CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 09004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Proietti, domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi,giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 628/2023,pubblicata in data 22 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. i signori EmanuelaCalvi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti al Tribunale di Torino, lasocietà CSC – [OSCURATO:PERSONA] S.A., ora [OSCURATO:PERSONA] s.a., chiedendone la condanna al pagamento della sommadi euro 35.000,00 in forza di polizza fideiussoria avente comecontraente la società Edilco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e comebeneficiari gli stessi attori, rilasciata a garanzia delle somme versatea titolo di acconto del prezzo dai ricorrenti, quali promissariacquirenti, in relazione ad un contratto preliminare di compravenditadi immobile in corso di costruzione concluso con la società costruttriceEdilco di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.La società convenuta, costituendosi in giudizio, eccepival’incompetenza per territorio dell’adito Trib. Torino in favore del Trib.Roma, in forza della clausola contrattuale n. 15 delle condizioni dellafideiussione, e una serie di violazioni e inadempimenti imputabili agliDisposto il mutamento di rito e disattese le istanze istruttorieformulate dalla convenuta, il giudice adito accoglieva la domanda,condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta.1.1. In esito al gravame proposto dalla soccombente, la Corted’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado,disattendendo l’eccezione di incompetenza per territorio e le istanzeistruttorie reiterate da CSC - [OSCURATO:PERSONA] S.A.Numero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026In sintesi, dopo avere rilevato che la fideiussione era statapredisposta unilateralmente dall’appellante, la quale non avevafornito prova che le clausole fossero frutto di trattativa caratterizzatadai requisiti di serietà, effettività e individualità, sebbene i beneficiaridella polizza rivestissero la qualità di consumatori, ha confermato chela garanzia in esame ricadeva nella disciplina prevista dal d.lgs. 20giugno 2025, n. 122, anche se la scrittura privata non ne facevaespresso richiamo, perché consentiva all’acquirente, nel caso in cui ilcostruttore fosse risultato incapiente prima del compimentodell’opera, di ottenere dal garante la restituzione delle sommeanticipate al venditore; difatti, nella specie, la società costruttrice erastata dichiarata fallita e i promissari acquirenti avevano comunicatoalla Curatela di voler procedere con l’escussione della garanziafideiussoria e con lo scioglimento del contratto preliminare dicompravendita. Ha, infine, disatteso l’ulteriore eccezione didecadenza dalla fideiussione, stante la natura imperativa edinderogabile delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 122/2005.2. La società [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia S.A. propone ora ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 34, commi 4 e5, e s.m.i. d.lgs. n. 206/2005 (cod. consumo), all’art. 2697 cod. civ.ed all’art. 115 cod. proc. civ., nonché del contratto stipulato tra leparti (atto di fideiussione n. 0069626 del 3.11.2015 - doc. 6.m), inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. conriferimento all’asserita mancanza di prova delle trattative intercorseNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026sulle clausole contrattuali››.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto nonadempiuto l’onere di dimostrare di avere instaurato una trattativa coni promissari acquirenti, perché non aveva posto a fondamento delladecisione le prove da essa fornite. Evidenzia di avere documentatoche l’atto di fideiussione era stato previamente sottoposto in bozza aicontraenti, affinché gli stessi potessero esaminarne tutte lepattuizioni ed eventualmente negoziarne il contenuto nel caso in cuiavessero ritenuto necessario apportare delle modifiche nel lorointeresse.Tale circostanza era stata documentalmente provata, consideratoche, proprio all’art. 13 del contratto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanodichiarato espressamente ‹‹di avere già prima d’oggi ricevuto bozzadella presente fideiussione completa delle condizioni generali digaranzia e di avere quindi avuto il necessario tempo per poterlaerano state individualmente richiamate, con indicazione del relativonumero e del contenuto, sul lato frontale dell’atto di fideiussione aifini della loro specifica approvazione; il che dimostrava che latrattativa intercorsa tra le parti aveva riguardato tutte le singoleclausole contrattuali.Tali pacifici elementi di prova, secondo la ricorrente, in spregiodell’art. 115 cod. proc. civ., non erano stati correttamente valutati dalgiudice di merito, seppure documentati e dedotti nei propri scrittidifensivi.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cod.civ. e agli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dei principi in tema didiritto di difesa e di giusto processo con riguardo al diritto negato allaNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026CSC di assumere la dedotta prova orale circa le trattative intercorsesulle clausole contrattuali – vizio di contraddittorietà dellamotivazione››.Si duole dell’erroneità della statuizione con cui la corte d’appelloha ritenuto “generica e, quindi, irrilevante” la prova orale articolatavolta a dimostrare l’intercorsa trattativa individuale, lamentandoessere affetta da contraddittorietà la motivazione di rigetto delladomanda per difetto di prova dopo il mancato accoglimento di unarichiesta di prova.Ribadisce, riportandone il contenuto, che i capitoli di provatestimoniale nella specie articolati erano invero circostanziati eprecisi, e che l’assunzione della prova avrebbe sicuramenteconsentito di dimostrare che le trattative si erano effettivamentesvolte e avevano riguardato le singole clausole contrattuali, ed inparticolare quelle che essa invocava in giudizio per opporsiall’avversaria richiesta di escussione della fideiussione.2.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, strettamente connessi, sono infondati.2.2. Non essendo in contestazione la sussistenza delle condizioniper l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore dettataagli artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005, il tribunale e la corte d’appellohanno fatto applicazione del principio secondo cui l'esclusionedall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, diclausole vessatorie, quale quella che stabilisce la derogaconvenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita soloquando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa,seria, effettiva ed individuale (Cass., sez. 3, 20/08/2010, n. 18785;Cass., sez. 3, 20/3/2010, n. 6802; Cass., sez. 3, 26/9/2008, n.24262).Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema diNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026tutela del consumatore ex artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005, ‹‹latrattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica dellasussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività dellaclausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi larelativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dellosvolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quantocaratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi adoggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativain argomento›› (v. Cass., n. 24262/2008, cit.; Cass., sez. 3,28/06/2005, n. 13890).Si è al riguardo sottolineato come la trattativa spieghi rilievo nongià ai fini dell'accertamento della vessatorietà o abusività dellaclausola, bensì dell'applicazione o meno della disciplina di tutela delconsumatore in argomento, di cui costituisce oggettivo presupposto diesclusione (cfr. Cass., n. 6802/10, cit.; Cass., n. 24262/2008, cit.).In presenza della suindicata allegazione da parte del consumatoreconvenuto spetta al professionista, che contrapponga l'inapplicabilitàdel c.d. foro del consumatore, dare anzitutto la prova positiva che ilcontratto è stato oggetto di specifica trattativa idonea ─ in quantocaratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietàed effettività ─ ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela delconsumatore posta dal Codice del consumo.Non spetta al consumatore dover provare il fatto negativo dellamancanza di negoziazione, ma è invece il professionista che intendafar valere la «disapplicazione», nel singolo caso concreto, delladisciplina di tutela del consumatore a dover dare la prova del fattopositivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata deicaratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativaapplicazione; regola questa sulla ripartizione della prova volta afavorire, o quantomeno ad "alleggerire", la posizione processuale delNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026consumatore, giacché nell'operare una scelta di carattere sicuramentequalitativo il legislatore ha posto l'onere della prova in capo alla parte- il professionista - che in base al ruolo svolto (anche) nel rapportocontrattuale ha maggiore possibilità di fornirla.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, perchél'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questionepossa considerarsi preclusa, la trattativa deve risultare caratterizzataoltre che dai requisiti della serietà (l'essere cioè la trattativa dalleparti condotta mediante l'adozione di un comportamentoobiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta) e dellaeffettività (l'essere cioè la trattativa non solo storicamente ma anchein termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privatadelle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere ilcontratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilitàdi determinare il contenuto del contratto), anche dal requisito dellaindividualità (l'avere cioè la trattativa avuto riguardo a tutte leclausole - o elementi di clausola - costituenti il contenutodell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente che nelsignificato assumente nell'ambito del complessivo tenore delcontratto ) (Cass., n. 24262/08, cit.).Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, è stato chiaritoche la norma dell’art. 34 del d.lgs. n. 206/05 deve essere intesa nelsenso che l'esclusione dell'applicazione della disciplina di protezione inquestione è consentita con esclusivo riferimento a quelle clausole cheabbiano costituito singolarmente oggetto di specifica trattativa, seriaed effettiva; mentre la restante parte, non negoziata, del contrattorimane assoggettata alla disciplina di tutela del consumatore (Cass.,n. 18785/10, cit.; Cass., n. 14287/15; Cass., sez. 1, 06/09/2007, n.18743; Cass., sez. 3, 20/8/2010, n. 18785; Cass., sez. 6 – 3,03/04/2013, n. 8167).Numero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026Inoltre, il requisito della effettività si sostanzia non solo nel sensodi libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato dilibertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare ilcontenuto del contratto; il requisito della individualità va inteso nongià in senso soggettivo (con riferimento cioè ai soggetti checonducono la trattativa) bensì oggettivo, con riguardo cioè alleclausole o agli elementi di clausola costituenti il contenutodell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significatoche assumono nel complessivo tenore del contratto (v. Cass., n.24262/08, cit.).2.3. La ricorrente non nega che debbano essere applicati i principisopra richiamati, ma sostiene piuttosto di avere assolto l’onereprobatorio sulla stessa incombente ed addebita ai giudici di appello dinon avere considerato la prova documentale emergente dallo stessoche le parti “avevano realmente discusso e negoziato tutte le clausolecontrattuali”, essendo stata inviata una bozza della fideiussione, eche gli odierni controricorrenti si erano liberamente determinati astipulare il contratto alle condizioni tutte di cui all’atto di fideiussione.L’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.L’art. 13 del contratto di fideiussione, intitolato “Trasparenza”,stabilisce quanto segue: ‹‹il contraente ed il beneficiario attestano siadi avere ricevuto già prima d’oggi copia dei seguenti documenti…, siadi averne ben compreso le limitazioni, le decadenze, le condizionifideiussioni: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti disolvibilità, facsimile atto di fideiussione, informativa sulla privacy,avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale; dichiaranopertanto di avere letto con la massima attenzione e quindi diapprovare specificatamente quanto contenuto nei suddetti documenti.Il contraente ed il beneficiario dichiarano inoltre di avere già primaNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026d’oggi ricevuto bozza della presente fideiussione, completa dellecondizioni generali di garanzia e di avere quindi avuto il necessariotempo per poterla attentamente valutare…››.La clausola non contiene alcun elemento utile a dimostrare che icontroricorrenti abbiano effettivamente esercitato un potere negozialein modo non solo formale e che abbiano avuto una qualche possibilitàdi modificare il contenuto del contratto, né consente di chiarire in chetermini sia stata oggetto di trattativa la deroga alla competenza delforo del consumatore, non essendo a tal fine sufficiente che le singoleclausole siano state preventivamente lette e che ne sia stato chiaritoil contenuto. In altri termini, non emerge dal tenore della suddettaclausola che i consumatori (odierni controricorrenti) abbiano avuto lapossibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modificao l’integrazione, sul contenuto del contratto predispostounilateralmente dall’odierna ricorrente, in quanto essa contienevalutazioni formulate in termini generici, inidonee a consentire diverificare se e in che termini il contratto di fideiussione de quo e inparticolare le clausole asseritamente abusive siano stati oggetto dispecifica trattativa connotata dai suindicati indefettibili caratteri.Non sono, pertanto, ravvisabili le violazioni di legge denunciate,dovendosi ritenere che il giudice d’appello abbia fatto buon governodel precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., non emergendo dallasentenza una indebita inversione dei criteri di ripartizione dell’oneredella prova, e che non sia incorso nella violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., configurabile, come chiarito da Sezioni Unite con lasentenza n. 20867 del 2020, soltanto laddove il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e laNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026possibilità di ricorrere al notorio).2.4. Con particolare riferimento al 2° motivo va ulteriormenteosservato che la corte d’appello ha reputato “generica” ed irrilevantela prova orale articolata, di cui, nel rispetto dell’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ., sono stati ritrascritti i capitoli in ricorso,così confermando la valutazione del giudice di primo grado.La motivazione resa sul punto dai giudici di merito non siappalesa viziata da contraddittorietà, diversamente da quanto dallaricorrente sostenuto, in quanto tale vizio può essere ravvisato nelsolo caso in cui il giudice rigetti la domanda ritenendola non provatadopo avere respinto una richiesta di prova ammissibile (Cass., sez. 3,01/02/2023, n. 2980).I capitoli di prova (2 -3- 4 – 10- 16 – 17- 18- 19- 21 -22- 24) dicui si lamenta la mancata ammissione sono stati ritenuti sia in primoche in secondo grado in parte generici, in parte valutativi ed in parteinvolgenti circostanze che necessitavano di un riscontro documentale,sicché la giurisprudenza (Cass., sez. 3, 01/02/2023, n. 2980; Cass.,09/11/2017, n. 26538) che la ricorrente richiama a supporto delladoglianza è del tutto inconferente.Vale, al riguardo, l'orientamento secondo cui «Il giudizio sullasuperfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile incassazione, involgendo una valutazione di fatto che può esserecensurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero suincongruenze di ordine logico» (così Cass., 10/09/2004, n. 18222;Cass., sez. L, n. 34189/2022). Nel presente caso, la valutazioneoperata non può dirsi basata su erronei principi giuridici, in quanto ilgiudice di appello ha correttamente escluso una prova ritenutairrilevante perché priva di decisività, con conseguente difetto dialcuna incongruenza di ordine logico.3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata perNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall’art. 34, commi 4 e 5, e s.m.i. d.lgs. n. 206/2005 (cod. consumo),all’art. 2697 cod. civ., agli artt. 24 e 111 Cost., nonché del contrattostipulato tra le parti (atto di fideiussione n. 0069626 del 3.11.2015 –doc. 6.m), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.per non avere ammesso la prova della trattativa sull’art. 15 dellecondizioni di garanzia e avere conseguentemente rigettato l’eccezionedi incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore delTribunale di Roma››.La ricorrente lamenta di avere offerto prova documentale dellatrattativa intercorsa con gli acquirenti anche con riguardo allaclausola di deroga della competenza territoriale, la quale era stataaccettata senza riserve; la mancata ammissione della prova oraleaveva compromesso il diritto di difesa ad un giusto processo.3.1. Alla stregua di quanto sopra osservato relativamente al 1° eal 2° motivo, anche il terzo motivo non merita accoglimento, siaperché difetta la prova, non offerta dalla odierna ricorrente, che laclausola che deroga al foro del consumatore, prevista all’art. 15 delcontratto di fideiussione, sia stata oggetto di trattativa tra le parti neitermini sopra evidenziati, sia per la rilevata genericità dei capitoli diprova nn. 21 e 22 non ammessi e riportati in ricorso, che, secondo laricorrente, erano deputati proprio a dimostrare tale circostanza.3.2. Ne consegue che, pur avendone l'onere, l’odierna ricorrentenon ha fornito la prova dell’effettivo svolgimento di una trattativaavente specificamente ad oggetto la clausola di deroga al foro delconsumatore, né tanto meno della non vessatorietà della clausola, incontrasto con la presunzione posta dall'art. 33, comma 2, lett. u),d.lgs. n. 206 del 2005.Trova pertanto nella specie applicazione il foro del consumatore,come ritenuto dal giudice d’appello.Numero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/20264. Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione gravataper ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto conriferimento all’art. 115 c.p.c. e del contratto stipulato tra le parti (attodi fideiussione n. 0069626 del 3.11.2015 – doc. 6.m), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avereerroneamente applicato alla fattispecie per cui è causa la disciplina dicui al d.lgs. n. 122/2005 in spregio alle prove documentali ed averconseguentemente disapplicato le condizioni di garanzia di cui alpredetto atto di fideiussione››.Lamenta di avere già in primo grado eccepito ( e la contropartenulla al riguardo contestato ) come l’emissione della fideiussione agaranzia di un contratto di compravendita le sia stata richiesta senzaalcuna indicazione e/o documentazione da cui potesse evincersi che siriferisse a immobile da costruire, in difetto di qualsivoglia riferimentoalla circostanza che l’immobile fosse in corso di costruzione; ecomunque il negozio non presentava i requisiti espressamente sancitidagli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 122/05 (dato che essa ricorrente non erauna Banca, né impresa esercente le assicurazioni o intermediariofinanziario; l’atto di fideiussione prevedeva il beneficio dellapreventiva escussione, garantiva solo gli acconti versati e non l’interoprezzo della compravendita, ed era stato richiesto tre mesi dopo lastipula del preliminare).Di tali circostanze i giudici di merito non hanno invero tenutoconto.Lamenta essere erronea l’ulteriore affermazione della corted’appello in ordine alla mancanza di una circostanziata censura daparte avverso la sentenza di primo grado, con conseguenteformazione del giudicato sul punto, laddove nell’atto di appello avevapuntualmente contestato la ricostruzione fattuale e di diritto operatadal Tribunale.Numero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/20264.1. Il motivo è d’inammissibile.4.2. La ricorrente si duole anche in questa sede che il decretolegislativo n. 122 del 2005 sia stato applicato dai giudici di merito aldi fuori del suo ambito di operatività e torna a sottolineare che l’attodi fideiussione presenta evidenti difformità rispetto al modello legaledisciplinato dal citato decreto legislativo.4.2.1. La tesi difensiva di parte ricorrente è infondata.4.2.2. Il d.lgs. n. 122 del 2005, adottato in attuazione delladelega contenuta nella L. n. 210 del 2004, è finalizzato ad assicurareprotezione alla persona fisica che, in qualità di acquirente opromissaria acquirente, stipula contratti aventi ad oggetto immobilida costruire o in costruzione, e introduce nuovi strumenti di tutela inun settore ove è statisticamente elevato sia il rischio di abusi o digravi inadempienze da parte chi aliena, sia il pericolo che per ilcostruttore sopravvenga una situazione di crisi, che comporti la suasottoposizione ad esecuzione immobiliare o ad una proceduraconcorsuale.A tal fine il legislatore delegato, tra l'altro:a) mette a disposizione (artt. 2, 3 е 4) gli strumenti negozialiaccessori della garanzia fideiussoria e dell'assicurazione, resiobbligatori per preservare le ragioni dell'acquirente nei casi,rispettivamente, di crisi dell'imprenditore e di danni derivanti darovina o da gravi difetti costruttivi dell'immobile;b) prescrive (art. 6) una serie di contenuti necessari delcontratto;c) riconosce (art. 9), a favore dell'acquirente che sia già entratonel possesso dell'immobile e lo abbia destinato ad abitazioneprincipale propria o di un parente di primo grado, anche nel caso incui abbia escusso la fideiussione, un diritto di prelazione nell'acquistodell'immobile, in precedenza negoziato, che venga fatto oggetto diNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026vendita forzata;d) limita (art. 10) l'ambito di esperibilità dell'azione revocatoriafallimentare in relazione agli atti di alienazione di immobili dacostruire nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesidall'acquisto o dall'ultimazione degli stessi, la residenza propria o disuoi parenti o affini entro il terzo grado.4.2.3. L’ambito di applicazione della disciplina di tutela introdottadal d.lgs. n. 122 del 2005 si trova delineato nell'art. 1:gli acquisti protetti ai quali si applicano le regole sopra indicatesono quelli aventi ad oggetto «immobili da costruire», per taliintendendosi (art. 1, comma 1, lettera d), «gli immobili per i quali siastato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificareo la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando instadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato diagibilità».L’art. 2 del medesimo decreto (“Garanzia fideiussoria”), nel testoanteriore alla modifica introdotta dall’art. 385 del d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14 (“Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza intemporis, prevede:‹‹1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità iltrasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale digodimento su un immobile da costruire o di un atto avente lemedesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore èobbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valereunicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnareall’acquirente una fideiussione… di importo corrispondente allesomme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che ilcostruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nelcontratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima delNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento…››.Al successivo art. 3 si legge:‹‹1. La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresaesercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscrittinell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nelcaso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui alcomma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altroeventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessilegali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si èverificata. 2. La situazione di crisi si intende verificata in una seguentidate: a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggettodel contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa difallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura diconcordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza chedichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che disponela liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazionestraordinaria…4) La fideiussione deve prevedere la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principale di cuiall’articolo 1944, secondo comma, codice civile e deve essereescutibile… a richiesta scritta dell’acquirente, corredata da idoneadocumentazione comprovante l’ammontare delle somme…checomplessivamente il costruttore ha riscosso…››.4.2.4. Orbene, l’obbligazione garantita con l’atto di fideiussione inargomento risponde proprio all’esigenza indicata nel richiamato art. 2del d.lgs. n. 122/05, essendo volta a far ottenere agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle somme corrisposte al costruttoredichiarato fallito, sicché essa va sicuramente inquadrata nell’ambitoNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026applicativo del citato decreto, a nulla rilevando che la polizzafideiussoria non faccia espresso riferimento al decreto legislativo enon presenti le caratteristiche prescritte dalla legge, da tanto nonpotendo farsi conseguire l’invalidità della fideiussione.Essendo l’atto di fideiussione in esame assoggettato alla disciplinadel d.lgs. n. 122/05, non può riconoscersi rilevanza alle ulteriorideduzioni difensive svolte dalla ricorrente incentrate a sottolineare lavalidità ed efficacia delle condizioni generali di garanzia previste dallafideiussione, poiché esse si infrangono contro il rilievo, fatto propriodai giudici di merito e del tutto condivisibile, della inderogabilità delledisposizioni di cui al d.lgs. n. 122/2005.5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 115 c.p.c. ovveroomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. per non avereapplicato alla fattispecie per cui è causa l’art. 1957 cod. civ. inspregio alle prove assunte in giudizio circa la documentata decadenzadei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal diritto di escutere la fideiussione››.Lamenta non operare nella specie la preclusione di cui all’art. 348ter, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo l’istruzione probatoria deltutto mancata.Lamenta che i giudici d’appello hanno omesso di prendere inconsiderazione la specifica disposizione di cui all’art. 1957 cod. civ. eche, anche facendo applicazione del d.lgs. n. 122/2005, gli odiernicontroricorrenti devono comunque ritenersi decaduti, non avendopregio l’argomentazione usata dal Tribunale circa la natura imperativaed inderogabile delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 122/2005; precisa,al riguardo, che essa faceva valere, non una clausola contrattuale,bensì una disposizione di legge (l’art. 1957 cod. civ.), la cui disciplinacoesiste, e non si pone in un rapporto di alternatività, rispetto allaNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026normativa speciale del d.lgs. n. 122/05.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. A sostegno della censura la ricorrente ha precisato che iconiugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sarebbero decaduti dal diritto di escutere lafideiussione poiché, decorso il termine del 30 gennaio 2016 fissatoper la stipula del rogito (termine dell’obbligazione principalegarantita), non era stata promossa alcuna istanza nei confronti delladebitrice inadempiente Edilco di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. entro iltermine di due mesi previsto dall’invocato art. 1957, terzo comma,cod. civ., che spirava il 30 marzo 2016; e che anche considerando ladata di dichiarazione del fallimento della debitrice (11 marzo 2016)quale termine di scadenza del debito ex art. 55, comma 2, r.d. n.267/42 maturato dalla fallita, e, dunque, quale terminedell’obbligazione garantita, esso era comunque spirato in data 11maggio 2016. Ciò perché la prima ed unica iniziativa intrapresa daiconiugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della debitrice Edilco era stataistanza di ammissione al passivo fallimentare.5.3. Sul punto va rilevato che la corte d’appello si èespressamente pronunciata, avallando la decisione del Tribunale cheaveva fatto leva sulla natura imperativa ed inderogabile delledisposizioni di cui al d.lgs. n. 122/05 e ritenuto prive di specificità leeccezioni già respinte dal giudice di primo grado, cosicché non puòdirsi che ricorre, anche ove il vizio dedotto fosse ad essariconducibile, violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.L’odierna ricorrente non ha d’altro canto idoneamente attinto lamotivazione la sentenza impugnata nella parte in cui risultapuntualizzato che già in data 19 aprile 2016 i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cappellutiavevano comunicato alla Curatela fallimentare di voler procedere conNumero registro generale 18493/2023Numero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 9004/2026Data pubblicazione 09/04/2026l’escussione della garanzia fideiussoria e con lo scioglimento delcontratto preliminare di compravendita, così escludendo la eccepitadecadenza, tenuto conto che l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 122/05prevede che la fideiussione può essere escussa dalla data diinsorgenza della “situazione di crisi” sempre che, per l’ipotesi difallimento, il curatore “non abbia comunicato la volontà si subentrarenel contratto preliminare”.6. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi nei suindicatitermini segue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 5 dicembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]