioni della squadra mobile di Siracusa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle informazioni della DDA di Catania in pari data che escludevano la circostanza dell'attuale percezione di stipendio; - di recente, il collaboratore di giustizia Saturnino, pur confermando l'attuale esistenza dell'organizzazione criminale alla quale il signor Attanasio era appartenuto in passato, nulla aveva osservato sul ricorrente; - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pandolfini sull'asserita percezione di stipendio risalivano a 10 anni addietro; - nella sentenza di condanna per appartenenza all'associazione mafiosa fino al 2010 si è pronunciato il Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza in sede di opposizione del 19/04/2018 che, oltre a richiamare la relazione favorevole della DNA del 6/09/2016, riteneva cessata l'attualità della sentenza del Tribunale di Siracusa del 27/07/2010; - le informazioni della DDA di Catania erano in realtà favorevoli alla tesi difensiva perché nulla dicevano sull'attualità e, anzi, facevano riferimento a circostanze di 22 anni addietro; - il Tribunale di sorveglianza aveva persino richiamato il recente decreto del Magistrato di sorveglianza di Udine del 7/07/2020 che, a sua volta, richiamava la condotta carceraria, idonea a dimostrare la non mafiosità del soggetto dal momento che massime di comune esperienza affermano che il detenuto mafioso mantiene una condotta ineccepibile all'interno del carcere; tale decreto era stato valutato per fornire un'analisi psicologica non consentita al giudice e comunque apodittica. 2.5. Oltre a tali elementi, l'ordinanza omette di valutare i seguenti provvedimenti: - decreto del Giudice per le indagini preliminari di Sassari del 13/06/2019, secondo cui il ricorrente ha provato di non aver goduto di redditi in misura superiore al limite di ammissione al beneficio e che non emerge l'attualità di collegamenti associativi;- decreto della Corte di appello di Catania del I'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale il signor Attanasio ha allegato concreti elementi di fatto idonei a consentire il superamento della presunzione provando la mancata percezione di redditi propri o di introiti riferibili alla sua pregressa militanza nell'associazione di stampo mafioso; - decreto del 20/05/2009 della Corte di appello di Catania, che aveva revocato l'aggravamento di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quanto la lunga detenzione sofferta dal signor Attanasio aveva sortito benefici risultati sul piano del reinserimento nel contesto sociale, fondato sugli studi accademici intrapresi, attualmente sfociati nella seconda laurea con lode in data 10 maggio 2022 in Scienze dei servizi giuridici con attuale iscrizione a un terzo corso di laurea. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine alla nozione di violazione di legge le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710 - 01). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. 2.1. Va altresì chiarito che nel difetto di motivazione deducibile quale vizio di violazione di legge, seppure vi si possa ricondurre anche l'indecifrabilità grafica (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898 - 01), non possono includersi la sua insufficienza, incompletezza o illogicità (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945 - 01 Sez. 6, n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363 - 01). 2.2. In particolare, non possono essere dedotti come violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il giudice non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti allegati e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805 - 01). Giova, in proposito, ricordare che la motivazione è apparente tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concreti elementi riferibili alla realtà processuale ed alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa. 3. Esaminando, dunque, il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha, in primo luogo, richiamato il provvedimento opposto, in cui si faceva menzione delle sentenze di condanna dalle quali risultava un ruolo di vertice dell'Attanasio nell'organizzazione mafiosa, oltre che delle testimonianze dalle quali dedurre il mantenimento di tale ruolo con i connessi redditi clandestini in favore della famiglia da parte del clan. 3.1. Nella medesima ordinanza si richiama l'affermazione contenuta nel provvedimento opposto per cui il tribunale non si era sentito vincolato da diverse pronunce di merito di magistrati di sorveglianza basati su valutazioni formali di assenza di reddito ufficiali; nel provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si rinviene, a pag.2, l'analitica disamina dei provvedimenti favorevoli all'Attanasio, che il giudice ha motivatamente ritenuto di non poter assumere come validi precedenti, nonché, a pag.2-3, i documenti dai quali il giudice ha desunto il convincimento del permanente collegamento dell'Attanasio con il clan Bottaro-Attanasio.3.2. Tale punto della decisione risulta interessante con riguardo al vizio denunciato in quanto, qualora il provvedimento impugnato e l'ordinanza emessa a seguito di opposizione siano conformi, le rispettive motivazioni si integrano arricchendo lo sviluppo argomentativo che deve essere verificato in sede di legittimità. In tal senso, è sufficiente leggere entrambi i provvedimenti di merito per rilevare che non è stata resa motivazione apparente e che i provvedimenti favorevoli al richiedente sono stati espressamente esaminati„ non potendosi per tale ragione accedere in questa sede a valutazioni inerenti alla logicità e alla completezza della trama motivazionale concernente le vicende giudiziarie del ricorrente. 4. Nell'ordinanza è stata, quindi, ritenuta non superata la presunzione di insussistenza delle condizioni ostative al beneficio ai sensi dell'art.76, comma 4- bis, d.P.R. n.115/2002 come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.139 del 24 marzo 2010. Sono stati richiamati i motivi di opposizione, segnatamente l'asserita inconferenza del riferimento al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le informazioni della squadra mobile di Siracusa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della DDA di Catania in pari data, valorizzati in un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia per contrastare le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa la percezione di uno stipendio dal clan fino al 2016. 4.1. Dirimente è stato ritenuto il dato secondo il quale il 14/07/2022 è stata emessa nei confronti del ricorrente ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato ex art.7 d.l. 152/91 a seguito di sentenza del 31/01/2022 di condanna a trent'anni di carcere per tale reato, ritenuti indicativi della conferma del mantenimento del vincolo mafioso e valutati unitamente alla circostanza che l'Attanasio mai ha presentato la dichiarazione dei redditi e non risulta avere alcun impiego legale, da leggersi unitamente alla nota della Questura di Siracusa del 10 giugno 2020 attestante l'elevato tenore di vita mantenuto dal medesimo, richiamata a pag.3 del provvedimento di revoca. 4.2. Nel ricorso viene dedotta, a ben vedere, l'incompletezza della motivazione ma il Collegio ritiene che la disamina del provvedimento impugnato, in cui tra l'altro si raffrontano gli argomenti proposti dall'opponente «con la articolata e rigorosa motivazione di revoca», disveli pienamente l'iter logico seguito dal giudicante per giungere al rigetto dell'opposizione, denoti che l'argomentare è ancorato a dati fattuali ben precisi e non mostri argomentazioni di stile tali da poter integrare l'unico vizio in questa sede deducibile, come sopra descritto.5. Tali considerazioni evidenziano l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza :13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.
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