CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t 42-5095-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 12 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, in data 6 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione, di cui all'art. 56, 629 cod. pen. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di tentata estorsione; 2.2. mancanza di motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., sulla quantificazione della pena e sulla negazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche richieste. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la natura meramente reiterativa dei motivi svolti. 3.1. Invero, con riferimento al primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto contestato, la difesa ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questo, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Nel caso in esame il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come il fatto non potesse essere qualificato in termini di ragion fattasi, stante la consapevolezza in capo all'imputato del difetto di reali ragioni di credito nei confronti degli zii, il che la Corte deduce dalla puntuale analisi di una pluralità di elementi storici indicati a pag. 4 dell'impugnata sentenza. Sul distinguo "psicoyflogico" tra le due fattispecie si richiama l'ampia motivazione della sentenza resa a Sez. U. (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02) che sottolinea come la pretesa di esercitare un diritto proprio debba essere ragionevole ed apprezzabile e non meramente immaginaria. Pertanto, l'ampia e logica argomentazione del secondo giudice circa la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata estorsione, esclude la fondatezza delle doglianze. 3.2. Neppure il secondo motivo di ricorso coglie nel segno: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la decisione impugnata non risulta priva di apparato motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio. Nello specifico, il rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è stata correttamente giustificata dall'assenza di alcun atteggiamento di resipiscenza da parte dell'imputato nei confronti degli offesi, né sul piano t 42-5095-2022 morale, né su quello economico. Peraltro, osserva la Corte, la pena irrogata è contenuta nel minimo edittale previsto per il delitto di tentata estorsione, laddove una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena è necessaria soltanto se la pena si discosti sensibilmente dal minimo edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione della Corte territoriale risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1