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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 04062/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14584-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Ric. 2022 n. 14584 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 18385/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Che: [OSCURATO:PERSONA] domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18385/2022 sul presupposto della sussistenza di una erronea percezione dell’assenza negli atti di causa della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: La domanda di correzione non può essere accolta in quanto la disposizione invocata non avrebbe potuto trovare applicazione nel procedimento oggetto di causa , vertendo la medesima causa sull’accertamento del diritto all’attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ( ex l. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; superando il precedente di Sesta sezione n. 23624 del 2021, va infatti fatta applicazione del principio (Cass. n. 16676 del 04/08/2020; n. 37044 del 2022) che assume valenza nomofilattica, secondo cui , il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale Ric. 2022 n. 14584 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- non applicabile a casi non espressamente indicati -opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; Cass. 18385 del 2022, di cui si chiede la correzione, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; dunque, il riconoscimento della contribuzione figurativa, inteso come diritto in sé non era posto in correlazione con la domanda di riconoscimento di una ulteriore e specifica prestazione pensionistica che avrebbe legittimato l’esonero di cui all’art. 152 dis.

Att. c.p.c.; ciò risulta coerente con il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo cui il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosso da pensionato, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( Cass. n. 41886 del 2021); il ricorso va, dunque, rigettato; nulla va disposto sulle spese data la natura non impugnatoria del procedimento; p.q.m.

La Corte rigetta l’istanza di correzione.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14584-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Ric. 2022 n. 14584 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 18385/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Che: [OSCURATO:PERSONA] domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18385/2022 sul presupposto della sussistenza di una erronea percezione dell’assenza negli atti di causa della dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: La domanda di correzione non può essere accolta in quanto la disposizione invocata non avrebbe potuto trovare applicazione nel procedimento oggetto di causa , vertendo la medesima causa sull’accertamento del diritto all’attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ( ex l. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; superando il precedente di Sesta sezione n. 23624 del 2021, va infatti fatta applicazione del principio (Cass. n. 16676 del 04/08/2020; n. 37044 del 2022) che assume valenza nomofilattica, secondo cui , il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale Ric. 2022 n. 14584 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- non applicabile a casi non espressamente indicati -opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; Cass. 18385 del 2022, di cui si chiede la correzione, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; dunque, il riconoscimento della contribuzione figurativa, inteso come diritto in sé non era posto in correlazione con la domanda di riconoscimento di una ulteriore e specifica prestazione pensionistica che avrebbe legittimato l’esonero di cui all’art. 152 dis. Att. c.p.c.; ciò risulta coerente con il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo cui il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosso da pensionato, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( Cass. n. 41886 del 2021); il ricorso va, dunque, rigettato; nulla va disposto sulle spese data la natura non impugnatoria del procedimento; p.q.m. La Corte rigetta l’istanza di correzione. Così deciso in Rom