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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45676/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 del GIP presso il TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Ragusa applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di estorsione e di lesioni ed evasione

2. Avverso tale sentenza, in data 22 maggio 2023 proponeva ricorso per cassazione "personalmente" [OSCURATO:PERSONA] la cui firma risultava autenticata dal difensore.

Si dà atto che il 13 settembre 2023 è pervenuta dal ricorrente una istanza di differimento, che non rileva in quanto la procedura con la quale si decide il ricorso non prevede l'intervento delle parti. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27422101) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 del GIP presso il TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Ragusa applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di estorsione e di lesioni ed evasione 2. Avverso tale sentenza, in data 22 maggio 2023 proponeva ricorso per cassazione "personalmente" [OSCURATO:PERSONA] la cui firma risultava autenticata dal difensore. Si dà atto che il 13 settembre 2023 è pervenuta dal ricorrente una istanza di differimento, che non rileva in quanto la procedura con la quale si decide il ricorso non prevede l'intervento delle parti. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27422101) 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 45676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris